Trib. Teramo, sentenza 04/06/2024, n. 599
TRIB Teramo
Sentenza
4 giugno 2024
Sentenza
4 giugno 2024
0
0
05:06:40
TRIB Teramo
Sentenza
4 giugno 2024
Sentenza
4 giugno 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 106 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
tra
PASSACQUA GROUP S.P.A. (P. I.V.A.: 01683360679) (già “IMMOBILIARE
EDILPROJECT S.R.L.” - P. I.V.A.: 01683360679), in persona del legale rappresentante p.t. Aldo AS, con sede in Giulianova, in via Sardegna n. 5, elettivamente domiciliata in Giulianova, in Via Giacomo Matteotti n. 10/E, presso e nello studio dell'Avv. Luca Di Edoardo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
TA NI (C.F.: [...]), nata a [...] il
9.9.1971, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo di Bonaventura, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per ingiunzione.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanti al Tribunale di Teramo, ET LI ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1206/2021 nei confronti di Immobiliare
Edilproject S.r.l., trasformatasi successivamente (nello specifico in data 15 febbraio 2023) in AS Group S.p.A. (mantenendo la stessa compagine societaria, anche rispetto al legale rappresentante p.t.), con cui è stato intimato a quest'ultima il pagamento della somma di € 70.000,00, oltre interessi, spese della procedura monitoria liquidate in € 2.135,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, nonché accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, pubblicato in data 22 novembre
2021, (l'allora) Immobiliare Edilproject S.r.l ha spiegato opposizione con atto di citazione contenente richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo e con il quale, convenendo in giudizio l'ingiungente ET LI, ha chiesto all'intestato Tribunale di “accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'improcedibilità, ovvero l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo n.
1206/2021 Reg. Ing. e, per l'effetto, dichiarare nullo ovvero annullare ovvero revocare il decreto opposto;
accertare e dichiarare altresì che l'asserito credito azionato dall'opposta non è dovuto per le causali di cui in narrativa e che la somma di € 70.000,00 non è mai stata corrisposta a titolo di deposito, essendo qualificabile unicamente come caparra confirmatoria, per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda ex adverso avanzata;
- in via gradata, dichiarare la nullità dello
“ADDENDUM” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1346 c.c. per le ragioni di cui in narrativa;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste di parte attrice, dichiarare che la chiamata in causa, Servizio Immobiliare ICB S.r.l. (P. I.V.A.:
01966600676) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Giulianova (Teramo) alla Via Traversa Falgioni n. 25, sia tenuta a garantire e manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea condannandola a rifondere quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'opposta;
condannare sempre e comunque controparte alla refusione delle spese ed alle competenze del presente giudizio nonché della ulteriore somma che verrà ritenuta di giustizia in ragione della temerarietà dell'azione ex art. 96
c.p.c.;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del giudizio.”.
Si è costituita in giudizio la sig.ra LI, chiedendo di “a) confermare il d.i. opposto emesso in data 10.11.2021;
b) rigettare la opposizione della parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto accogliendo le argomentazioni contenute nel presente atto
;
c) riconoscere e dichiarare l'inadempimento alla obbligazione assunta da parte della società edilprojects srl per la violazione del termine indicato nella scrittura del 13.9.2019
2 e per la mancata restituzione della somma di euro 70.000,00 ravvisando nel comportamento della medesima la illecita condotta di cui all'art. 646 c.p.;
d) condannare la attrice opponente al risarcimento del danno nella misura equitativamente determina dal giudicante ;
e) condannare la parte opponente alle spese del presente giudizio in favore del procuratore antistatario.”
Rigettata la richiesta avanzata dall'opponente di chiamata in causa del terzo e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., il precedente titolare del procedimento ha ammesso la produzione documentale delle parti e rigettato tutte le altre istanze istruttorie, rinviando la causa, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 7 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza dell'11 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con successiva dichiarazione – resa con provvedimento del 2 aprile 2024 – di inammissibilità della querela di falso tardivamente proposta, in pari data, dalla odierna parte opposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti,
l'opposizione risulta fondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere revocato.
