Trib. Catania, sentenza 29/03/2024, n. 1786
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, F P, a seguito dell'udienza del 28 febbraio 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6067/2021
TRA
elettivamente domiciliato in Catania, via Ruggero Settimo n. 71, presso lo Parte_1
studio dell'avv. N M, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Catania via Tripolitania n. 38, presso lo studio dell'avv. M
C, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Resistente
Oggetto: mansioni superiori – differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione, da note autorizzate e da note ex art.
127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.10.2021, ha adito il Tribunale di Catania, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, e, premesso di lavorare dall'1.8.2011 alle dipendenze della
[...]
con sede a Catania Aeroporto Fontanarossa, con contratto a tempo indeterminato CP_1
full-time, con articolazione di 5 giorni a settimana e turni di otto ore giornaliere per quattro
giorni e di sette ore giornaliere per un giorno, con la qualifica di operaio a mese, mansione di sorvegliante, inquadrato nel IV livello del C.C.N.L. Logistica, ha dedotto:
- di avere svolto fino al 2018 la mansione di addetto ai controlli di sicurezza di bagagli e passeggeri che precedono l'arrivo al gate, inquadrabile nel livello di appartenenza;
- di avere svolto dal 2019 in poi, di fatto e con carattere di continuità e sistematicità, mansioni corrispondenti al III livello del C.C.N.L. Logistica, più precisamente la mansione di Addetto
1
Control Room e/o di pattugliamento dell'aeroporto, ciò a seguito della realizzazione da parte di
in qualità di gestore dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, in ottemperanza al Reg. CP_2
UE n. 1998/2015, di una Control Room Unica per la gestione dei sistemi di sicurezza dello scalo,
nella quale far confluire il sistema di videosorveglianza, il sistema di controllo accessi dei gate e degli accessi inseriti nell'analisi del rischio (servizio affidato alla ;Controparte_1
- di avere svolto, in particolare, le seguenti mansioni: verifica e supervisione delle immagini del sistema di videosorveglianza;verifica del sistema di controllo accessi;gestione degli allarmi del
sistema di videosorveglianza e degli altri sistemi di sicurezza ivi installati in coordinamento con la Polizia di frontiera;selezione, in caso di necessità o a intervalli regolari, di una o più telecamere del sistema di videosorveglianza per visualizzare le immagini;verifica delle immagini prodotte dalle telecamere presenti nell'aeroporto, al fine di identificare eventuali situazioni anomale e comunicare alla Polizia di Frontiera gli eventi idonei a compromettere la sicurezza dell'aeroporto;attività di interlocuzione con il gate in caso di allarme per la verifica sul campo allarme con obbligo di contattare la GPG, in assenza di operatore al gate;verifica della funzionalità di tutte le telecamere installate, dei varchi di accesso, dei software installati per la
gestione del sistema di videosorveglianza e del sistema controllo accessi;segnalazione di eventuali anomalie al Security Manager;trasmissione al Security Manager delle relazioni di servizio ricevute via email da tutte le pattuglie presenti in aeroporto che svolgono attività di
Orga sorveglianza e pattugliamento, nonché relazione sull'attività svolta nella qualità di attività di monitoraggio - nella qualità di addetto al pattugliamento - dei confini tra l'area lato terra e quella lato volo per garantire che non vi siano intrusioni o uscite in area di movimento non autorizzate;attività di sorveglianza dell'area gates e del corretto funzionamento procedurale e tecnico delle porte allarmate e dei gates;monitoraggio delle istruzioni operative e compilazione del registro di pattugliamento;attività di respingimento e segnalazione alla CRU, con intervento
immediato, di ogni tentativo di violazione ai punti di controllo della sicurezza o di passaggio tra area non sterile ad area sterile;effettuazione servizio di scorta armi e valori;
- di avere svolto un'attività lavorativa “dinamica” e non “statica” come quella dell'addetto ai varchi security, perché caratterizzata da un'ampia autonomia operativa, finalizzata al controllo di vaste aree, nonché ad un intervento attivo in caso di emergenza, evidenziando, altresì, che le modalità di intervento variavano al variare delle situazioni e circostanze, nonché al tipo di controllo da effettuare.
Tanto premesso in punto di fatto, l'istante ha in punto di diritto argomentato in ordine al continuativo e strutturale svolgimento di mansioni rientranti nel III livello del CCNL di settore,
2
con conseguente diritto al superiore inquadramento contrattuale, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e al percepimento delle differenze retributive corrispondenti alla mansione superiore effettivamente svolta dal 2019, quantificando l'importo spettante in euro 2.461,00.
