Trib. Treviso, sentenza 04/07/2024, n. 1292
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 4601/2020, promosso con ricorso depositato in data 20.7.2020 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Loretta Liziero, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via della Quercia n. 2/B;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Zanchetta, giusta mandato allegato telematicamente alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Ponte di Piave, via
Marconi n. 3;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente -
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 2.7.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Ogni diversa domanda, deduzione, eccezione disattesa.
- NEL MERITO:
1. Assegnarsi la casa familiare sita in Paese (TV) – Via San Giovanni Bosco n. 19/2 alla NOa Pt_1
Per_ comprensiva di arredi e corredi, perché vi abiti con la figlia ;
Per_ 2. Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza e collocamento prevalente presso la madre;
Per_ 3. Disporsi che il padre potrà sentire e stare con quando lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le sue esigenze lavorative e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sociali e sportive della minore e comunque nei seguenti termini:
A) nelle settimane in cui il padre avrà il turno lavorativo 06.00-14.00, dal martedì al venerdì il NOe CP_1
si recherà a prendere la figlia all'uscita da scuola e la terrà con sé fino alle ore 20.30;
la minore poi trascorrerà la
[...]
notte di domenica con il padre, che la accompagnerà il lunedì mattina a scuola;
B) nelle settimane in cui il padre avrà il turno 14.00-22.00, la figlia trascorrerà il fine settimana con lui dal sabato mattina alla domenica sera;
D) il padre trascorrerà con la figlia, inoltre, metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre i periodi dal 23 dicembre (indicativamente dalle ore 8.30) al 31 dicembre (indicativamente sino alle ore 8.30) e dal 31 dicembre sino alla ripresa delle lezioni e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno della S. Pasqua e il periodo dal Lunedì dell'Angelo (indicativamente dalle ore 8.30) sino alla ripresa delle lezioni;
F) durante il periodo estivo per due settimane (anche non consecutive), da concordare tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
G) per i ponti e altre festività si seguirà il calendario ordinario, che verrà seguito anche per quanto attiene eventuali vacanze di carnevale;
2 Per_ 4. porsi a carico del Sig. a titolo di contributo nel mantenimento di un assegno mensile di € Controparte_1
300,00= da versare alla madre in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato. L'assegno dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal momento della decisione;
Per_ 5. il padre dovrà contribuire altresì al mantenimento della figlia sostenendo nella misura del 50% le seguenti spese straordinarie, identificate all'art. 5 del Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso e secondo le modalità di rimborso ivi parimenti previste:
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- Spese di organizzazione familiare: baby sitter;
- Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie);
rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola;
- Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di autoveicoli da trasporto;
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
3 - libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
- spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
- spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco);
- spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
- spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
- spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
- spese relative ad un'unica attività sportiva nel caso sia consigliata per la salute psicofisica della prole qualora l'esborso non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria della prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, deve manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro
10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
- SPESE E COMPENSI DI LITE INTERAMENTE RIFUSI IN CASO DI OPPOSIZIONE.
- IN VIA ISTRUTTORIA:
• Si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.:
- Si chiede che sia ordinata al NO l'esibizione dell'ultima dichiarazione dei redditi Modello 730/2021 CP_1
relativa all'anno 2020: in caso di inottemperanza si chiede che l'ordine sia rivolto all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente territorialmente;
- Si chiede che venga disposta perizia di stima sul terreno in questione di (Tv) volta ad indicare il valore di Parte_2
mercato dello stesso in ipotesi di vendita;
- Si chiede sia ordinata al Sig. l'esibizione ai sensi degli artt. 210 c.p.c. – 94 e 95 disp. att. c.p.c. - della CP_1
documentazione attinente i depositi postali e conti correnti attivi di cui lo stesso è titolare e/o contitolare presso
[...]
– filiale di IN (PL) e filiali di NO e Paese (Tv) dalla costituzione ad oggi.. In caso di Controparte_2
inottemperanza si chiede che il comportamento del ricorrente sia valutato ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.. e si chiede
4 sia ordinata l'esibizione ex artt. 210 c.p.c. - 95 disp.att. c.p.c. a in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro- tempore.
