Trib. Parma, sentenza 07/11/2024, n. 865

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 07/11/2024, n. 865
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 865
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

R.G. 2/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 2/2024
RG., promossa da:
.F. , con sede legale in Parma, Parte_1 P.IVA_1
Via Adorni n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Prof. Antonio
Giovati del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mazzini n. 6;

OPPONENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in Controparte_1
calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Paolo Lannutti e Carlotta Cilento del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultima, sito in Parma, Via Rondani n. 6;

OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione


1. Svolgimento del processo.


1.1. Con ricorso depositato in data 2.01.2024 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
presentando opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 258/2023 – emesso in data
06.11.2023 e notificato in data 23.11.2023 –, a mezzo del quale il Tribunale di Parma aveva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma complessiva di €
34.214,00 a titolo di Gestione Per Obiettivi (MBO) per l'anno 2022, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite (all. 1 fasc. parte ricorrente).
A tal fine, esponeva: a) di essere una società che opera nel settore edile, sia per la costruzione di abitazioni a uso civile, sia per la realizzazione di opere infrastrutturali
(doc. 1 fasc. parte ricorrente);
b) che il lavoratore opposto aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società opponente con la qualifica di dirigente, occupando, nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro, la posizione di “General
Counsel” ed essendo adibito, di conseguenza, alla gestione apicale dell'intero settore legale, con subordinazione gerarchica esclusivamente nei confronti dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale della società ing. CP_2
(doc.ti 1 e 2 fasc. pare ricorrente);
c) di avere stipulato con Cassa Depositi e Prestiti, in data 12.10.2021, un contratto per disciplinare l'investimento del Patrimonio destinato nella Società, il quale, in particolare, concerneva l'emissione e la sottoscrizione di un
Prestito Obbligazionario Subordinato Convertibile in azioni ordinarie (c.d. “POSC”) per un ammontare nominale complessivo pari a € 97.400.000,00 rappresentato da n.
974 obbligazioni aventi un valore nominale unitario di € 100.000,00 ciascuna (doc.ti
5, 6 e 7 fasc. parte ricorrente);
d) che tale contratto era stato perfezionato direttamente dall'Amministratore Delegato con l'ausilio del lavoratore opposto (doc. 8 fasc. parte ricorrente);
e) che il lavoratore opposto, a seguito della sottoscrizione del contratto
“POSC”, era stato inoltre espressamente individuato, con delibera del 07.03.2022, quale dirigente apicale della società, unitamente ai tre General Manager – dott.ri
[...]
e – e al Direttore Finanziario – dott. Persona_1 Persona_2 Persona_3
– allora in vigore (doc. 3 fasc. parte ricorrente);
f) che il lavoratore Persona_4
opposto, in data 31.05.2023, aveva cessato la propria attività lavorativa in forza di accordo transattivo stipulato direttamente con l'Amministratore Delegato della società, il quale, come era prassi, non aveva coinvolto in alcun modo il Consiglio di
Amministrazione (doc. 4 fasc. parte ricorrente);
g) che, in particolare, la clausola 5 dell'accordo transattivo prevedeva l'esclusione dal perimetro delle rinunzie della
Gestione Per Obiettivi (MBO) relativa al 2022, se maturata dal lavoratore;
h) che il
Consiglio di Amministrazione, di conseguenza, non aveva potuto fare altro che constatare che l'accordo transattivo stipulato dall'Amministratore Delegato non tutelava adeguatamente gli interessi sociali.
Poste tali premesse fattuali, parte opponente, dopo aver ripercorso la normativa applicabile al contratto c.d. “POSC”, deduceva l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto evidenziando, innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f) del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26/2021, della Comunicazione della
Commissione Europea (2020/C 91 I/01) del 19.03.2020 e del paragrafo 2.8.4, punto
69, lett. J della Decisione della Commissione Europea C (2020) del 17.09.2020, era stabilito che: “in nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione”.
Sottolineava, inoltre, che tale previsione era riportata anche nel Regolamento del
POSC, e, in particolare, all'art. 12 punto 1, lett. XVIII, nonché che l'art. 11 del medesimo Regolamento stabiliva, in caso di mancato esatto adempimento di “di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo articolo 12”, l'obbligo di rimborso anticipato di tutte le obbligazioni in circolazione.
Eccepiva, dunque, su tali basi, la nullità della clausola dell'accordo transattivo stipulato con l'Amministratore Delegato, che prevedeva la corresponsione, a favore del Dott.
, delle somme maturate a titolo di MBO 2022, per contrasto alle norme CP_1
imperative di cui agli artt. 1418 e 1419 c.c..
Tanto premesso ed esposto, parte opponente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, che istruttoria, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
e previo in particolare l'accertamento dell'invalidità e/o dell'inefficacia della transazione sottoscritta tra la Società opponente e il dott. , nella parte CP_1
individuata in narrativa, accertare e dichiarare che il dott. non ha il diritto CP_1
di esigere il pagamento della somma ingiunta, per il titolo ivi previsto, e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso, respingere, perché infondate in fatto
e in diritto, tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria delle spese legali..

1.2. Con memoria difensiva depositata in data 16.02.2024, si costituiva in giudizio
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando Controparte_1
per la reiezione del ricorso in opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.

1.4. All'udienza del 5.11.2024, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza e riservando il deposito della motivazione.


2. I motivi della decisione.


2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni che si andranno ad esporre.

2.2. Occorre premettere, in punto di fatto, che:
- il DO ha lavorato alle dipendenze della società Controparte_1 Parte_1
ininterrottamente, dal 9.12.2002 al 31.05.2023;

[...]
- nell'ambito del rapporto di lavoro, a far data dal 1° gennaio
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