Trib. Livorno, sentenza 11/06/2024, n. 751
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Testo completo
N. R.G. 3431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa N M, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3431/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE CESARE SERGIO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._2 dell'avv.
MARIA GRAZIA PAGLIALUNGA (C.F.: ), con il C.F._3 patrocinio dell'avv. e dell'avv.
RESISTENTI
con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
La parte ricorrente ha concluso all'udienza del 23.4.2024 riportandosi al ricorso
e chiedendo decidersi la causa rinunciando alla fissazione di udienza ex art.
478 bis 28 c.p.c. e ai relativi termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex art. 281 decies c.p.c. ed ex art. 244 c.c. e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il signor Pt_1 evocava in giudizio i signori e Maria Grazia Paglialunga
[...] Controparte_1 proponendo azione di disconoscimento della paternità nei confronti del padre legittimo e concludendo per sentir “accertare e dichiarare che Controparte_1
nato a Castelnuovo della Misericordia – Frazione di Rosignano Controparte_1
Marittimo - il 09.09.1940, CF: , residente in Livorno, Via C.F._2
Nicolò Tommaseo 3/10 non è il padre di nato a Pisa il 05/01/1979 (CF: Parte_1
);2) conseguentemente, ordinare all'ufficiale dello stato civile C.F._1 del Comune di Pisa di seguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;3) accertare
n. r.g. 3431/2023
1 e dichiarare che il Sig. ha il diritto di mantenere il cognome “ e, Parte_1 Pt_1 per l'effetto, autorizzare l'esponente ad utilizzarlo;4) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in caso di opposizione di controparte”.
Il ricorrente deduceva di aver scoperto, nel corso dell'anno 2023, circostanze che mettevano in dubbio la paternità del signor e di essersi Controparte_1 dunque sottoposto unitamente al padre legittimo, in data 05.07.2023, al test
DNA (ad uso legale) per accertare il legame biologico, con esito che categoricamente escludeva il rapporto di filiazione, non avendo raggiunto il test una compatibilità uguale o superiore almeno al 99,7%.
All'udienza di comparizione del 23.4.2024, presenti personalmente i resistenti non costituiti, i signori e Maria Grazia Paglialunga Controparte_1 dichiaravo di non opporsi alla domanda proposta anche con riferimento alla conservazione del cognome (ciò, spec., il signor . Controparte_1
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione riportandosi il ricorrente alle conclusioni di cui ricorso con rinuncia alla fissazione di udienza ex art. 478 bis 28 c.p.c. e ai relativi termini per il deposito degli ulteriori scritti conclusionalii.
***
Le domande spiegate sono fondate e meritano accoglimento in ragione della motivazione che segue.
1. in linea generale può sottolinearsi che il disconoscimento di paternità è un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre. Tale azione mira, dunque,
a far accertare che il figlio è stato generato da altro uomo e che, allo stato,
è figlio della sola madre, salvo un eventuale riconoscimento da parte del padre biologico, ovvero una successiva azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che la madre o il figlio potranno esperire. I presupposti dell'azione in parola sono tipici, ancorché uniti da un unico denominatore comune, rappresentato da un "adulterio" in senso lato, con connesso concepimento ad opera di uomo differente dal marito di colei che partorì, a prescindere dalle specifiche circostanze in cui detto adulterio è stato consumato. L'azione di disconoscimento può essere esercitata solo dal marito, dalla madre e dal figlio.
Inoltre, l'azione, se proposta dal figlio – per quel che rileva in ragione del caso di specie – non è assoggettata a termine decadenziale alcuno.
2. Quanto alle emergenze probatorie va osservato quanto segue.
n. r.g. 3431/2023
2 2.1. Le parti si sono previamente sottoposte alle indagini genetiche, il cui esito è riscontrabile nella documentazione versata in atti, dalla quale risulta che all'esito dell'analisi dei campioni (sangue periferico) prelevati dai due soggetti, il signor non è padre biologico del ricorrente. Controparte_1
Tenuto conto in generale che i marcatori del cromosoma Y vengono trasmessi in via diretta di padre in figlio senza ricombinazione meiotica, affinché il presunto padre possa essere il padre biologico è richiesta una probabilità di paternità superiore al 99,7% ovvero che uno degli alleli delle STR oggetto di analisi appartenga ad entrambi i soggetti analizzati. Nel caso di specie, come emerge dalla lettura del referto depositato (prelievo campione
5.7.2023) sono presenti 8 STR diverse nei due soggetti, con conseguente esclusione dei soggetti in esame dalla stessa linea paterna
Trattasi di prova scientifica che appare nel caso in esame dirimente rispetto alla verifica di fondatezza della domanda.
