Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1112
Sentenza
11 marzo 2025
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 13949/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13949 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
TE Michael, con l'avv. Maria Laura Del Sorbo.
OPPONENTE
E
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Barbara
Carbognani.
OPPOSTA
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco.
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte opponente ha chiesto:
“=accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pingoramento dei crediti verso terzi per i motivi indicati al paragrafo II del presente atto;
=accertare e dichiarare l'omessa e/o irrituale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati al capo
2) della premessa, e per l'effetto dichiarare illegittimo, nullo e/o inefficace gli atti ad essa conseguenti, ivi compreso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis DPR n.602/1973)n. 68/2024/356243;
= in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti per contributi previdenzialiI.V.Sportati negli avvisi diaddebito nn. 36820130019181031000;
36820140006022322000;36820140026435115000;36820150000651450000 e n.
3682201500121702111000 presuntivamente notificato, per l'inutile decorso del termine quinquennale di prescrizioneex art. 3, commi 9-10, Legge n. 335/1995, e per l'effetto ritenere estinto il (presunto) diritto di credito dell'INPS ed inesistente il diritto di agire in esecuzione dei convenuti, con ordinedi cancellazione dei ruoli esattoriali”.
1
Costituitisi con memorie difensive, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'INPS hanno sostenuto l'infondatezza dell'opposizione.
***
1. Priva di fondamento è l'eccezione di nullità dell'atto all'atto di pignoramento “in quanto lo stesso non contiene un elenco dettagliato dei crediti e della loro natura” (cfr. pag. 6 del ricorso).
Ed invero, in ossequio alla disciplina scaturente dall'art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 e dall'art. 543, secondo comma, n. 1, c.p.c., l'atto in questione deve contenere l'indicazione del credito per cui si procede.
Tuttavia, nella sentenza di Cassazione citata dalla difensa dell'opponente (Cass. n. 26519/2017) il vizio è stato rilevato poiché l'atto di pignoramento difettava dell'“elenco delle cartelle per cui si procede”.
Al contrario, nel caso in esame, l'atto di pignoramento impugnato (alla pagina 2) contiene il puntuale elenco degli avvisi di addebito sottesi con l'ulteriore indicazione del numero del successivo avviso di intimazione.
Tanto basta per respingere l'eccezione de qua.
*
2. Non può poi