Trib. Savona, sentenza 14/10/2024, n. 298

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Savona, sentenza 14/10/2024, n. 298
Giurisdizione : Trib. Savona
Numero : 298
Data del deposito : 14 ottobre 2024

Testo completo



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. definendo il giudizio con provvedimento adottato fuori udienza, pronuncia la presente
SENTENZA
nel proc. n. 217/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. VEGGIARI ALESSIO, che Parte_1
lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
ricorrente
e

- , elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. ZANI Controparte_1
ENRICO, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti convenuta
sulle conclusioni delle parti come precisate nelle note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.3.2024 premesso di essere dipendente di Parte_1
come addetta a mansioni di esattore inquadrata al livello C del Controparte_1
C.C.N.L. per il personale dipendente di Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e
Trafori, di essere stata assunta a tempo indeterminato in data 1.4.2008 dopo aver prestato attività lavorativa, sempre alle dipendenze della medesima società, in forza dei ripetuti contratti a tempo determinato indicati in atti, ha lamentato il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio con riferimento al periodo di attività lavorativa svolta in virtù dei citati rapporti a termine, rivendicando il pagamento delle relative differenze retributive.
quindi, ha chiamato in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal primo contratto a tempo determinato (01/06/97) alla assunzione a tempo indeterminato (01/04/08) e, quindi, il diritto della sig.ra , per le ragioni suesposte, Pt_1
al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 01/09/2002, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01/06/2007, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01/01/2010, del
4° scatto di anzianità a decorrere dal 01/01/2012 e così via, o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia. Conseguentemente condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro-tempore, alla ricostruzione della carriera della ricorrente in virtù della anzianità correttamente calcolata e al pagamento in favore della medesima ricorrente delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, entro il limite di prescrizione al 18.07.07, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F.
”.
Si è costituita in giudizio ricostruendo le vicende che Controparte_1 avevano portato all'assunzione della a tempo indeterminato e parziale e rilevando che: Pt_1
2
- la lavoratrice e la datrice di lavoro (in allora ancora Controparte_2
avevano sottoscritto il 18.5.2014 in sede sindacale un accordo transattivo onnicomprensivo e di carattere generale, con il quale la ricorrente aveva rinunziato anche a “domande derivanti da una diversa anzianità”;

- le stesse parti il successivo 7.12.2022 avevano sottoscritto altra conciliazione in sede sindacale nella quale, a fronte dell'aumento da parte della datrice delle ore minime garantite nella misura di 8 ore mensili e della corresponsione a titolo transattivo della somma lorda di euro 250,00, la aveva dichiarato di nulla avere più a Pt_1
pretendere dal datore di lavoro a qualsivoglia titolo.
ha, quindi, eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 CP_1
intervenuta conciliazione e, in via di subordine, ha contestato nel merito la domanda attorea ed in particolare la sussistenza dell'asserita discriminazione, ed ha formulato eccezione di prescrizione in relazione ai pur contestati crediti maturati prima del 17.11.2018, o comunque del 18.7.2007.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, i difensori delle parti hanno illustrato oralmente le rispettive argomentazioni ed hanno offerto in produzione la giurisprudenza depositata in atti.
Nelle note autorizzate depositate il 18.7.2024 il difensore della ricorrente ha affermato la nullità dei verbali di conciliazione richiamati dalla controparte in quanto non sottoscritti in sede protetta;
ha, comunque, eccepito la loro irrilevanza ai fini del giudizio in quanto generici e non relativi alle pretese oggetto di causa.
La causa è stata, quindi, trattata in modalità c.d. “cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: i difensori delle parti hanno depositato le note di trattazione scritta e la causa viene decisa con provvedimento adottato fuori udienza ai sensi dell'art.127 ter comma3 c.p.c..
Il ricorso appare fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
E' pacifico tra le parti che abbia sottoscritto con la convenuta Parte_1
Controparte_1
- un contratto a tempo determinato dal 01.06.97 al 30.09.97;

- un contratto a tempo determinato dal 01.06.98 al 31.10.98;

3
- un contratto a tempo determinato dal 01.06.99 al 30.09.99;

- un contratto a tempo determinato dal 01.07.00 al 30.09.00;

- un contratto a tempo determinato dal 01.06.01 al 31.10.01;

- un contratto a tempo determinato dal 01.06.02 al 31.10.02;

- un contratto a tempo determinato dal 01.06.03 al 31.10.03;

- un contratto a tempo determinato dal 07.12.03 al 06.01.04;

- un contratto a tempo determinato dal 13.06.04 al 12.09.04;

- un contratto a tempo determinato dal 26.02.05 al 24.08.05;

- un contratto a tempo determinato dal 01.12.05 al 31.01.06;

- un contratto a tempo determinato dal 01.12.06 al 31.01.07;

- un contratto a tempo determinato dal 01.04.07 al 30.09.07;

- un contratto a tempo indeterminato e parziale (80 ore mensili) in data 14.3.2008;

- un “Verbale di conciliazione in sede sindacale” in data 8.5.2017;
in tale verbale, premesso un cenno alle “richieste economiche e pretese inerenti a presunti diritti non soddisfatti nel corso del rapporto di lavoro” ed alle domande di “somme ritenute dalla
[...] comunque non dovute” avanzate dalla lavoratrice, Parte_2
richiamati l'accordo aziendale sulla retribuzione del personale part time sottoscritto il precedente
7 febbraio e l'ulteriore accordo integrativo intervenuto il 31.3.2017, ha Parte_1
dichiarato di volersi avvalere dei citati accordi aderendo all'opzione che prevedeva il riconoscimento del solo importo transattivo, a fronte del versamento della somma lorda di €
4.785,02 “a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi suo diritto, pretesa o azione, comunque connessi, discendenti, derivanti o occasionati dal rapporto di lavoro con la Società
e dalla sua esecuzione fino al presente verbale”, ha Parte_2
rinunciato “a qualsivoglia azione, domanda, pretesa e/o diritto relativi e/o connessi e/o anche solo occasionati dal CCNL, ovvero a domande derivanti da una diversa anzianità, ... ed a qualsiasi ulteriore pretesa che possa derivare da leggi, contratti collettivi o individuali di lavoro”;

- un secondo “Verbale di conciliazione in sede sindacale” in data 7.12.2022;
in tale verbale, sempre premesso un cenno alle “richieste economiche e pretese inerenti a
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