2.2. Sia la signora Paglialunga che il signor hanno poi dichiarato Pt_1 in causa di non opporsi alla domanda proposta, con condotta processuale cui può poi attribuirsi una valenza indiziaria ulteriormente confermativa degli assunti.
Alla luce di tali elementi deve ritenersi provato quanto dedotto dal ricorrente e si deve di conseguenza dichiarare l'inesistenza del rapporto di filiazione tra da un lato, e dall'altro lato, con le Parte_1 Controparte_1 conseguenti annotazioni di legge.
3. il signor ha chiesto disporsi in merito al Parte_1 mantenimento del cognome. Il ricorrente ha allegato il proprio interesse sul punto “[…] vista l'età anagrafica di 46 anni e valutato il fatto che in data 04.07.2021 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra nata a Parte_1 Controparte_2
Reggio Calabria il 21.03.1987, e che dall'unione erano in precedenza nate le figlie
in data 04.03.2016 e in data 19.11.2013 (doc. all. 3)” Persona_1 Persona_2
(così in ricorso).
Sul punto, va osservato che secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, in caso di disconoscimento di paternità il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, in quanto in tal caso il cognome non assolve più alla funzione di segnare la discendenza della persona da una determinata famiglia, ma è strumento di identificazione di quella persona nella sua vita di relazione.
In particolare “In caso di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio maggiorenne del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo
n. r.g. 3431/2023
3 e personalissimo che, definito dall'intervento della Corte costituzionale con la sentenza
n. 13 del 1994, deve tradursi in una domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche in via riconvenzionale e subordinata all'accoglimento della principale sullo status che, non potendo essere oggetto di rilievo officioso quale accessoria statuizione della prima, non può ritenersi ricompresa nella mera e generica opposizione all'azione di disconoscimento proposta che l'avente diritto abbia manifestato, resistendo all'avversa azione” (v. sent. cass. n. 28518/2019)
Vari interventi giurisprudenziali (cfr.: ex pluris, senr. Cass. n.
12641/2006) hanno sottolineato come sia ormai un dato incontrovertibile che nel nostro ordinamento il cognome non ha più una funzione solamente pubblicistica, ma assolve anche alla fondamentale funzione, privatistica, di identificare la persona nella sua individualità. L'uso del cognome è divenuto uno degli elementi costitutivi del diritto soggettivo all'identità personale, intesa come bene a sé, indipendentemente dalla titolarità di una determinata posizione all'interno della famiglia. Pertanto, circa la conservazione del cognome si dovrà avere riguardo all'identità personale posseduta dallo stesso nell'ambiente in cui è cresciuto fino ad oggi (cfr., tra le altre, sent. Cass.
4020/2017)
Pertanto, nel caso di azione di disconoscimento della paternità, il giudice è chiamato a valutare la convenienza di conservare il precedente cognome del figlio disconosciuto, avendo riguardo all'identità personale dello stesso nell'ambiente in cui è cresciuto e ben potrà disporre il mantenimento del cognome.
A ciò occorre aggiungere che, con il crescere dell'età del soggetto il cui cognome muterebbe a seguito della rettifica, non può che crescere
l'esigenza di tutela della certezza delle relazioni giuridiche che tale soggetto abbia intrecciato (in tal senso cfr. ancora sent. Cass. 16.4.2014 n. 8876 e sent.
Corte Costituzionale 3.2.1994, n. 13).
Nel caso di specie, considerata l'età del ricorrente (46 anni) e la formazione, a sua volta, di famiglia e figli cui tale cognome è stato trasmesso, può senz'altro ritenersi che il suo attuale cognome rappresenti ormai un elemento essenziale della sua identità, anche e soprattutto nelle relazioni interpersonali dal medesimo intrecciate, di guisa che egli deve conservare il cognome Pt_1
4. Sussistono i presupposti normativi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti soccorrendo ragioni di equità determinate dalla natura della causa e dal comportamento processuale delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa N M, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3431/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE CESARE SERGIO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._2 dell'avv.