Prima di esaminare le questioni – puramente di merito – prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese all'accoglimento dell'opposizione spiegata da AS Group S.p.A. - già “Immobiliare
Edilproject S.r.l., che, per esigenze di semplicità, nel corso del provvedimento verrà definita anche solo “Edilproject” -, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto n. 1206/2021 emesso in favore di ET LI, con il quale il Tribunale di
Teramo ha ingiunto all'odierna società opponente di pagare € 70.000,00.
Nel dettaglio, l'opponente, a supporto della propria domanda, ha assunto che:
− ET LI si era rivolta ad essa società opponente, quale mediatore immobiliare esercitante sotto l'insegna SA (ed affiliata di Giulianova), per valutare la possibilità di acquisto di un immobile sito in Giulianova e che la stessa si era orientata per acquistare l'unità immobiliare meglio individuata nel preliminare di vendita stipulato il 16 agosto 2018 (versato in atti, con promittente alienante indicato nella persona di RI AS, nella sua qualità di Delegato dal C.d.A. di essa società opponente), con termine sino al
3
28 febbraio 2019 per la stipula del rogito;
− che tuttavia il predetto termine è spirato senza che la sig.ra LI procedesse all'acquisto dell'immobile, con conseguente incameramento della relativa corrisposta caparra confirmatoria di € 70.000,00 ai sensi e per gli effetti di legge, nonché della scrittura privata del 13 settembre 2019 denominata
“Appendice – contratto preliminare di vendita” sottoscritta dalle parti;
− che, al riguardo, essa opponente contesta la copia fornita da controparte in sede monitoria del documento “ALL. 1 COPIA SCRITTURA PRIVATA DEL
13.09.2019”, laddove la stessa non è invero conforme all'originale, originale che, a ben vedere, è composto unicamente da tre facciate numerate, senza aggiunte a penna e sprovvisto di qualsivoglia allegato, risultando per l'effetto il documento ex adverso prodotto e posto a fondamento della richiesta monitoria non conforme all'originale e, quindi, inutilizzabile, in considerazione del fatto che: (a) al foglio n. 3 reca una scritta apposta a mano libera, non comprensibile, che appunto non è presente sull'originale in possesso di essa opponente e (b) presenta un ulteriore foglio (anch'esso non presente sull'originale), peraltro privo di numerazione e di dettagli che possano in qualche modo attribuirne la paternità, oltre che svelarne il relativo significato;
− che oltretutto, dall'atto in argomento (i.e. “Appendice – contratto preliminare di vendita” del 13 settembre 2019), che non è stato predisposto da un soggetto esperto in materia di diritto, come immediatamente rilevabile dall'improprio utilizzo di alcune espressioni, risulta, ciononostante, chiara ed incontrovertibile la volontà delle parti (venditrice ed acquirente, con l'assistenza di esso mediatore finanziario) di attribuire la somma di €
70.000,00 versata dall'opposta quale caparra confirmatoria “a titolo risarcitorio
e liberatorio”;
− che, in ragione della nota politica di fidelizzazione sempre adottata con tutti i propri clienti, essa società opponente ha accolto la richiesta formulata dalla sig.ra LI di concedere un nuovo termine per la definizione dell'affare,
(nuovo) termine entro il quale poter opzionare altro diverso immobile, con possibilità quindi di attribuire la predetta somma di € 70.000,00 quale caparra confirmatoria del nuovo affare;
− che tale circostanza spiega quindi il termine “addendum” impiegato nella scrittura privata, ove, infatti la somma di € 70.000,00 al tempo versata dalla sig.ra LI, è stata correttamente qualificata come “caparra” per “opzionare
4 altro immobile di proprietà della venditrice”, il cui nuovo termine è stato concordemente fissato dalle parti nel 28 febbraio 2020, quindi a distanza di oltre cinque mesi rispetto alla sottoscrizione dell'atto;
− che alcuna ulteriore ed aggiuntiva somma è oltretutto mai stata versata dalla sig.ra LI in occasione dell'addendum, trattandosi unicamente della precedente somma già corrisposta ed incamerata da essa opponente nei termini e modi già indicati;
− che, in definitiva, il senso giuridico dell'addendum rispetto alla volontà delle parti consisteva semplicemente nel prorogare il termine originario di stipula del contratto definitivo, la cui inosservanza avrebbe comportato, pertanto, il conclusivo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 106 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
tra
PASSACQUA GROUP S.P.A. (P. I.V.A.: 01683360679) (già “IMMOBILIARE
