Trib. Bolzano, sentenza 16/12/2024, n. 1170
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2141/2023.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi
di discussione e le loro conclusioni precisate;
in applicazione degli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita nell'udienza per trattazione scritta del 13/12/2024
la seguente
SENTENZA
1
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 2141/2023 pendente tra:
parte opponente: AK RO in proprio e quale rappresentante legale
della W&K INDUSTRIEMONTAGE SP. Z.O.O., codice fiscale: 91068210219,
con l'avv. SIEMIENIAK JOANNA AGNIESZKA;
parte opposta: ISPETTORATO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE, nella persona del direttore
d'ufficio p.t., codice fiscale: 00390090215, con gli avvocati WINDEGGER GEORG,
FADANELLI LAURA, ROILO ALEXANDRA, BERNARDI CRISTINA.
OGGETTO
OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
CONCLUSIONI
per parte opponente:
“IN VIA PRELIMINARE dichiarare illegittima l'ordinanza - ingiunzione impugnata
per violazione dell'articolo 2 della Legge n. 241/90;
- IN VIA PRINCIPALE, per quanto in narrativa esposto e qui da intendersi
richiamato, ritenute provate e fondate le proposte argomentazioni della presente
2 Opposizione, dichiararsi l'invalidità, comunque qualificata, dell'ordinanza-
ingiunzione impugnata;
- IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi che non si ritenga di potere accogliere le
richieste in via principale, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione
amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in
narrativa.
- Con vittoria piena di spese di causa, nonché accessori
IN VIA ISTRUTTORIA (omissis) …”
per parte opposta:
“Voglia il Tribunale di Bolzano adito, contrariis reiectis,
rigettare il ricorso, sicché inammissibile e comunque infondato per quanto esposto
sopra, e, di conseguenza, convalidare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura
di Euro 15.600,- per sanzioni amministrative e di Euro 11,30- per spese, e quindi
dell'importo complessivo di Euro 15.611,30-;
in subordine, per la denegata ipotesi che il Tribunale dovesse reputare la misura
della sanzione amministrativa incongrua, rideterminarla entro i limiti edittali
previsti;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali e
oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% INPDAP, 0,04% INAIL).
In via istruttoria (omissis)…”.
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05/07/2023 il sig. AK RO, in proprio e
quale rappresentante legale della W&K INDUSTRIEMONTAGE SP. Z.O.O., ha
proposto opposizione, ai sensi dell'art. 22 della L. 24/11/1981, n.689, e dell'art. 6 del
D.L.vo 01/09/2011, n. 150, all'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 60 del
Direttore d'ufficio dell'ISPETTORATO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE (cfr. doc. n. 1 di parte opponente e
doc.ti nn. 1 e 3 di parte opposta), notificata alla parte opponente con posta elettronica
certificata (“pec”) in data 08/06/2023 (cfr. doc. n. 2 di parte opponente e di parte
opposta) e per posta in data 19/06/2023 (cfr. doc. n. 4 di parte opposta).
2. L'ordinanza ingiunzione di pagamento opposta riguarda plurime violazioni del
D.L.vo 17/07/2016, n. 136, che attua la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014, in materia di distacco dei lavoratori in Italia da
parte di imprese stabilite in un altro stato membro. Le norme in questione perseguono
la finalità di promuovere la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE,
garantendo al contempo che i diritti dei lavoratori siano protetti e che non ci siano
abusi del sistema di distacco.
3. Le violazioni, oggetto dell'ordinanza ingiunzione di pagamento in questione (cfr. il
testo dell'ordinanza citata e il verbale unico di accertamento e notificazione della
Guardia di Finanza, Tenenza Silandro, anno di riferimento: 2021, codice reparto:
4
BZ146 e numero progressivo verbale: 00025, di data 08/11/2021, al quale l'ordinanza
rinvia: doc. n. 7 di parte opposta), riguardano il distacco di quattro elettricisti della
società opponente, incaricati del montaggio elettrico di un impianto presso la
cooperativa frutticoltori MIVOR società agricola, di Laces (BZ);
in particolare,
l'ordinanza si riferisce alle seguenti violazioni omissive:
a) L'omessa comunicazione, imposta dall'art. 10, comma 1, del D.L.vo 17/07/2016 n.
136 (ci si riferisce nel proseguo sempre alla versione in vigore alle date dei fatti), del
distacco transnazionale dei lavoratori della società opponente sig.ri UD WE,
YN AN e WS YS per il periodo dal 28.07.2020 al
29.07.2020, in quanto la comunicazione per gli stessa era avvenuta soltanto il
29/07/2020 per il periodo dal 30/07/2020 al 03/10/2020, e del lavoratore sig.
KI WO per il giorno 28.09.2020, in quanto la comunicazione per lo
stesso è avvenuta soltanto in data 28/09/2020 per il periodo dal 29/09/2020 al
31/10/2020. Le comunicazioni eseguite sono allegate come doc. 6 al verbale di
accertamento cit.
L'ommessa comunicazione è sanzionata dall'art. 12, comma 1, D.L.vo 17/07/2016 n.
136. Si ricorda che tutte le sanzioni di cui all'art. cit. risultano aumentate del 20 per
cento dall'art. 1, comma 445, lett. d, numero 1, della Legge 30/12/2018, n. 145.
b) L'ommessa designazione per i due distacchi transnazionali non comunicati in
questione del referente per l'invio e la ricezione degli atti, imposto dall'art. 10,
comma 3, lettera b, del D.L.vo 17/07/2016 n. 136.
5
c) L'omessa designazione per i due distacchi transnazionali non comunicati del
referente con poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 10, comma 4, D.L.vo
17/07/2016 n. 136.
Le violazioni sub b) e c) sono sanzionati dall'art. 12, comma 3, del D.L.vo
17/07/2016 n. 136.
4. La parte
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