MARIA GRAZIA PAGLIALUNGA (C.F.: ), con il C.F._3 patrocinio dell'avv. e dell'avv.
RESISTENTI
con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
La parte ricorrente ha concluso all'udienza del 23.4.2024 riportandosi al ricorso
e chiedendo decidersi la causa rinunciando alla fissazione di udienza ex art.
478 bis 28 c.p.c. e ai relativi termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex art. 281 decies c.p.c. ed ex art. 244 c.c. e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il signor Pt_1 evocava in giudizio i signori e Maria Grazia Paglialunga
[...] Controparte_1 proponendo azione di disconoscimento della paternità nei confronti del padre legittimo e concludendo per sentir “accertare e dichiarare che Controparte_1
nato a Castelnuovo della Misericordia – Frazione di Rosignano Controparte_1
Marittimo - il 09.09.1940, CF: , residente in Livorno, Via C.F._2
Nicolò Tommaseo 3/10 non è il padre di nato a Pisa il 05/01/1979 (CF: Parte_1
);2) conseguentemente, ordinare all'ufficiale dello stato civile C.F._1 del Comune di Pisa di seguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;3) accertare
n. r.g. 3431/2023
1 e dichiarare che il Sig. ha il diritto di mantenere il cognome “ e, Parte_1 Pt_1 per l'effetto, autorizzare l'esponente ad utilizzarlo;4) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in caso di opposizione di controparte”.
Il ricorrente deduceva di aver scoperto, nel corso dell'anno 2023, circostanze che mettevano in dubbio la paternità del signor e di essersi Controparte_1 dunque sottoposto unitamente al padre legittimo, in data 05.07.2023, al test
DNA (ad uso legale) per accertare il legame biologico, con esito che categoricamente escludeva il rapporto di filiazione, non avendo raggiunto il test una compatibilità uguale o superiore almeno al 99,7%.
All'udienza di comparizione del 23.4.2024, presenti personalmente i resistenti non costituiti, i signori e Maria Grazia Paglialunga Controparte_1 dichiaravo di non opporsi alla domanda proposta anche con riferimento alla conservazione del cognome (ciò, spec., il signor . Controparte_1
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione riportandosi il ricorrente alle conclusioni di cui ricorso con rinuncia alla fissazione di udienza ex art. 478 bis 28 c.p.c. e ai relativi termini per il deposito degli ulteriori scritti conclusionalii.
***
Le domande spiegate sono fondate e meritano accoglimento in ragione della motivazione che segue.
1. in linea generale può sottolinearsi che il disconoscimento di paternità è un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre. Tale azione mira, dunque,
a far accertare che il figlio è stato generato da altro uomo e che, allo stato,
è figlio della sola madre, salvo un eventuale riconoscimento da parte del padre biologico, ovvero una successiva azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che la madre o il figlio potranno esperire. I presupposti dell'azione in parola sono tipici, ancorché uniti da un unico denominatore comune, rappresentato da un "adulterio" in senso lato, con connesso concepimento ad opera di uomo differente dal marito di colei che partorì, a prescindere dalle specifiche circostanze in cui detto adulterio è stato consumato. L'azione di disconoscimento può essere esercitata solo dal marito, dalla madre e dal figlio.
Inoltre, l'azione, se proposta dal figlio – per quel che rileva in ragione del caso di specie – non è assoggettata a termine decadenziale alcuno.
2. Quanto alle emergenze probatorie va osservato quanto segue.
n. r.g. 3431/2023
2 2.1. Le parti si sono previamente sottoposte alle indagini genetiche, il cui esito è riscontrabile nella documentazione versata in atti, dalla quale risulta che all'esito dell'analisi dei campioni (sangue periferico) prelevati dai due soggetti, il signor non è padre biologico del ricorrente. Controparte_1
Tenuto conto in generale che i marcatori del cromosoma Y vengono trasmessi in via diretta di padre in figlio senza ricombinazione meiotica, affinché il presunto padre possa essere il padre biologico è richiesta una probabilità di paternità superiore al 99,7% ovvero che uno degli alleli delle STR oggetto di analisi appartenga ad entrambi i soggetti analizzati. Nel caso di specie, come emerge dalla lettura del referto depositato (prelievo campione
5.7.2023) sono presenti 8 STR diverse nei due soggetti, con conseguente esclusione dei soggetti in esame dalla stessa linea paterna
Trattasi di prova scientifica che appare nel caso in esame dirimente rispetto alla verifica di fondatezza della domanda.
