Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 9
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Testo completo
N. R.G. 37/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del Giudice, dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 37/2021 R.G. A.C. e vertente
TRA
AN IO (C.F. [...]);
OT NT (C.F.
[...]);
LE NT (C.F. [...]) rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Berellini e Raffaella Pagliochini ed elettivamente domiciliati in Perugia, via Mario Angeloni n. 80/a, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Berellini attori
E
IN AI (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Enrico De Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Terni, via dell'Annunziata n. 3 convenuto
E
AZIENDA USL UMBRIA 2 (C.F. 01499590550) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Bececco ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica patrizia.bececco@ordineavvocatiterni.it
convenuto nonché
AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY, SUCCURSALE IN ITALIA (C.F.09477630967) rappresentata e difesa dall'avv.
Lorenzo Dell'Elce ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Mazzini n.
20 terzo chiamato
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 08/01/2021 IA LI, TT IN e DO
IN hanno convenuto in giudizio il dott. Dino Scaia e l'Azienda Usl Umbria 2 invocando la responsabilità solidale dei convenuti per la morte di RE IN, marito e padre degli attori, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti (iure proprio e iure hereditatis) in conseguenza di tale evento.
A tal fine, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
In via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in relazione ai fatti di causa e per l'effetto condannarli in solido tra loro e/o in ragione delle loro rispettive responsabilità accertande, al risarcimento di tutti i danni patiti dai Sig.ri IA LI,
TT IN e DO IN, in proprio e quali Eredi del Sig. IN RE per le causali ed i titoli sopra indicati, nella seguente misura: - iure hereditatis: - € 50.000,00 per il danno da mancato consenso informato e violazione del diritto di autodeterminazione del Sig.
RE IN;
- € 105.122,00 per il danno biologico terminale (giorni 327 di inabilità temporanea totale e dunque di malattia ininterrotta ed ingravescente;
- € 100.000,00 per il danno morale terminale e dunque per le sofferenze patite nel suddetto periodo di lucida agonia;
- iure proprio: - € 330.000,00 per il danno da perdita del congiunto (cd. tanatologico o da lutto) in favore del coniuge convivente del de cuius Sig.ra IA LI;
- € 330.000,00 per il danno da perdita del congiunto (cd. tanatologico o da lutto) in favore della figlia convivente del de cuius Sig.ra
TT IN;
- € 330.000,00 per il danno da perdita del congiunto (cd. tanatologico o da lutto) in favore del figlio convivente del de cuius Sig.ra DO IN;
- € 46.301,00 per il danno patrimoniale cd. emergente derivato agli attori conseguentemente alla malattia e dunque alla morte del predetto congiunto - € 48.000,00 per il danno patrimoniale da lucro cessante;
per un totale di € 1.339.423,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria e dunque interessi dal dovuto fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio (legali e medico legali)”.
A sostegno della domanda hanno esposto che il sig. RE IN, per pregressi dolori al ginocchio, aveva subito in data 18/06/2014 un intervento di artrocentesi al ginocchio destro, effettuato presso il suo domicilio dal dott. Dino Scaia, medico ortopedico che lo aveva già avuto in cura nel 2013.
Nonostante l'intervento effettuato il sig. IN continuava a lamentare dolori e non mostrava progressi per cui in data 21/06/2014 veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Narni per poi essere trasferito in data 23/06/2014 presso il reparto di Nefrologia dell'Ospedale di Terni, con diagnosi di “insufficienza renale acuta”.
In data 26/06/2014 i medici del nosocomio ternano documentavano che era in corso una grave sepsi, per la quale era stata eseguita una artrocentesi e una artroscopia e, attraverso un esame colturale, riscontravano la presenza di una infezione batterica da Escherichia Coli.
Quindi, gli odierni attori hanno riferito che in data 02/07/2014 il sig. IN era stato sottoposto ad un intervento di tracheotomia percutanea, cui seguivano una serie di accertamenti diagnostici, e che, a seguito di patologie pleurico-polmonari, era stato trasferito presso l'Unità Spinale dell'Ospedale Silvestrini di Perugia.
In data 26/04/2015, a causa di una subocclusione intestinale acuta, era stato ricoverato presso
l'Ospedale di Foligno.
