Trib. Roma, sentenza 12/07/2024, n. 11962
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18232 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
AIR CHINA LTD., con sede legale in EC (Repubblica Popolare Cinese), c/o Capital
International Airport e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 29, codice fiscale n.
07858560589, in persona del legale rappresentante, Sig. NG Wu
(Avvocati Filippo Di Peio e Francesco Granata) APPELLANTE
E
RIMBORSO AL VOLO S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma, Via
Ombrone n. 12/C, codice fiscale 12202531005, mandataria dei Sig.ri SA IR LA (c.f.
[...]) e SO Di AR (c.f. [...]), in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli LA IR LA (c.f. [...]) e RI IR
LA (c.f. [...])
(Avv. Francesco Longo Bifano) APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 18930/2021 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 43303/2020 R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 5.3.2024 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.:
Per la parte appellante:
“[…] In particolare, gli scriventi si riportano a quanto dedotto ed eccepito nel proprio atto di appello, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, insistendo per la riforma integrale della sentenza n. 18930/2021 resa dal Giudice di Pace di Roma, Avv. Giuseppe Alioto, del
3 settembre 2021, pubblicata in data 7 settembre 2021, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 43303/2020. Altresì, si rileva la tardiva costituzione in giudizio dell'Appellata
(avvenuta in data 23 dicembre 2022 oltre la prima udienza del 24 giugno 2022), con conseguente
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inammissibilità di tutte le eccezioni sollevate, e si impugna e contesta, nel merito, quanto sostenuto dalla società Rimborso al Volo S.r.l., poiché infondato in fatto e diritto.”
Per la parte appellata:
“La scrivente difesa, con le presenti note intende partecipare all'udienza del 5 marzo 2024, riportandosi integralmente a tutte le deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente trascritte, insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come ivi formulate e chiedendo concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 43303/2020 R.G., Rimborso al
Volo S.r.l., quale mandataria di RS Di AR e SA IR LA, quest'ultimo in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli LA IR LA e MA IR LA, aveva convenuto in giudizio Air NA Ltd., dinanzi al Giudice di Pace di Roma, e aveva esposto: che i mandanti avevano acquistato dalla medesima un biglietto aereo ciascuno, per la tratta Beijing
(Cina) - MI (MXP), volo CA949, con partenza il 8.1.2020 (documento n.1);
che l'aereo era decollato alle ore 8:56 e giunto a destinazione alle ore 12:23, con 6 ore e 48 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto delle 2:00;
che il loro difensore, tramite posta elettronica certificata (P.e.c.) del 25.1.2020, aveva richiesto il risarcimento del danno alla compagnia aerea, ma non aveva ricevuto riscontro (documento n. 2).
Invocata l'applicazione degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal e del Regolamento CE
88/02 e richiamata la sentenza n. 83-10 della Corte di Giustizia Europea, gli attori avevano proposto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e morale, chiedendone la liquidazione in base alla Convenzione di Montreal, e ne avevano indicato l'importo in € 600,00 ciascuno, considerati i parametri di cui all'art. 7 lett. C Regolamento CE 261-04.
Ciò premesso, Rimborso al Volo S.r.l. aveva proposto al Giudice di Pace di Roma la domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale della Convenuta, condannare la medesima al pagamento della complessiva somma di € 2400,00 in favore della società attrice, in nome e per conto del Signor SA IR LA, in proprio e nq. di genitore esercente la potestà sui minori LA IR LA e RI IR LA, e della Signora SO Di
AR, ossia € 600,00 ciascuno a titolo a titolo di risarcimento ex art. 19 della Convenzione di
Montreal del 1999 o in somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Air NA Ltd., costituita in giudizio, aveva contrastato la domanda avversaria, formulando
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della attrice.
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In particolare, la parte convenuta aveva dedotto che il ritardo del volo era stato causato da una circostanza eccezionale, costituita da condizioni atmosferiche avverse certificate dall'ENAV, e aveva eccepito l'inapplicabilità del Regolamento 261-04 CE, poiché la partenza era avvenuta da un aeroporto non europeo, né la compagnia aerea era comunitaria (documenti n. 3 e 4);
aveva dedotto che la Convenzione di Montreal costituiva l'unica disciplina di riferimento, fondata sul principio risarcitorio, con previsione di un importo massimo risarcibile, una volta assolto l'onere di allegazione e prova del danno;
aveva contestato la sussistenza del danno patrimoniale in re ipsa, nell'ipotesi di ritardo e/o cancellazione di un volo, nonché i presupposti relativi al risarcimento del danno non patrimoniale.
Con la sentenza n. 18930/2021 il Giudice di Pace di Roma aveva accolto in parte la domanda attrice con la seguente motivazione e decisione:
“[…] Ciò premesso, si deve rigettare l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta.
La legittimazione attiva dell'attrice, ad avviso di questo Decidente. sussiste in forza delle prodotte scritture private mandato passeggeri maggiorenni del 12.05.20 (cfr., in atti, atto c) del fascicolo attoreo) ed in virtù della norma speciale di cui all'art. 317 c.p.c., secondo il quale, davanti al
Giudice di Pace, le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto.
Nel merito, si osserva quanto segue.
In punto di fatto, giusta il principio di non contestazione espressa di cui all'art. 115 c.p.c. e della documentazione prodotta in corso di causa, devono ritenersi giuridicamente provate le circostanze di fatto lamentate dall'attrice in atto introduttivo.
A ciò si possono aggiungere, quale fatto notorio, i fastidi, i disagi e lo stress psico-fisico patiti dai passeggeri nell'attesa trascorsa presso lo scalo di partenza.
La convenuta, invece, cui spettava il relativo onere ai sensi dell'art. 19 della Convenzione di
Montreal del 28.05.99, ad avviso di questo Giudice, non ha provato di avere adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle.
Ed invero, ai sensi della pacifica Giurisprudenza di Legittimità (cfr., da ultimo. Cass. Ord. n. 1584 del 23.01.18, in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di
Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004 (ove applicabile n.d.a.), il passeggero che agisca per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco. dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aero-mobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare
l'inadempimento del vettore, spettando a questo ultimo dimostrare l'esatto adempimento della
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prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dalla legge.
Orbene, a parere di questo Giudice, la presenza di banchi di foschia presso l'aeroporto di arrivo non è apparsa tale da giustificare un ritardo di quasi sette ore rispetto a quello contrattualmente pattuito. Ed invero. la presenza di foschia presso l'aeroporto di MI nel mese di gennaio non appare una circostanza eccezionale e quindi, sempre a parere di questo Giudice, avrebbe potuto ragionevolmente predisporre anche in via preventiva sulla base delle previsioni meteo a breve termine - la misura del dirottamento presso un aeroporto vicino, con conseguente attenuazione (se non, riduzione entro le soglie di rilevanza) del ritardo all'arrivo.
Peraltro, se è pur vero che la Convenzione di