Trib. Brescia, sentenza 14/10/2024, n. 4193

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 14/10/2024, n. 4193
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 4193
Data del deposito : 14 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 2586/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
G N Presidente
M P Giudice
A M Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2586/2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
C S, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. VOLTOLINI CORRADO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte depositate in data 3/10/2024: “Nel merito: 1) Pronunciarsi la separazione giudiziale tra i coniugi e con addebito di responsabilità Parte_1 CP_1
in capo al marito, a causa delle gravi condotte poste in essere dallo stesso sig. tali da CP_1
ravvisare ipotesi di reato e da legittimare la richiesta di addebito ex art. 151, comma 2, c.c. 2)
Disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia , alla sig.ra con collocazione della Per_1 Pt_1 stessa presso l'abitazione della madre, sita in Lonato del Garda (BS), Via Centenaro, 15/H. 3)
Disporre la regolamentazione del diritto di visita del padre, nei confronti di , una volta Per_1
1 scarcerato, graduale ed inizialmente in un solo giorno settimanale, alla presenza di un proprio famigliare e solo laddove la bambina lo consenta. Disporre che agli eventuali contatti in videochiamata e/o telefonici sia sempre presente del personale professionista che guidi e supervisioni le conversazioni. 4) Disporsi in capo al Sig. il pagamento di una somma mensile pari ad € CP_1
400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , da effettuarsi entro il Per_1
giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra rivalutabile Pt_1
annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, intendendosi per esse, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché le spese scolastiche ed extrascolastiche, più precisamente, quelle relative al protocollo d'intesa dell'Intestato Tribunale, di seguito dettagliate: […]. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni successivi. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante

l'esborso. 5) Disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Lonato del Garda (BS), Via
Centenaro, n. 15/H, a favore della sig.ra Si insiste affinché la causa venga trattenuta in Pt_1
decisione con espressa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. avendo già la scrivente difesa depositato agli atti le memorie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte resistente, come da note scritte depositate in data 7/10/2024: “Si rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e si chiede che la causa venga assunta in decisione, insistendo per
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE: 1) Rimesso al Giudicante ogni provvedimento riguardo alla richiesta di separazione giudiziale avanzata dalla Sig. ra Parte_1
riguardante i coniugi e si chiede comunque il rigetto della domanda Parte_1 CP_1
di addebito di responsabilità in capo al marito per mancanza dei presupposti di legge ai fini della richiesta stessa. 2) Si chiede di mantenere l'affido condiviso della figlia minore della coppia Per_2
stabilendo e regolamentando le modalità in cui lo stesso dovrà avvenire;
riguardo alle

[...]
visite della figlia stabilire, una volta che il Sig. verrà scarcerato, che lo Per_1 CP_1
stesso possa vedere liberamente la figlia in giorni ed orari da concordare con la madre della Per_1
minore. Si chiede comunque di mantenere i contatti telefonici tra il Sig. e la figlia CP_1 Per_1
dal carcere a mezzo videochiamate sino alla scarcerazione dello stesso. 3) Riguardo all'assegno di mantenimento, si chiede, sino a quando il Sig. non verrà scarcerato e non reperirà CP_1 un'occupazione lavorativa, di contenere l'assegno al minimo previsto per legge;
relativamente alle

2 spese straordinarie si chiede di valutare le stesse man mano secondo le esigenze della minore, rappresentando che allo stato, non può provvedere al pagamento delle spese ordinarie e CP_1
straordinarie, poiché appunto ristretto in carcere e quindi senza possibilità di lavoro e che nemmeno
i parenti possono assolvere all'obbligo in favore della minore […]. 4) Rigettare in Persona_2
toto tutte le altre collegate richieste formulate da controparte compresa la richiesta di CTU psicodiagnostica nei confronti di poiché infondate sia in fatto che in diritto. 5) CP_1
Rigettare ogni altra richiesta risarcitoria di controparte riguardo alla richiesta di addebito della responsabilità della separazione, come argomentato in atti. Ci si oppone all'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig. ra chiedendo che il Giudice disponga che la permanenza Parte_1 della Sig. ra all'interno dell'abitazione sia giustificata solo ed esclusivamente dal fatto Parte_1 di viverci con la sola figlia senza pertanto la presenza dell'altra figlia della Sig. ra Persona_2
ossia (che non è figlia del Sig. e che ad oggi risulta essere Pt_1 Persona_3 CP_1
anche maggiorenne. Con vittoria di spese e competenze di lite. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste formulate da controparte, si chiede di contenere ai minimi ex lege l'importo dell'assegno di mantenimento richiesto da controparte per la figlia, nonché la contribuzione alle spese varie. Disporsi di mantenere l'affido condiviso della figlia minore della coppia stabilendo e regolamentando le modalità in cui lo stesso dovrà avvenire e le Persona_2
visite del padre in favore della figlia, mantenendo sino alla scarcerazione le videochiamate dal carcere tra padre e figlia. IN VIA ISTRUTTORIA […]. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, come da nota spese di procedimento che si deposita”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8/3/2022, parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 8/4/2016 a Sirmione (BS) con il resistente;
dall'unione è nata la figlia (n. 8/11/2016). Per_1
La sig.ra ha allegato che, in data 8/11/2021, il resistente è stato sottoposto alla misura cautelare Pt_1
della custodia in carcere in quanto indagato per il reato previsto e punito dagli artt. 609 bis e 609 ter
c.p.
, commesso in danno della figlia primogenita della ricorrente, (n. 28/4/2006), Persona_3
avuta da una precedente relazione (cfr. doc. 3 e deposito del 22/4/2022).
Ha, inoltre, precisato di essere venuta a conoscenza dei gravi fatti addebitati al marito solo a seguito del suo arresto, allorquando la figlia le avrebbe confidato i numerosi abusi sessuali subiti da Per_3 parte del sig. dall'anno 2014 fino al gennaio 2021. CP_1
La ricorrente ha quindi chiesto: i) la pronuncia della separazione con addebito a carico del marito;
ii)
l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre;
iii) il collocamento di con conseguente Per_1
assegnazione della casa coniugale alla parte ricorrente;
iv) incontri assistiti padre-figlia con cadenza
3
settimanale, da avviare a seguito della scarcerazione e v) contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di € 400,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 14/6/2022, si è costituito in giudizio il resistente contestando le allegazioni di cui al ricorso e dando atto del profondo e positivo legame instaurato con la figlia
precisando altresì di essersi sempre fatto carico dei suoi fabbisogni nel corso degli anni. Per_1
Quanto alla propria capacità reddituale, egli ha rappresentato che lo stato di detenzione, attualmente ancora in essere, è incompatibile con il reperimento di un'attività lavorativa retribuita;
tuttavia si è reso disponibile a contribuire ai fabbisogni della figlia seppur nella misura minima prevista per legge.
Quanto alle spese straordinarie, stante l'esigua capacità reddituale, si è riservato di valutarle di volta in volta, a seconda delle esigenze della minore.
Parte resistente ha quindi chiesto: i) il
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