Trib. Bari, sentenza 02/05/2024, n. 1772

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 02/05/2024, n. 1772
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 1772
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo

N.R.G. 9302/2023

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 2.5.2024, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro recante n.r.g.
9302/2023

TRA

, nato il [...] in [...] (c.f. Parte_1
) e residente in [...]
Piccirilli n. 50,
Rappr. e dif. dall'Avv. Pietro Garofalo (C.F. C.F._2
-Ricorrente-
1 CONTRO
(CF Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Davide di Pantaleo (C.F.
) e Giovanni Ronconi (C.F. C.F._3
) C.F._4

-Resistente-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 4.8.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la
[...]
(d'ora innanzi per brevità, anche Controparte_1
Cont
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, premesso di essere stato dipendente della parte convenuta, con qualifica di
"macchinista”, di cui al 27.11.2000, a Organizzazione_1
decorrere dal 05.05.1982 al 31.07.2018;
che percepiva mensilmente con continuità ed in modo non occasionale gli emolumenti indicati in ricorso e in particolare l'indennità di cui all'Acc. Naz. 21/05/81 art.5/a, l'indennità aziendale, l'indennità di disponibilità, di fuori nastro, di guida unica e doppia, l'indennità giornaliera, le diarie e delle trasferte nonchè la remunerazione per il lavoro straordinario;
che la Fse, allorquando versava ad esso ricorrente la retribuzione nei periodi di ferie, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti;
chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante
i periodi di ferie annuali, con conseguente condanna della società
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convenuta al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava nel merito la fondatezza delle avverse pretese;
concludeva per il rigetto della domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art.
16 co. 1 lett. a)
e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate a questo Giudice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa.
La domanda merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.
Preliminarmente, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
Come noto, l'art.36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Nel contempo l'art.2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e
l'art.10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite".
Sul versante della regolamentazione di diritto Eurounitario, si rammenta che l'art. 31 n.2 della CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
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E l'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE prevede che "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che "l'espressione (di cui all'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n.131, conf.
Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n.350).
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza CGUE, 15.09.2011, C-155/10, c. Per_1
BA, della quale, stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i passi essenziali.
La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario…
In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che
l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in
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altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e a., punto 50;
e Persona_2 CP_3
a., cit., punto 58).
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo
e al tempo passato all'esterno della base.
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione
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complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti
a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08, Parviainen).
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e
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professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore.
Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto
l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali.
Pertanto, nessuna disposizione
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