Seguiva un arresto cardiorespiratorio, il quale veniva trattato dai sanitari di Foligno, ed un successivo intervento di drenaggio toracico.
A causa di un peggioramento delle condizioni di salute ed a seguito di una esperienza nosocomiale durata circa 11 mesi, RE IN decedeva il 10/05/2015.
In diritto, gli eredi del sig. IN hanno lamentato una responsabilità contrattuale del medico e dell'Ente ospedaliero convenuto, asseritamente nascente per il dott. Scaia: a) dall' intervento di artrocentesi, eseguito in data 18/06/2014 in spregio delle regole di comportamento in materia di disinfezione, sterilizzazione e asepsi;
b) dall'omessa acquisizione del consenso informato nell'esecuzione dell'intervento suddetto;
c) dalla mancata prescrizione di una cura antibiotica;
d) dall'omesso rilascio di documentazione attestante l'attività medico-specialistica eseguita.
Quanto all'Azienda Usl Umbria 2, gli attori hanno affermato: a) che i medici narnesi avevano posto in essere una condotta connotata da negligenza, imprudenza e imperizia;
b) non avevano diagnosticato tempestivamente la sepsi in corso, ritardando la terapia antibiotica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/05/2021 si è costituito in giudizio il dott. Dino Scaia chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree, ritenute infondate in fatto e in diritto con richiesta, in via subordinata, di essere manlevato dalla Am Trust Assicurazioni S.p.a., giusta polizza assicurativa.
Tanto premesso, il medico convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare ed in rito, disporre il differimento dell'udienza di trattazione e fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di Assicurazioni AmTrust
International Underwriters DA, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Clerici, 14
(20121) Milano, nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice perché prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di parte attrice, dichiarare che il terzo chiamato, Società AmTrust International Underwriters DA, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Clerici, 14 (20121) Milano, è tenuto a garantire e manlevare il Dott. Dino Scaia in virtù della polizza assicurativa n. IITDMM18A2013000000535, sottoscritta in data 11.20.2018, e, per l'effetto, condannare la società assicuratrice al risarcimento di tutti i danni, morali e patrimoniali, nessuno escluso, che saranno riconosciuti agli attori. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
A sostegno della posizione processuale assunta il dott. Scaia ha dedotto:
- il corretto comportamento nell'esecuzione del trattamento medico sanitario, posto che aveva agito con prudenza e perizia operando nel rispetto delle buone pratiche mediche, sia all'epoca dell'accertamento e della diagnosi, sia nel corso dell'intervento eseguito nel domicilio del paziente, sia nel decorso successivo;
- che l'istituto del consenso informato in materia di trattamenti sanitari disciplinato dalla L. n.
219/2017 era successivo rispetto all'intervento eseguito, avvenuto in data 18/06/2014;
- che il consenso al trattamento sanitario può essere ritenuto valido anche se prestato oralmente, dovendo valutarsi le modalità concrete del caso;
- che vi erano elementi presuntivi da cui poteva desumersi l'acquisizione, anche solo oralmente, del consenso informato sui rischi del trattamento terapeutico, ravvisabili nel fatto che il dott. Scaia aveva già avuto in cura il sig. IN, che tra i due si era instaurato un rapporto di fiducia e che, in virtù di questo rapporto, era stato contattato con urgenza dai familiari di quest'ultimo;
- l'inutilizzabilità della Ctu depositata in sede di Atp, di cui comunque contestava il contenuto, per violazione del principio del contraddittorio;
- la contraddittorietà delle consulenze depositate da parte attrice, a firma del dott. Coletti e prof. Fedeli, circa l'origine dell'infezione;
- l'insussistenza del nesso di casualità tra la pretesa non correttezza dell'intervento di artrocentesi ed il decesso del paziente, stante l'assenza di errori tecnici integranti inadempimento.
Tanto premesso, ha chiesto l'integrale rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, di essere autorizzato alla chiamata in causa ex art. 106 e 269 c.p.c. della Società di Assicurazioni Am
Trust International Underwriters DA, con la quale aveva stipulato la polizza n.
IITDMM18A2013000000535 per la copertura dei rischi derivanti dall'espletamento dell'attività medica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/2021 si è costituita in giudizio
l'Azienda Usl Umbria 2, la quale ha fornito la propria versione della storia clinica del sig. IN, contestando l'esistenza di inadempimenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del Giudice, dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 37/2021 R.G. A.C. e vertente
TRA
AN IO (C.F. [...]);
OT NT (C.F.
[...]);
LE NT (C.F. [...]) rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Berellini e Raffaella Pagliochini ed elettivamente domiciliati in Perugia, via Mario Angeloni n. 80/a, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Berellini attori
E
IN AI (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Enrico De Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Terni, via dell'Annunziata n. 3 convenuto
E
AZIENDA USL UMBRIA 2 (C.F. 01499590550) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Bececco ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica patrizia.bececco@ordineavvocatiterni.it
convenuto nonché
AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY, SUCCURSALE IN ITALIA (C.F.09477630967) rappresentata e difesa dall'avv.
Lorenzo Dell'Elce ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Mazzini n.
20 terzo chiamato
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 08/01/2021 IA LI, TT IN e DO
IN hanno convenuto in giudizio il dott. Dino Scaia e l'Azienda Usl Umbria 2 invocando la responsabilità solidale dei convenuti per la morte di RE IN, marito e padre degli attori, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti (iure proprio e iure hereditatis) in conseguenza di tale evento.
A tal fine, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
In via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in relazione ai fatti di causa e per l'effetto condannarli in solido tra loro e/o in ragione delle loro rispettive responsabilità accertande, al risarcimento di tutti i danni patiti dai Sig.ri IA LI,
TT IN e DO IN, in proprio e quali Eredi del Sig. IN RE per le causali ed i titoli sopra indicati, nella seguente misura: - iure hereditatis: - € 50.000,00 per il danno da mancato consenso informato e violazione del diritto di autodeterminazione del Sig.
RE IN;
- € 105.122,00 per il danno biologico terminale (giorni 327 di inabilità temporanea totale e dunque di malattia ininterrotta ed ingravescente;
- € 100.000,00 per il danno morale terminale e dunque per le sofferenze patite nel suddetto periodo di lucida agonia;
- iure proprio: - € 330.000,00 per il danno da perdita del congiunto (cd. tanatologico o da lutto) in favore del coniuge convivente del de cuius Sig.ra IA LI;
- € 330.000,00 per il danno da perdita del congiunto (cd. tanatologico o da lutto) in favore della figlia convivente del de cuius Sig.ra
TT IN;
- € 330.000,00 per il danno da perdita del congiunto (cd. tanatologico o da lutto) in favore del figlio convivente del de cuius Sig.ra DO IN;
- € 46.301,00 per il danno patrimoniale cd. emergente derivato agli attori conseguentemente alla malattia e dunque alla morte del predetto congiunto - € 48.000,00 per il danno patrimoniale da lucro cessante;
per un totale di € 1.339.423,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria e dunque interessi dal dovuto fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio (legali e medico legali)”.
A sostegno della domanda hanno esposto che il sig. RE IN, per pregressi dolori al ginocchio, aveva subito in data 18/06/2014 un intervento di artrocentesi al ginocchio destro, effettuato presso il suo domicilio dal dott. Dino Scaia, medico ortopedico che lo aveva già avuto in cura nel 2013.
Nonostante l'intervento effettuato il sig. IN continuava a lamentare dolori e non mostrava progressi per cui in data 21/06/2014 veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Narni per poi essere trasferito in data 23/06/2014 presso il reparto di Nefrologia dell'Ospedale di Terni, con diagnosi di “insufficienza renale acuta”.
In data 26/06/2014 i medici del nosocomio ternano documentavano che era in corso una grave sepsi, per la quale era stata eseguita una artrocentesi e una artroscopia e, attraverso un esame colturale, riscontravano la presenza di una infezione batterica da Escherichia Coli.
Quindi, gli odierni attori hanno riferito che in data 02/07/2014 il sig. IN era stato sottoposto ad un intervento di tracheotomia percutanea, cui seguivano una serie di accertamenti diagnostici, e che, a seguito di patologie pleurico-polmonari, era stato trasferito presso l'Unità Spinale dell'Ospedale Silvestrini di Perugia.
In data 26/04/2015, a causa di una subocclusione intestinale acuta, era stato ricoverato presso
l'Ospedale di Foligno.
Seguiva un arresto cardiorespiratorio, il quale veniva trattato dai sanitari di Foligno, ed un successivo intervento di drenaggio toracico.
A causa di un peggioramento delle condizioni di salute ed a seguito di una esperienza nosocomiale durata circa 11 mesi, RE IN decedeva il 10/05/2015.
In diritto, gli eredi del sig. IN hanno lamentato una responsabilità contrattuale del medico e dell'Ente ospedaliero convenuto, asseritamente nascente per il dott. Scaia: a) dall' intervento di artrocentesi, eseguito in data 18/06/2014 in spregio delle regole di comportamento in materia di disinfezione, sterilizzazione e asepsi;
b) dall'omessa acquisizione del consenso informato nell'esecuzione dell'intervento suddetto;
c) dalla mancata prescrizione di una cura antibiotica;
d) dall'omesso rilascio di documentazione attestante l'attività medico-specialistica eseguita.
Quanto all'Azienda Usl Umbria 2, gli attori hanno affermato: a) che i medici narnesi avevano posto in essere una condotta connotata da negligenza, imprudenza e imperizia;
b) non avevano diagnosticato tempestivamente la sepsi in corso, ritardando la terapia antibiotica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/05/2021 si è costituito in giudizio il dott. Dino Scaia chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree, ritenute infondate in fatto e in diritto con richiesta, in via subordinata, di essere manlevato dalla Am Trust Assicurazioni S.p.a., giusta polizza assicurativa.
Tanto premesso, il medico convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare ed in rito, disporre il differimento dell'udienza di trattazione e fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di Assicurazioni AmTrust
International Underwriters DA, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Clerici, 14
(20121) Milano, nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice perché prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di parte attrice, dichiarare che il terzo chiamato, Società AmTrust International Underwriters DA, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Clerici, 14 (20121) Milano, è tenuto a garantire e manlevare il Dott. Dino Scaia in virtù della polizza assicurativa n. IITDMM18A2013000000535, sottoscritta in data 11.20.2018, e, per l'effetto, condannare la società assicuratrice al risarcimento di tutti i danni, morali e patrimoniali, nessuno escluso, che saranno riconosciuti agli attori. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
A sostegno della posizione processuale assunta il dott. Scaia ha dedotto:
- il corretto comportamento nell'esecuzione del trattamento medico sanitario, posto che aveva agito con prudenza e perizia operando nel rispetto delle buone pratiche mediche, sia all'epoca dell'accertamento e della diagnosi, sia nel corso dell'intervento eseguito nel domicilio del paziente, sia nel decorso successivo;
- che l'istituto del consenso informato in materia di trattamenti sanitari disciplinato dalla L. n.
219/2017 era successivo rispetto all'intervento eseguito, avvenuto in data 18/06/2014;
- che il consenso al trattamento sanitario può essere ritenuto valido anche se prestato oralmente, dovendo valutarsi le modalità concrete del caso;
- che vi erano elementi presuntivi da cui poteva desumersi l'acquisizione, anche solo oralmente, del consenso informato sui rischi del trattamento terapeutico, ravvisabili nel fatto che il dott. Scaia aveva già avuto in cura il sig. IN, che tra i due si era instaurato un rapporto di fiducia e che, in virtù di questo rapporto, era stato contattato con urgenza dai familiari di quest'ultimo;
- l'inutilizzabilità della Ctu depositata in sede di Atp, di cui comunque contestava il contenuto, per violazione del principio del contraddittorio;
- la contraddittorietà delle consulenze depositate da parte attrice, a firma del dott. Coletti e prof. Fedeli, circa l'origine dell'infezione;
- l'insussistenza del nesso di casualità tra la pretesa non correttezza dell'intervento di artrocentesi ed il decesso del paziente, stante l'assenza di errori tecnici integranti inadempimento.
Tanto premesso, ha chiesto l'integrale rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, di essere autorizzato alla chiamata in causa ex art. 106 e 269 c.p.c. della Società di Assicurazioni Am
Trust International Underwriters DA, con la quale aveva stipulato la polizza n.
IITDMM18A2013000000535 per la copertura dei rischi derivanti dall'espletamento dell'attività medica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/2021 si è costituita in giudizio
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