2.2. Sia la signora Paglialunga che il signor hanno poi dichiarato Pt_1 in causa di non opporsi alla domanda proposta, con condotta processuale cui può poi attribuirsi una valenza indiziaria ulteriormente confermativa degli assunti.
Alla luce di tali elementi deve ritenersi provato quanto dedotto dal ricorrente e si deve di conseguenza dichiarare l'inesistenza del rapporto di filiazione tra da un lato, e dall'altro lato, con le Parte_1 Controparte_1 conseguenti annotazioni di legge.
3. il signor ha chiesto disporsi in merito al Parte_1 mantenimento del cognome. Il ricorrente ha allegato il proprio interesse sul punto “[…] vista l'età anagrafica di 46 anni e valutato il fatto che in data 04.07.2021 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra nata a Parte_1 Controparte_2
Reggio Calabria il 21.03.1987, e che dall'unione erano in precedenza nate le figlie
in data 04.03.2016 e in data 19.11.2013 (doc. all. 3)” Persona_1 Persona_2
(così in ricorso).
Sul punto, va osservato che secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, in caso di disconoscimento di paternità il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, in quanto in tal caso il cognome non assolve più alla funzione di segnare la discendenza della persona da una determinata famiglia, ma è strumento di identificazione di quella persona nella sua vita di relazione.
In particolare “In caso di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio maggiorenne del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo
n. r.g. 3431/2023
3 e personalissimo che, definito dall'intervento della Corte costituzionale con la sentenza
n. 13 del 1994, deve tradursi in una domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche in via riconvenzionale e subordinata all'accoglimento della principale sullo status che, non potendo essere oggetto di rilievo officioso quale accessoria statuizione della prima, non può ritenersi ricompresa nella mera e generica opposizione all'azione di disconoscimento proposta che l'avente diritto abbia manifestato, resistendo all'avversa azione” (v. sent. cass. n. 28518/2019)
Vari interventi giurisprudenziali (cfr.: ex pluris, senr. Cass. n.
12641/2006) hanno sottolineato come sia ormai un dato incontrovertibile che nel nostro ordinamento il cognome non ha più una funzione solamente pubblicistica, ma assolve anche alla fondamentale funzione, privatistica, di identificare la persona nella sua individualità. L'uso del cognome è divenuto uno degli elementi costitutivi del diritto soggettivo all'identità personale, intesa come bene a sé, indipendentemente dalla titolarità di una determinata posizione all'interno della famiglia. Pertanto, circa la conservazione del cognome si dovrà avere riguardo all'identità personale posseduta dallo stesso nell'ambiente in cui è cresciuto fino ad oggi (cfr., tra le altre, sent. Cass.
4020/2017)
Pertanto, nel caso di azione di disconoscimento della paternità, il giudice è chiamato a valutare la convenienza di conservare il precedente cognome del figlio disconosciuto, avendo riguardo all'identità personale dello stesso nell'ambiente in cui è cresciuto e ben potrà disporre il mantenimento del cognome.
A ciò occorre aggiungere che, con il crescere dell'età del soggetto il cui cognome muterebbe a seguito della rettifica, non può che crescere
l'esigenza di tutela della certezza delle relazioni giuridiche che tale soggetto abbia intrecciato (in tal senso cfr. ancora sent. Cass. 16.4.2014 n. 8876 e sent.
Corte Costituzionale 3.2.1994, n. 13).
Nel caso di specie, considerata l'età del ricorrente (46 anni) e la formazione, a sua volta, di famiglia e figli cui tale cognome è stato trasmesso, può senz'altro ritenersi che il suo attuale cognome rappresenti ormai un elemento essenziale della sua identità, anche e soprattutto nelle relazioni interpersonali dal medesimo intrecciate, di guisa che egli deve conservare il cognome Pt_1
4. Sussistono i presupposti normativi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti soccorrendo ragioni di equità determinate dalla natura della causa e dal comportamento processuale delle parti.
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