EDILPROJECT S.R.L.” - P. I.V.A.: 01683360679), in persona del legale rappresentante p.t. Aldo AS, con sede in Giulianova, in via Sardegna n. 5, elettivamente domiciliata in Giulianova, in Via Giacomo Matteotti n. 10/E, presso e nello studio dell'Avv. Luca Di Edoardo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
TA NI (C.F.: [...]), nata a [...] il
9.9.1971, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo di Bonaventura, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per ingiunzione.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanti al Tribunale di Teramo, ET LI ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1206/2021 nei confronti di Immobiliare
Edilproject S.r.l., trasformatasi successivamente (nello specifico in data 15 febbraio 2023) in AS Group S.p.A. (mantenendo la stessa compagine societaria, anche rispetto al legale rappresentante p.t.), con cui è stato intimato a quest'ultima il pagamento della somma di € 70.000,00, oltre interessi, spese della procedura monitoria liquidate in € 2.135,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, nonché accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, pubblicato in data 22 novembre
2021, (l'allora) Immobiliare Edilproject S.r.l ha spiegato opposizione con atto di citazione contenente richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo e con il quale, convenendo in giudizio l'ingiungente ET LI, ha chiesto all'intestato Tribunale di “accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'improcedibilità, ovvero l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo n.
1206/2021 Reg. Ing. e, per l'effetto, dichiarare nullo ovvero annullare ovvero revocare il decreto opposto;
accertare e dichiarare altresì che l'asserito credito azionato dall'opposta non è dovuto per le causali di cui in narrativa e che la somma di € 70.000,00 non è mai stata corrisposta a titolo di deposito, essendo qualificabile unicamente come caparra confirmatoria, per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda ex adverso avanzata;
- in via gradata, dichiarare la nullità dello
“ADDENDUM” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1346 c.c. per le ragioni di cui in narrativa;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste di parte attrice, dichiarare che la chiamata in causa, Servizio Immobiliare ICB S.r.l. (P. I.V.A.:
01966600676) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Giulianova (Teramo) alla Via Traversa Falgioni n. 25, sia tenuta a garantire e manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea condannandola a rifondere quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'opposta;
condannare sempre e comunque controparte alla refusione delle spese ed alle competenze del presente giudizio nonché della ulteriore somma che verrà ritenuta di giustizia in ragione della temerarietà dell'azione ex art. 96
c.p.c.;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del giudizio.”.
Si è costituita in giudizio la sig.ra LI, chiedendo di “a) confermare il d.i. opposto emesso in data 10.11.2021;
b) rigettare la opposizione della parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto accogliendo le argomentazioni contenute nel presente atto
;
c) riconoscere e dichiarare l'inadempimento alla obbligazione assunta da parte della società edilprojects srl per la violazione del termine indicato nella scrittura del 13.9.2019
2 e per la mancata restituzione della somma di euro 70.000,00 ravvisando nel comportamento della medesima la illecita condotta di cui all'art. 646 c.p.;
d) condannare la attrice opponente al risarcimento del danno nella misura equitativamente determina dal giudicante ;
e) condannare la parte opponente alle spese del presente giudizio in favore del procuratore antistatario.”
Rigettata la richiesta avanzata dall'opponente di chiamata in causa del terzo e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., il precedente titolare del procedimento ha ammesso la produzione documentale delle parti e rigettato tutte le altre istanze istruttorie, rinviando la causa, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 7 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza dell'11 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con successiva dichiarazione – resa con provvedimento del 2 aprile 2024 – di inammissibilità della querela di falso tardivamente proposta, in pari data, dalla odierna parte opposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti,
l'opposizione risulta fondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere revocato.
