Trib. Viterbo, sentenza 13/11/2024, n. 1088

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 13/11/2024, n. 1088
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 1088
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. E M T - presidente dott.ssa F C - giudice relatore dott. P B - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2697/2021 r.g., vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in C C, via San Gregorio n. 21, presso lo studio degli avv.ti R E
P e C B, dalle quali è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente come da procura in atti ricorrente
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in C C, Controparte_1 via F. P s.n.c. presso lo studio dell'avv. G L C d C, dalla quale è rappresentata
e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. E Z, come da procura in atti resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2021 il sig. chiedeva che fosse pronunciata la separazione Parte_1 personale con addebito dalla sig.ra con la quale aveva contratto matrimonio il Controparte_1
20.6.2020 in C C. Dall'unione nasceva un figlio, (C C, Persona_1
10.5.2020), del quale chiedeva fosse disposto l'affidamento esclusivo, salva la facoltà della madre di vederlo previo avviso e di tenerlo con sé a weekend alternati in C C, dal sabato mattina alla domenica sera, festività natalizie e pasquali, previo accordi da stabilirsi di volta in volta un mese prima, rappresentando la sua disponibilità a provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio, con contributo della sig.ra
nel caso in cui fosse riuscita a trovare un'occupazione lavorativa. CP_1


Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale non contestava la richiesta pronuncia di separazione, ma CP_1 chiedeva che venisse disposto in suo favore l'affidamento esclusivo del figlio con collocazione presso Per_1
l'abitazione dei nonni materni;
che il sig. potesse vedere e tenere con sé il bambino a weekend alternati Pt_1
e per 15 giorni nel periodo feriale estivo e che lo stesso versasse a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma pari a euro 300,00, nonché il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 2.02.2022, il Presidente, sentiti i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata dell'11.2.2022 emetteva i provvedimenti temporanei ai sensi dell'art. 708 c.p.c., rimettendo la causa al giudice istruttore designato per la prosecuzione.
Emessa in data
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