In subordine, l'istante ha argomentato in ordine al diritto a ricevere, in proprio favore, le differenze retributive ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: «1) Accertare e dichiarare che, dal 2019, il ricorrente svolge mansioni di addetto control room e di addetto al pattugliamento, III livello
C.C.N.L. Logistica;
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nel III livello C.C.N.L.
Logistica, per i motivi di cui in narrativa;3) Condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica ad inquadrare il lavoratore nel III livello C.C.N.L. ;4) Org_2
Condannare in persona del legale rappresentante in carica al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma complessiva di Euro 2.461,00 o di quell'altra – anche maggiore – che sarà accertata in corso di causa, oltre somme maturande, interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 429 cpc, dal 2019 e fino al soddisfo, a titolo di differenze retributive corrispondenti al III livello C.C.N.L. , ovvero ai sensi dell'art. 36 Cost;5) Org_2
Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese».
Si è costituita la unipersonale, spiegando ampie difese volte al rigetto del Controparte_1
ricorso.
In particolare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda all'inquadramento superiore e al riconoscimento delle differenze retributive per assenza in seno al ricorso del c.d. “procedimento trifasico”, ovvero del procedimento di sussunzione delle mansioni asseritamente svolte dal ricorrente con le declaratorie contrattuali relative al superiore inquadramento rivendicato.
Ha ribadito la correttezza dell'inquadramento del lavoratore al IV livello del CCNL di categoria, precisando che le mansioni asseritamente svolte da quest'ultimo non sono mai state dallo stesso espletate e che tuttavia tali compiti non sarebbero comunque sussumibili al III livello di inquadramento del CCNL di settore.
Ha eccepito, altresì, la mancanza di allegazione e di prova in ordine alla prevalenza “quantitativa
e qualitativa” delle mansioni asseritamente svolte e rientranti nel IV livello del CCNL di categoria rispetto a quelle proprie di appartenenza.
In subordine, ha contestato la domanda avente ad oggetto il superiore inquadramento stante la natura di società sottoposta ad integrale partecipazione pubblica, essendo la stessa integralmente
3
partecipata dalla che è a sua volta integralmente partecipata da enti pubblici, con CP_2
conseguente applicazione del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.
Parte resistente, contestati i conteggi formulati da parte ricorrente, ha concluso chiedendo
[...]
, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile o comunque infondato in fatto CP_3
e in diritto in ragione di tutto quanto esposto;- IN SUBORDINE, in ogni caso, nella denegata e non temuta ipotesi di riconoscimento delle mansioni superiori asseritamente disimpegnate (per il periodo a decorrere dal 2019), ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata la richiesta di
riconoscimento del superiore livello di inquadramento in ragione della natura giuridica della società. - IN SUBORDINE, ridurre il quantum nella minor misura che verrà ritenuta equa dall'ill.ma Autorità Giudicante adita per le ragioni esposte in memoria. Con vittoria di spese e compensi».
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione all'udienza del 2.3.2022, la causa è stata rinviata al 12.10.2022 per la decisione in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori.
Alla predetta udienza è stata ammessa la prova testimoniale dedotta dalle parti, successivamente espletata all'udienza del 29.5.2023.
La causa è stata, quindi, rinviata per discussione e decisione all'udienza del 28.2.2024 con termine per note difensive.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, sono state acquisite le note difensive e le note sostitutive dell'udienza, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da entrambe le parti, e la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente, dipendente della dal giorno 1.8.2011, all'inquadramento nel livello III CCNL Logistica, in Controparte_1 ragione dell'asserito svolgimento dal 2019 di mansioni da sussumersi nel predetto livello in conseguenza dell'assegnazione alla neo istituita , nonché il diritto ad ottenere, a Org_3 partire dal 2019, l'adeguamento della retribuzione maturata.
2.1. Sul punto occorre preliminarmente dato atto che il ricorrente, nel corso del giudizio e all'esito di una procedura di selezione interna, è stato nominato Supervisore ed ha Org_4
ottenuto il riconoscimento del superiore inquadramento e con attribuzione del III livello (cfr. n.
doc. 3, produzione del 15.2.2024, fasc. resistente).
4
Alla luce di tale sopravvenienza fattuale, per il periodo successivo all'assegnazione di parte ricorrente alle mansioni di , è cessata la materia del contendere in ordine al Organizzazione_5
diritto all'inquadramento nel III livello CCNL Logistica.
3. Così delimitato temporalmente l'ambito della cognizione, osserva il Tribunale che l'esame della presente controversia va condotto tenendo conto che la società resistente, sì come risulta dagli atti di causa, è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, posto che la
[...]
