Trib. Torino, sentenza 08/11/2024, n. 5634
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Testo completo
Rg n. 11278/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 08.11.2024, alle ore 15.20, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Silvestri;
per parte convenuta le funzionarie delegate dott.ssa Pierro Marica e Pittelli Ombretta.
E' presente la dott.ssa Maioli, Aupp.
Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 429 c.p.c.
L'avv. Silvestri contesta la comparsa avversaria, sulla questione di competenza ribadisce quanto già dedotto, non essendo ammissibile la discrezionalità nella scelta dell'ente competente, rileva che vi sono cause pendenti avanti ad Alessandria contro provvedimenti dell'ente convenuto, sicché l'adozione del provvedimento da parte del dirigente di Torino è arbitrario.
Sul merito si richiama al ricorso presentato circa la non applicazione della normativa contestata all'apparecchio oggetto di causa, essendo i gettoni gratuiti e non essendo utilizzato del denaro.
Ribadisce che l'apparecchio ha funzione anti ludopatia perché l'aspetto del guadagno non è decisivo nella ludopatia, mentre l'apparecchio soddisfa l'esigenza del gioco.
Contesta la richiesta di condanna alle spese di lite, essendo la difesa del convenuto affidata a dipendenti e non a legali.
Le dott.sse Pierro e Pittelli dichiarano che l'adozione degli atti sono di competenza dell'Ufficio di
Torino per ragioni di organizzazione interna dell'ente essendo il dirigente unico a Torino, come da sentenze del Tribunale di Torino n. 5340/2024 e n. 4937/2024. Rilevano l'irrilevanza del fatto che si usino dei gettoni invece che moneta contante, come da giurisprudenza costante. Contestano
l'efficacia anti ludopatia.
Chiedono il rigetto del ricorso.
1
L'avv. Silvestri rileva che non sono state prodotte le sentenze citate da controparte, sicché non può esserne verificata la pertinenza.
Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i procuratori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
Terminata la camera di consiglio, alle ore 17.30, viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11278/2024 del R.G. Civ. promossa da
TE RL, in proprio e quale legale rappresentate di Ma.Re. di TE RL &
C. s.a.s., rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosario Salvatore Silvestri, presso il cui studio in
Torino, via Venti Settembre n. 17, è elettivamente domiciliata per procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, rappresentata e difesa da funzionari delegati;
2 CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ex Legge 689/1981
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 08.11.2024:
Per parte ricorrente:
“NEL MERITO in via principale, accogliere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare, previa sospensione, l'Ordinanza-ingiunzione protocollo generale: 21609 del 24/05/2024 (RIF.
76AL/19) Numero cronologico: 178/24/ER, notificata in data 24.05.2024. in via subordinata, disporre la riduzione delle sanzioni applicate nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria, si richiede CTU tecnica, tesa ad accertare la conformità dell'apparecchio a quanto riportato nelle perizie di parte allegata al presente ricorso, nonché tesa ad accertare l'inidoneità degli stessi al gioco d'azzardo ovvero che tali apparecchi non si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, si basano specificamente su alea programmata indipendentemente dalle scelte dell'utilizzatore, e non è possibile neppure aumentare
e/o diminuire la quota di gettoni su singolo utilizzo, inoltre non vengono erogate vincite in nessuna forma”.
Per parte resistente:
“Nel merito:
− rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
− condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio come da nota che si allega (All. 19).
− in subordine, compensare le spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento TE RL, in proprio e quale legale rappresentate di Ma.Re. di TE RL & C. s.a.s., proponeva opposizione avverso
3
l'Ordinanza-Ingiunzione adottata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino avente n. protocollo generale 21609 del 24/05/2024 (RIF. 76AL/19), Numero cronologico 178/24/ER, con la quale era stato comminato il pagamento della somma di € 11.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f) quater e della lett. d) del
TULPS, ed ordinata la confisca e distruzione dell'apparecchio modello Gold NC IA già oggetto di sequestro.