- Si insiste, altresì,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 4601/2020, promosso con ricorso depositato in data 20.7.2020 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Loretta Liziero, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via della Quercia n. 2/B;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Zanchetta, giusta mandato allegato telematicamente alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Ponte di Piave, via
Marconi n. 3;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente -
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 2.7.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Ogni diversa domanda, deduzione, eccezione disattesa.
- NEL MERITO:
1. Assegnarsi la casa familiare sita in Paese (TV) – Via San Giovanni Bosco n. 19/2 alla NOa Pt_1
Per_ comprensiva di arredi e corredi, perché vi abiti con la figlia ;
Per_ 2. Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza e collocamento prevalente presso la madre;
Per_ 3. Disporsi che il padre potrà sentire e stare con quando lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le sue esigenze lavorative e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sociali e sportive della minore e comunque nei seguenti termini:
A) nelle settimane in cui il padre avrà il turno lavorativo 06.00-14.00, dal martedì al venerdì il NOe CP_1
si recherà a prendere la figlia all'uscita da scuola e la terrà con sé fino alle ore 20.30;
la minore poi trascorrerà la
[...]
notte di domenica con il padre, che la accompagnerà il lunedì mattina a scuola;
B) nelle settimane in cui il padre avrà il turno 14.00-22.00, la figlia trascorrerà il fine settimana con lui dal sabato mattina alla domenica sera;
D) il padre trascorrerà con la figlia, inoltre, metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre i periodi dal 23 dicembre (indicativamente dalle ore 8.30) al 31 dicembre (indicativamente sino alle ore 8.30) e dal 31 dicembre sino alla ripresa delle lezioni e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno della S. Pasqua e il periodo dal Lunedì dell'Angelo (indicativamente dalle ore 8.30) sino alla ripresa delle lezioni;
F) durante il periodo estivo per due settimane (anche non consecutive), da concordare tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
G) per i ponti e altre festività si seguirà il calendario ordinario, che verrà seguito anche per quanto attiene eventuali vacanze di carnevale;
2 Per_ 4. porsi a carico del Sig. a titolo di contributo nel mantenimento di un assegno mensile di € Controparte_1
300,00= da versare alla madre in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato. L'assegno dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal momento della decisione;
Per_ 5. il padre dovrà contribuire altresì al mantenimento della figlia sostenendo nella misura del 50% le seguenti spese straordinarie, identificate all'art. 5 del Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso e secondo le modalità di rimborso ivi parimenti previste:
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- Spese di organizzazione familiare: baby sitter;
- Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie);
rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola;
- Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di autoveicoli da trasporto;
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
3 - libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
- spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
- spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco);
- spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
- spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
- spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
- spese relative ad un'unica attività sportiva nel caso sia consigliata per la salute psicofisica della prole qualora l'esborso non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria della prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, deve manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro
10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
- SPESE E COMPENSI DI LITE INTERAMENTE RIFUSI IN CASO DI OPPOSIZIONE.
- IN VIA ISTRUTTORIA:
• Si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.:
- Si chiede che sia ordinata al NO l'esibizione dell'ultima dichiarazione dei redditi Modello 730/2021 CP_1
relativa all'anno 2020: in caso di inottemperanza si chiede che l'ordine sia rivolto all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente territorialmente;
- Si chiede che venga disposta perizia di stima sul terreno in questione di (Tv) volta ad indicare il valore di Parte_2
mercato dello stesso in ipotesi di vendita;
- Si chiede sia ordinata al Sig. l'esibizione ai sensi degli artt. 210 c.p.c. – 94 e 95 disp. att. c.p.c. - della CP_1
documentazione attinente i depositi postali e conti correnti attivi di cui lo stesso è titolare e/o contitolare presso
[...]
– filiale di IN (PL) e filiali di NO e Paese (Tv) dalla costituzione ad oggi.. In caso di Controparte_2
inottemperanza si chiede che il comportamento del ricorrente sia valutato ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.. e si chiede
4 sia ordinata l'esibizione ex artt. 210 c.p.c. - 95 disp.att. c.p.c. a in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro- tempore.
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