è integralmente partecipata dalla che a sua volta è integralmente CP_1 CP_2
partecipata da enti pubblici (v. Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Organizzazione_6
, e ) (cfr. all.ti n. 1 e 2
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 fascicolo resistente) ed ha per oggetto esclusivo l'attività di gestione di servizi aeroportuali e di strutture connesse e di supporto a quelle del traffico aeroportuale.
Al fine, dunque, di individuare la disciplina da applicare al rapporto di lavoro intercorrente tra
e la unipersonale, occorre richiamare il condivisibile orientamento Parte_2 Controparte_1
già espresso da parte della giurisprudenza di merito e dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui all'adozione del modello societario civilistico consegue l'applicazione del regime del rapporto di lavoro privato, salvo espresse e specifiche previsioni di legge in senso derogatorio che, per come di seguito esposto, non si ritiene sussistano o si applichino al caso di specie .
La Suprema Corte, nel ricostruire il complesso ambito delle partecipate pubbliche, è costante nell'affermare che «la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del
soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le altre, Cass. Sez. Un. 24591 del/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. Sez. Un. 7759 del 2017) …12.4 Detta ricostruzione sistematica è stata fatta propria dal legislatore trovando la sua codificazione nel
D.Lgs. n. 165 del 2016, art. 1, comma 3, (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica)
nel quale è previsto che "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.". Quanto ai rapporti di lavoro l'art. 19 richiama al comma 1 "le disposizioni del capo I, 42 titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi" facendo,
5 però, salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto come ad es. avviene in tema di reclutamento del personale (art. 19, comma 2, T.U. cit.)» (tra le tante, Cass. 16.11.2021,
n. 34720).
A ciò consegue che, nell'individuazione della disciplina da applicare alle società pubbliche, la regola generale è quella della normativa di diritto privato, salve specifiche deroghe di legge che riguardano singoli settori di attività o singole materie con un effetto di «ibridazione delle forme»
(cfr. in senso conforme numerose pronunce rese in tema di riparto di giurisdizione: Cass. S.U.
29078/2019;Cass. S.U. 22406/2018;Cass. S.U. 21299/2017;Cass. S.U. 26591/2016;ma anche
Adunanza Plenaria 10/2011).
Occorre poi sottolineare che le norme citate hanno imposto alle società a partecipazione pubblica solo vincoli in materia di assunzione, assoggettandole per il reclutamento del personale ai criteri, alle modalità e ai principi di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001: ciò determina un doppio regime, vincolistico quanto al reclutamento e liberal-privatistico relativamente al sistema delle promozioni interne, consensuale all'applicazione dell'art. 2103 c.c.
Possono a tal riguardo richiamarsi, per chiarezza espositiva, le argomentazioni della Suprema
Corte nelle sentenze n. 35421/2022 e n. 35422/22: «E' risalente nel tempo, ma ancora attuale,
l'orientamento espresso da questa Corte secondo cui nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché
l'art. 2103 c.c., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988, Cass. n. 186/1984, Cass. n.
1055/1975). Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, pertanto, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina
l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione. Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a
partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, e poi dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera. […] L'equiparazione alla costituzione del rapporto di impiego del passaggio fra aree diverse, non si presta, però, ad essere applicata alle
6 società controllate né può costituire un argomento per estendere all'assegnazione di fatto di mansioni superiori la nullità virtuale derivante dalla previsione del D.L. n. 112 del 2008, art. 18,
o quella testuale prevista dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, comma 4. Quanto al primo aspetto
va detto che la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società controllate non è quella disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 che, in relazione alla classificazione del personale, tiene conto della distinzione fra area di inquadramento e livello o posizione economica all'interno dell'area.
D'altro canto, e questo argomento potrebbe essere assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'orientamento che riconosce un'efficacia novativa al passaggio di area ha ragionato su rapporti di impiego pubblico che richiedono, nella normalità, il superamento di una procedura concorsuale in senso stretto, attuativa del precetto dell'art. 97 Cost., procedura
alla quale la stessa Corte Costituzionale ha escluso che possa essere equiparata quella prevista dai richiamati del D.L. n. 112 del 2008, art. 18 e del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19. In particolare, ha sottolineato la Corte che "con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, e poi con il D.Lgs. n. 175 del 2016, citato art. 19, sono stati introdotti criteri di selezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma è anche vero che non si è mutata la natura strettamente privatistica
del rapporto, nè si è imposta una procedura propriamente concorsuale. Rimane dunque fra questo personale e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni una barriera tuttora insuperabile, che trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile..." (Corte Cost. n. 227/2020).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi