Trib. Imperia, sentenza 11/02/2025, n. 31
TRIB Imperia
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice;
Visti gli atti;
Visto l'art. 127 ter c.p.c. e le note di udienza depositate;
Rilevata la regolarità della notifica;
PQM
Dichiara la contumacia del MIM e deposita la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Imperia, 11.02.2025
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 467/2024 promossa da:
GR IN
NC MA FR rappresentate e difese dall'avv. Francesco Americo del foro di Roma presso il cui studio in Roma, Via Cosseria n. 2 è eletto domicilio nonché presso l'indirizzo pec francescoamerico@ordineavvocatiroma.org; ricorrente
contro
MIM, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);
parte resistente contumace
CONCLUSIONI:
Pag. 2 di 10 Parti ricorrenti:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza,
1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00
per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per:
• GR LI Euro 1.000,00
• NC AR CE Euro 1.500,00
ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia
3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall'istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per:
• GR LI Euro 1.000,00
• NC AR CE Euro 1.500,00
4. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., le ricorrenti LI RE e AR CE
NI, attualmente docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato, hanno precedentemente prestato servizio continuativo in forza di plurimi contratti fino al termine delle attività didattiche, nei seguenti anni scolastici:
GR IN
Pag. 3 di 10
- A.S. 2017/2018: dal 02/10/2017 al 30/06/2018
- A.S. 2018/2019: dal 17/09/2018 al 30/06/2019
NC MA FR
- A.S. 2018/2019: dal 12/10/2018 al 30/06/2019
- A.S. 2019/2020: dal 16/09/2019 al 30/06/2020
- A.S. 2020/2021: dal 07/10/2020 al 30/06/2021
dedotta la violazione del principio eurounitario di non discriminazione ex art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 D. Lgs 297/94, degli artt. 29/63/64
CCNL del 29.11.2007, dell'art. 2 del D. Lgs 165/2001, degli artt. 3/35/97
Costituzione, la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della carta sociale europea e della clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/1970, la violazione degli artt. 20/21 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in relazione alle clausole 4/6 dell'accordo quadro su lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 nonché la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione, con ricorso hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per sentire accertare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, in via principale, il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2017/2018; 2018/2019 relativamente alla ricorrente RE e per gli anni scolastici
2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 per la ricorrente NI, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato con conseguente condanna del
Ministero dell'Istruzione e del merito alla corresponsione alle parti ricorrenti alla
Pag. 4 di 10
fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019 relativamente alla ricorrente RE e per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 per la ricorrente NI coperti, in via subordinata per
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice;
Visti gli atti;
Visto l'art. 127 ter c.p.c. e le note di udienza depositate;
Rilevata la regolarità della notifica;
PQM
Dichiara la contumacia del MIM e deposita la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Imperia, 11.02.2025
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 467/2024 promossa da:
GR IN
NC MA FR rappresentate e difese dall'avv. Francesco Americo del foro di Roma presso il cui studio in Roma, Via Cosseria n. 2 è eletto domicilio nonché presso l'indirizzo pec francescoamerico@ordineavvocatiroma.org; ricorrente
contro
MIM, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);
parte resistente contumace
CONCLUSIONI:
Pag. 2 di 10 Parti ricorrenti:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza,
1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00
per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per:
• GR LI Euro 1.000,00
• NC AR CE Euro 1.500,00
ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia
3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall'istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per:
• GR LI Euro 1.000,00
• NC AR CE Euro 1.500,00
4. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., le ricorrenti LI RE e AR CE
NI, attualmente docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato, hanno precedentemente prestato servizio continuativo in forza di plurimi contratti fino al termine delle attività didattiche, nei seguenti anni scolastici:
GR IN
Pag. 3 di 10
- A.S. 2017/2018: dal 02/10/2017 al 30/06/2018
- A.S. 2018/2019: dal 17/09/2018 al 30/06/2019
NC MA FR
- A.S. 2018/2019: dal 12/10/2018 al 30/06/2019
- A.S. 2019/2020: dal 16/09/2019 al 30/06/2020
- A.S. 2020/2021: dal 07/10/2020 al 30/06/2021
dedotta la violazione del principio eurounitario di non discriminazione ex art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 D. Lgs 297/94, degli artt. 29/63/64
CCNL del 29.11.2007, dell'art. 2 del D. Lgs 165/2001, degli artt. 3/35/97
Costituzione, la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della carta sociale europea e della clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/1970, la violazione degli artt. 20/21 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in relazione alle clausole 4/6 dell'accordo quadro su lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 nonché la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione, con ricorso hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per sentire accertare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, in via principale, il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2017/2018; 2018/2019 relativamente alla ricorrente RE e per gli anni scolastici
2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 per la ricorrente NI, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato con conseguente condanna del
Ministero dell'Istruzione e del merito alla corresponsione alle parti ricorrenti alla
Pag. 4 di 10
fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019 relativamente alla ricorrente RE e per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 per la ricorrente NI coperti, in via subordinata per
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