L'ordinanza era stata emessa a seguito di un verbale del 04.11.2019 che aveva accertato la presenza presso l'esercizio commerciale del ricorrente (ubicato in Acqui Terme, corso Dante n. 2) di un apparecchio da intrattenimento di proprietà della società opponente, il quale, ad avviso della convenuta, non risponderebbe alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate dall'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS con conseguente violazione delle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi (art. 110, comma 9, lett. f quater), essendo inoltre pure priv0 delle necessarie autorizzazioni (art. 110, comma 9, lett. d).
I motivi di opposizione sono, sostanzialmente, i seguenti: 1) nullità della sanzione per incompetenza territoriale dell'ufficio emittente (quello di Torino), posto che l'accertamento è stato compiuto dall'ufficio di Alessandria, che pertanto avrebbe pure dovuto adottare
l'ingiunzione;
2) nullità del provvedimento per vizio di motivazione rispetto alle osservazioni svolte dal ricorrente in fase amministrativa ed omessa verifica tecnica dell'apparecchio da parte di
SO;
3) illegittimità della contestazione in quanto l'apparecchio non sarebbe in realtà un apparecchio da gioco o da intrattenimento, né potrebbe essere ricondotto agli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 o 7 del TULPS, trattandosi di strumento di utilità sociale per contrastare il giuoco d'azzardo e la ludopatia, essendo il suo utilizzo totalmente gratuito mediante gettoni consegnati dal gestore, privo di vincita per l'utente e con meccanismo di funzionamento totalmente aleatorio (non rilevando dunque l'abilità dell'utilizzatore);
4) in subordine, l'avvenuta liberalizzazione da parte della direttiva Bolkestein del comparto del puro intrattenimento che gestisce giochi senza vincita in denaro, non ledendo una siffatta attività gli interessi generali protetti (salute, ordine pubblico, sicurezza, sanità pubblica);
5) l'illegittima applicazione della sanzione di cui alla lettera f) quater del comma 9 dell'art. 110 del TULPS;
6) la richiesta di riduzione al minimo edittale della sanzione comminata.
Con decreto 01.07.2024 il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
4
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio a mezzo di propri funzionari chiedendo il rigetto dell'opposizione essendo legittime le sanzioni irrogate, in quanto l'apparecchio proponeva un gioco a rulli virtuali con otto simboli come le comuni AWP/SLOT, non accettava monete aventi corso legale, ma unicamente gettoni consegnati dall'esercente;
l'apparecchio risultava pertanto essere dotato di tutte le componentistiche tipiche degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), TULPS, ma la scheda di gioco non era di tipo approvato e omologato dall'ADM;
non era inoltre collegato alla rete telematica di ADM tramite un concessionario di rete autorizzato ed era privo di codici identificativi e di titoli autorizzatori. Inoltre, lo stesso non rispettava le caratteristiche e prescrizioni di dettate dall'art. 7 del TULPS e dal D.I. n. 133/UDG del 08.11.2005 per gli apparecchi senza vincite in denaro.
All'esito dell'udienza delli 08.11.2024 le parti discutevano il ricorso ed il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
2) Il primo motivo di opposizione attiene alla nullità del provvedimento emesso dall'Ufficio dei
Monopoli di Torino per incompetenza territoriale posto che l'atto avrebbe dovuto essere adottato dall'Ufficio territoriale di Alessandria, essendo quest'ultimo l'ente accertatore competente territorialmente.
L'eccezione risulta infondata, come già stabilito in un caso del tutto analogo dalla sentenza del
Tribunale di Torino, sezione terza, n. 4937/2024.
Infatti, l'atto normativo che ha istituito l'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta con sede a Torino attribuisce a quest'ultimo competenza sull'intero territorio regionale, precisando che da tale ufficio dipende la sezione operativa territoriale di Alessandria.
All'art. 12 del doc. 9 prodotto dalla parte resistente si legge, infatti, quanto segue:
“
1. A far data dal 1° febbraio 2015 viene istituito e attivato l'Ufficio dei monopoli per il Piemonte e la
Valle d'Aosta, con sede a Torino.
2. L'Ufficio dei monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, con sedi distaccate ad Aosta e Cuneo, ha competenza su tutto il territorio regionale.
3. Dall'Ufficio dei monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta dipende la Sezione operativa territoriale di Alessandria.
4. La Sezione operativa territoriale di Alessandria, con sedi distaccate ad Asti e Vercelli, è competente sulle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli”.
5
Dal tenore della norma è possibile desumere che l'obiettivo è stato quello di istituire una sede unica per l'Ufficio Monopoli di Piemonte e Valle d'Aosta, con un unico dirigente competente a irrogare le sanzioni per entrambe le regioni, demandando alle sezioni territoriali soltanto le funzioni di accertamento (i compiti di natura cosiddetta “operativa”) limitatamente alle aree indicate dalla norma stessa.
Conseguentemente, il provvedimento adottato dall'Ufficio Monopoli di Torino non può dirsi nullo, essendo, al contrario, pienamente legittimo in quanto adottato dal soggetto individuato come competente dalla Legge, essendo invece del tutto irrilevanti eventuali prassi operative diverse seguite in passate dall'ente convenuto.
3) Il secondo motivo di nullità relativo al difetto di motivazione in ordine alle osservazioni presentate in sede amministrativa dall'odierno opponente è manifestamente infondato in quanto per pacifica giurisprudenza (ricordata dalla sessa parte ricorrente)“i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione o la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministra.va non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione, perché il trasgressore avrebbe poi potuto prospettarle in sede giurisdizionale al Giudice, in quanto l'oggetto del giudizio non sarebbe poi l'atto impugnato cioè l'ordinanza ingiunzione ma il rapporto sanzionatorio” (Cass. S.U., n. 1786 del 28.01.2010).
Peraltro, va pure detto che nel caso concreto l'ente convenuto nell'ordinanza
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 08.11.2024, alle ore 15.20, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Silvestri;
per parte convenuta le funzionarie delegate dott.ssa Pierro Marica e Pittelli Ombretta.
E' presente la dott.ssa Maioli, Aupp.
Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 429 c.p.c.
L'avv. Silvestri contesta la comparsa avversaria, sulla questione di competenza ribadisce quanto già dedotto, non essendo ammissibile la discrezionalità nella scelta dell'ente competente, rileva che vi sono cause pendenti avanti ad Alessandria contro provvedimenti dell'ente convenuto, sicché l'adozione del provvedimento da parte del dirigente di Torino è arbitrario.
Sul merito si richiama al ricorso presentato circa la non applicazione della normativa contestata all'apparecchio oggetto di causa, essendo i gettoni gratuiti e non essendo utilizzato del denaro.
Ribadisce che l'apparecchio ha funzione anti ludopatia perché l'aspetto del guadagno non è decisivo nella ludopatia, mentre l'apparecchio soddisfa l'esigenza del gioco.
Contesta la richiesta di condanna alle spese di lite, essendo la difesa del convenuto affidata a dipendenti e non a legali.
Le dott.sse Pierro e Pittelli dichiarano che l'adozione degli atti sono di competenza dell'Ufficio di
Torino per ragioni di organizzazione interna dell'ente essendo il dirigente unico a Torino, come da sentenze del Tribunale di Torino n. 5340/2024 e n. 4937/2024. Rilevano l'irrilevanza del fatto che si usino dei gettoni invece che moneta contante, come da giurisprudenza costante. Contestano
l'efficacia anti ludopatia.
Chiedono il rigetto del ricorso.
1
L'avv. Silvestri rileva che non sono state prodotte le sentenze citate da controparte, sicché non può esserne verificata la pertinenza.
Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i procuratori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
Terminata la camera di consiglio, alle ore 17.30, viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11278/2024 del R.G. Civ. promossa da
TE RL, in proprio e quale legale rappresentate di Ma.Re. di TE RL &
C. s.a.s., rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosario Salvatore Silvestri, presso il cui studio in
Torino, via Venti Settembre n. 17, è elettivamente domiciliata per procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, rappresentata e difesa da funzionari delegati;
2 CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ex Legge 689/1981
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 08.11.2024:
Per parte ricorrente:
“NEL MERITO in via principale, accogliere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare, previa sospensione, l'Ordinanza-ingiunzione protocollo generale: 21609 del 24/05/2024 (RIF.
76AL/19) Numero cronologico: 178/24/ER, notificata in data 24.05.2024. in via subordinata, disporre la riduzione delle sanzioni applicate nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria, si richiede CTU tecnica, tesa ad accertare la conformità dell'apparecchio a quanto riportato nelle perizie di parte allegata al presente ricorso, nonché tesa ad accertare l'inidoneità degli stessi al gioco d'azzardo ovvero che tali apparecchi non si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, si basano specificamente su alea programmata indipendentemente dalle scelte dell'utilizzatore, e non è possibile neppure aumentare
e/o diminuire la quota di gettoni su singolo utilizzo, inoltre non vengono erogate vincite in nessuna forma”.
Per parte resistente:
“Nel merito:
− rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
− condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio come da nota che si allega (All. 19).
− in subordine, compensare le spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento TE RL, in proprio e quale legale rappresentate di Ma.Re. di TE RL & C. s.a.s., proponeva opposizione avverso
3
l'Ordinanza-Ingiunzione adottata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino avente n. protocollo generale 21609 del 24/05/2024 (RIF. 76AL/19), Numero cronologico 178/24/ER, con la quale era stato comminato il pagamento della somma di € 11.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f) quater e della lett. d) del
TULPS, ed ordinata la confisca e distruzione dell'apparecchio modello Gold NC IA già oggetto di sequestro.
L'ordinanza era stata emessa a seguito di un verbale del 04.11.2019 che aveva accertato la presenza presso l'esercizio commerciale del ricorrente (ubicato in Acqui Terme, corso Dante n. 2) di un apparecchio da intrattenimento di proprietà della società opponente, il quale, ad avviso della convenuta, non risponderebbe alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate dall'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS con conseguente violazione delle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi (art. 110, comma 9, lett. f quater), essendo inoltre pure priv0 delle necessarie autorizzazioni (art. 110, comma 9, lett. d).
I motivi di opposizione sono, sostanzialmente, i seguenti: 1) nullità della sanzione per incompetenza territoriale dell'ufficio emittente (quello di Torino), posto che l'accertamento è stato compiuto dall'ufficio di Alessandria, che pertanto avrebbe pure dovuto adottare
l'ingiunzione;
2) nullità del provvedimento per vizio di motivazione rispetto alle osservazioni svolte dal ricorrente in fase amministrativa ed omessa verifica tecnica dell'apparecchio da parte di
SO;
3) illegittimità della contestazione in quanto l'apparecchio non sarebbe in realtà un apparecchio da gioco o da intrattenimento, né potrebbe essere ricondotto agli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 o 7 del TULPS, trattandosi di strumento di utilità sociale per contrastare il giuoco d'azzardo e la ludopatia, essendo il suo utilizzo totalmente gratuito mediante gettoni consegnati dal gestore, privo di vincita per l'utente e con meccanismo di funzionamento totalmente aleatorio (non rilevando dunque l'abilità dell'utilizzatore);
4) in subordine, l'avvenuta liberalizzazione da parte della direttiva Bolkestein del comparto del puro intrattenimento che gestisce giochi senza vincita in denaro, non ledendo una siffatta attività gli interessi generali protetti (salute, ordine pubblico, sicurezza, sanità pubblica);
5) l'illegittima applicazione della sanzione di cui alla lettera f) quater del comma 9 dell'art. 110 del TULPS;
6) la richiesta di riduzione al minimo edittale della sanzione comminata.
