Trib. Udine, sentenza 03/12/2024, n. 402

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 03/12/2024, n. 402
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 402
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

R.G.L. 811/23

TRIBUNALE DI UDINE

VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 03.12.24, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Maria Cont Rosaria Santoro, per parte ricorrente e la dott.ssa Monica Zuddas per .
L'avv. Maria Rosaria Santoro insiste per l'accoglimento del ricorso, con distrazione delle spese anticipate e non rimborsate, contestando l'eccezione di prescrizione per l'anno 2018/2019 atteso
l'invio della diffida in atti.
La dott.ssa Monica Zuddas si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 811/2023
Promossa da:
nata a [...] al Tagliamento (UD) il 10.10.90 (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Rosaria Santoro C.F._1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
la dott.ssa Silvia Tacus e la dott.ssa Monica Zuddas, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
-resistente-
oggetto: carta del docente
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del
28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015
, per gli anni scolastici, 2018/2019;
2019/2020, 2020/21, 2021/2022, 2022/2023;
- In via principale , previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00= annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, o di quella minore o
maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, liquidandola alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/21, 2021/2022, 2022/2023 condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 2500,00 tramite accredito diretto sulla Controparte_2
“Carta elettronica”. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;

Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede che le stesse vengano ridotte in forza dell'eccezione di prescrizione sollevata e proporzionalmente al periodo ed alle ore di servizio effettivamente prestati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.23 deduceva di aver lavorato come educatore per Parte_1
l'anno scolastico 2018/2019 e come docente in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, la ricorrente allegava di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro nel CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le recenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la Controparte_2
prescrizione quinquennale ed insistendo per il rigetto delle domande attoree nel merito, posto che la carta del docente non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 3.12.24.
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Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi e nei limiti che di seguito si espongono.
Nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui ha lavorato la parte CP_2 ricorrente abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;

- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;

- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;

- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult.
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