Prima di esaminare le questioni – puramente di merito – prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese all'accoglimento dell'opposizione spiegata da AS Group S.p.A. - già “Immobiliare
Edilproject S.r.l., che, per esigenze di semplicità, nel corso del provvedimento verrà definita anche solo “Edilproject” -, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto n. 1206/2021 emesso in favore di ET LI, con il quale il Tribunale di
Teramo ha ingiunto all'odierna società opponente di pagare € 70.000,00.
Nel dettaglio, l'opponente, a supporto della propria domanda, ha assunto che:
− ET LI si era rivolta ad essa società opponente, quale mediatore immobiliare esercitante sotto l'insegna SA (ed affiliata di Giulianova), per valutare la possibilità di acquisto di un immobile sito in Giulianova e che la stessa si era orientata per acquistare l'unità immobiliare meglio individuata nel preliminare di vendita stipulato il 16 agosto 2018 (versato in atti, con promittente alienante indicato nella persona di RI AS, nella sua qualità di Delegato dal C.d.A. di essa società opponente), con termine sino al
3
28 febbraio 2019 per la stipula del rogito;
− che tuttavia il predetto termine è spirato senza che la sig.ra LI procedesse all'acquisto dell'immobile, con conseguente incameramento della relativa corrisposta caparra confirmatoria di € 70.000,00 ai sensi e per gli effetti di legge, nonché della scrittura privata del 13 settembre 2019 denominata
“Appendice – contratto preliminare di vendita” sottoscritta dalle parti;
− che, al riguardo, essa opponente contesta la copia fornita da controparte in sede monitoria del documento “ALL. 1 COPIA SCRITTURA PRIVATA DEL
13.09.2019”, laddove la stessa non è invero conforme all'originale, originale che, a ben vedere, è composto unicamente da tre facciate numerate, senza aggiunte a penna e sprovvisto di qualsivoglia allegato, risultando per l'effetto il documento ex adverso prodotto e posto a fondamento della richiesta monitoria non conforme all'originale e, quindi, inutilizzabile, in considerazione del fatto che: (a) al foglio n. 3 reca una scritta apposta a mano libera, non comprensibile, che appunto non è presente sull'originale in possesso di essa opponente e (b) presenta un ulteriore foglio (anch'esso non presente sull'originale), peraltro privo di numerazione e di dettagli che possano in qualche modo attribuirne la paternità, oltre che svelarne il relativo significato;
− che oltretutto, dall'atto in argomento (i.e. “Appendice – contratto preliminare di vendita” del 13 settembre 2019), che non è stato predisposto da un soggetto esperto in materia di diritto, come immediatamente rilevabile dall'improprio utilizzo di alcune espressioni, risulta, ciononostante, chiara ed incontrovertibile la volontà delle parti (venditrice ed acquirente, con l'assistenza di esso mediatore finanziario) di attribuire la somma di €
70.000,00 versata dall'opposta quale caparra confirmatoria “a titolo risarcitorio
e liberatorio”;
− che, in ragione della nota politica di fidelizzazione sempre adottata con tutti i propri clienti, essa società opponente ha accolto la richiesta formulata dalla sig.ra LI di concedere un nuovo termine per la definizione dell'affare,
(nuovo) termine entro il quale poter opzionare altro diverso immobile, con possibilità quindi di attribuire la predetta somma di € 70.000,00 quale caparra confirmatoria del nuovo affare;
− che tale circostanza spiega quindi il termine “addendum” impiegato nella scrittura privata, ove, infatti la somma di € 70.000,00 al tempo versata dalla sig.ra LI, è stata correttamente qualificata come “caparra” per “opzionare
4 altro immobile di proprietà della venditrice”, il cui nuovo termine è stato concordemente fissato dalle parti nel 28 febbraio 2020, quindi a distanza di oltre cinque mesi rispetto alla sottoscrizione dell'atto;
− che alcuna ulteriore ed aggiuntiva somma è oltretutto mai stata versata dalla sig.ra LI in occasione dell'addendum, trattandosi unicamente della precedente somma già corrisposta ed incamerata da essa opponente nei termini e modi già indicati;
− che, in definitiva, il senso giuridico dell'addendum rispetto alla volontà delle parti consisteva semplicemente nel prorogare il termine originario di stipula del contratto definitivo, la cui inosservanza avrebbe comportato, pertanto, il conclusivo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi