Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2540

TRIB Napoli
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2540
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2540
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Ivana Sassi - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Orso - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30157 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, TE C.F._1
giusta procura in atti dall'avv. ANTONIO ZAFFORA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli avv,ti PATRIZIA.PIEPOLI e
FRANCESCO LAURO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo l'affido esclusivo delle minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno confermando la disciplina della separazione. Chiede,
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inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento delle minori, venga determinato in € 500 oltre il 75% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.12.21 chiedeva a questo TE
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si costituiva la resistente e deduceva e concludeva come in atti.
Per l'udienza cartolare fissata le parti formulavano le richieste in atti, in particolare il ricorrente insisteva nei rilievi sull'incompletezza della relazione dei servizi sociali, mentre nell'interesse della resistente:”1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in TE Controparte_1 data 20.06.2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni;
Per_ Per_ 2) Confermare l'affidamento delle figlie minori e in via esclusiva alla madre

con la quale manterranno la residenza;
Controparte_1

3) Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in favore della SI.ra TE
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 500,00 a titolo di contributo al CP_1 Per_ Per_ mantenimento delle due figlie minori e , da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT;

4) Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in favore della SI.ra TE
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 350,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento di quest'ultima, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT;

5) Disporre ex art. 156, 6° comma c.c., che il Ministero della Difesa, quale datore di lavoro del ricorrente, corrisponda direttamente alla SI.ra gli importi mensili dovuti dal SI. CP_1
fino alla concorrenza mensile di €. 850,00; Pt_1
6) Confermare, per il resto, le disposizioni già adottate con la sentenza di separazione giudiziale, sia in ordine alle spese straordinarie per istruzione, mediche e sportive nella misura del 75% a carico del SI. , che in ordine alle modalità di visita alle figlie;
Pt_1

7) Porre a carico del ricorrente le spese ed i compensi del presente giudizio”.

Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Verona con sentenza n.
757/2020, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in
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data 18.7. 2018, divenuta irrevocabile come da attestazione di cancelleria successivamente depositata nell'interesse della resistente.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.

1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Per_
Sull'affido delle figlie della coppia ( n. il 5.1.2015 ed n. il Per_2
30.4.2017).
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi delle minori, va rilevato che entrambe le parti hanno chiesto confermarsi l'affido esclusivo delle minori alla madre con collocazione presso la stessa, modalità del resto già prevista in sede di sentenza di separazione- divenuta irrevocabile- sulla scorta del rilievo del disinteresse del ricorrente attesa l'assenza di frequentazione padre-figlie dal 2018.
Né successivamente e nel corso del presente giudizio sono emersi elementi atti a fondare una modifica di tale regime di affido esclusivo delle minori alla madre, che del resto entrambe le parti hanno continuato a richiedere.
Parte ricorrente in sede di ultime note, ha del resto ammesso di non vedere le figlie dal 2023 (ed avendo già in sede presidenziale del presente giudizio confermato di non vederle dal 2018) continuando a valorizzare i costi di viaggio
Verona- Napoli.
La stessa resistente ha riferito ai servizi sociali la sporadica pregressa frequentazione nonostante le cadenze mensili e le modalità disposte in sede presidenziale in questa fase onde favorire la ripresa dei rapporti padre figlie.
Dagli atti emerge altresì che a seguito degli inadempimenti paterni agli obblighi di contribuzione è stato disposto il versamento diretto degli assegni.
Così certamente risulta confermato il disinteresse parterno.
Per contro dall'esame delle relazioni dei servizi sociali pervenute
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sull'ambiente di vita delle minori emerge che le stesse sono ben accudite (tenuto altresì conto di quanto riferito e documentato in relazione all'ambito scolastico) e godono altresì del sostegno della famiglia materna abitando in immobile nello stesso edificio. E' stato altresì riportato che le minori mantengono rapporti con la nonna paterna, circostanza che certamente avrebbe potuto favorire, tenuto conto delle modalità di frequentazione previste, ove il ricorrente avesse inteso osservarle, la ripresa dei rapporti padre figlie.
Nè condivisibilmente appariva utile e necessario ulteriormente differire la procedura per consentire il deposito della relazione dei servizi anche sulla figura paterna -come richiesto dal ricorrente - atteso che lo stesso ben avrebbe potuto farsi parte attiva rivolgendosi ai servizi e così facilitando la relazione.
Del resto il comportamento tenuto dal ricorrente conferma ancora una volta l'inerzia paterna e la contrarietà agli interessi delle minori di una condivisione delle scelte educative per le stesse atteso il perdurante comportamento inerte ed il disinteresse mostrato sin dalla fase separativa.
Per contro dal tenore delle relazioni emerge la capacità educativa e di accudimento materna, supportata dalla famiglia di origine, che dal lungo tempo si occupa delle minori.
Così va confermato l'affido esclusivo delle minori alla madre e la residenza privilegiata delle stesse presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare le minori, ritiene il
Tribunale che vada confermato il calendario degli incontri stabiliti in sede presidenziale con le modalità previste, che potrà essere integrato ove il ricorrente manifesti serio interesse e costanza nella frequentazione, con la previsione di alternanza nelle festività di calendario nonché di periodo di 15 gg anche non consecutivi in cui le minori staranno con il padre (quando libere da impegni scolastici) sempre nel rispetto delle eSIenze delle minori stesse, tanto salvo auspicabili accordi sempre nel rispetto delle eSIenze delle minori.
Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda da qualificarsi di assegno divorzile, va premesso che questo
Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla
Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del
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2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del
1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
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