Con decreto 01.07.2024 il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
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L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio a mezzo di propri funzionari chiedendo il rigetto dell'opposizione essendo legittime le sanzioni irrogate, in quanto l'apparecchio proponeva un gioco a rulli virtuali con otto simboli come le comuni AWP/SLOT, non accettava monete aventi corso legale, ma unicamente gettoni consegnati dall'esercente;
l'apparecchio risultava pertanto essere dotato di tutte le componentistiche tipiche degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), TULPS, ma la scheda di gioco non era di tipo approvato e omologato dall'ADM;
non era inoltre collegato alla rete telematica di ADM tramite un concessionario di rete autorizzato ed era privo di codici identificativi e di titoli autorizzatori. Inoltre, lo stesso non rispettava le caratteristiche e prescrizioni di dettate dall'art. 7 del TULPS e dal D.I. n. 133/UDG del 08.11.2005 per gli apparecchi senza vincite in denaro.
All'esito dell'udienza delli 08.11.2024 le parti discutevano il ricorso ed il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
2) Il primo motivo di opposizione attiene alla nullità del provvedimento emesso dall'Ufficio dei
Monopoli di Torino per incompetenza territoriale posto che l'atto avrebbe dovuto essere adottato dall'Ufficio territoriale di Alessandria, essendo quest'ultimo l'ente accertatore competente territorialmente.
L'eccezione risulta infondata, come già stabilito in un caso del tutto analogo dalla sentenza del
Tribunale di Torino, sezione terza, n. 4937/2024.
Infatti, l'atto normativo che ha istituito l'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta con sede a Torino attribuisce a quest'ultimo competenza sull'intero territorio regionale, precisando che da tale ufficio dipende la sezione operativa territoriale di Alessandria.
All'art. 12 del doc. 9 prodotto dalla parte resistente si legge, infatti, quanto segue:
“
1. A far data dal 1° febbraio 2015 viene istituito e attivato l'Ufficio dei monopoli per il Piemonte e la
Valle d'Aosta, con sede a Torino.
2. L'Ufficio dei monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, con sedi distaccate ad Aosta e Cuneo, ha competenza su tutto il territorio regionale.
3. Dall'Ufficio dei monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta dipende la Sezione operativa territoriale di Alessandria.
4. La Sezione operativa territoriale di Alessandria, con sedi distaccate ad Asti e Vercelli, è competente sulle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli”.
5
Dal tenore della norma è possibile desumere che l'obiettivo è stato quello di istituire una sede unica per l'Ufficio Monopoli di Piemonte e Valle d'Aosta, con un unico dirigente competente a irrogare le sanzioni per entrambe le regioni, demandando alle sezioni territoriali soltanto le funzioni di accertamento (i compiti di natura cosiddetta “operativa”) limitatamente alle aree indicate dalla norma stessa.
Conseguentemente, il provvedimento adottato dall'Ufficio Monopoli di Torino non può dirsi nullo, essendo, al contrario, pienamente legittimo in quanto adottato dal soggetto individuato come competente dalla Legge, essendo invece del tutto irrilevanti eventuali prassi operative diverse seguite in passate dall'ente convenuto.
3) Il secondo motivo di nullità relativo al difetto di motivazione in ordine alle osservazioni presentate in sede amministrativa dall'odierno opponente è manifestamente infondato in quanto per pacifica giurisprudenza (ricordata dalla sessa parte ricorrente)“i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione o la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministra.va non comportano la nullità dell'ordinanza ingiunzione, perché il trasgressore avrebbe poi potuto prospettarle in sede giurisdizionale al Giudice, in quanto l'oggetto del giudizio non sarebbe poi l'atto impugnato cioè l'ordinanza ingiunzione ma il rapporto sanzionatorio” (Cass. S.U., n. 1786 del 28.01.2010).
Peraltro, va pure detto che nel caso concreto l'ente convenuto nell'ordinanza
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