Trib. Palmi, sentenza 13/11/2024, n. 1190
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Testo completo
N. R.G. 3110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3110/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
PP IC rappresentata e difesa dall'avv. CARMEN BORGESE;
-ricorrente- nei confronti di
NP rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, di cui alla L. 104/1992 e dall'art. 4 DL
5/2012.
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1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata
c.t.u. che riconosceva in capo all'istante solo i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l'NP ad avviare la contestazione.
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova
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