Trib. Milano, sentenza 14/12/2024, n. 10804
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Testo completo
N. 39964/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/11/2023, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione delle parti del 28.11.2024, discussa nella Camera di Consiglio dell'11/12/2024 promossa
DA
c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
08/09/1985, rappresentata e difesa dall' avv. BONALUMI SIMONA con studio in VIA PODGORA
N. 11 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
17/11/1987, residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 09.12.2023
pagina 1 di 11
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: come da provvedimenti adottati dal Presidente relatore in data 28.11.2024 e quindi:
1.Affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
2.Autorizzare il padre a vedere i figli solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà dei figli,
3.Conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori versando alla madre entro il 10 di ogni mese con decorrenza dall'ottobre 2023 (come da separazione) la somma di euro 550 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a giugno 2025 vista la notifica a giugno 2024 al datore di lavoro, come da domanda del difensore, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida di questo Tribunale
4. Assegnare la casa coniugale di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 alla madre con quanto l'arreda
5. l'AUF sarà percepito integralmente dalla madre
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a SOFIA (BULGARIA) il 22/07/2007, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO -MI- nell'anno 2007, atto n. 72, Parte II, Serie C, dal matrimonio sono nati due figli: in data 10.11.2007 e Persona_1 [...]
il 18/8/2009, Persona_2
i coniugi si sono separati consensualmente in data 17.05.2021 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 15.06.2021 prevedendo le seguenti condizioni: -affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
-collocamento presso la madre;
-assegnazione della ex casa coniugale sita in Cernusco sul Naviglio, Via Mazzini 22/B di proprietà comune delle parti alla madre;
-regolamentazione delle frequentazioni padre-figli;
-contributo di mantenimento paterno per i due figli
pagina 2 di 11
di euro 400,00 mensili, da aumentare ad euro 550,00 mensili una volta estinto un finanziamento a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 13.11.2024 la chiedeva pronuncia di divorzio alle Parte_1
seguenti condizioni: -affido esclusivo ad ella dei due figli minori: -collocamento degli stessi presso di sé con assegnazione della ex casa coniugale a suo favore;
-regolamentazione delle frequentazioni padre-figli previo accordo con la madre;
-un contributo di mantenimento paterno per i figli di euro
550,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
il 100% dell'AUF a suo favore;
disporre
l'obbligo del di pagare la quota del 50% della rata del mutuo a lui spettante gravante sulla ex CP_1
casa coniugale;
allegava che dopo la separazione ella si era occupata da sola dei figli, avendo di fatto il padre smesso di interessarsi degli stessi e non vedendoli più da luglio 2023, che il padre non aveva più partecipato a nessuna questione che riguardasse la vita dei minori, che anche dal punto di vista economico il padre non aveva versato alcunché a titolo di mantenimento dei figli, tanto che ella gli aveva notificato un atto di precetto e aveva sporto denuncia-querela per il reato di cui all'art. 570 cp. all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 21.02.2024, a seguito del rinvio di udienza previamente fissata con decreto del 03.12.2024, disposto su istanza di rimessioni in termini della ricorrente, tenutasi in data 25.06.2024, verificato che la notifica non era andata a buon fine, essendo stata effettuata presso l'indirizzo di residenza del resistente ai sensi dell'art.
140 cpc ma essendo ritornata R/R con indicato “irreperibile” in data 18.04.2024, il Presidente ascoltava la ricorrente la quale dichiarava: “so per certo che mio marito vive in Piazza Padre Giuliani 4 a Cernusco, con la signora . So per certo che sul citofono risulta il nominativo ”. Lo so per Per_3 Per_3 certo perché i miei figli vanno dal padre ogni tanto e io li porto o li vado a prendere. Non mi capacito
pertanto come la notifica, corretta per l'ufficiale giudiziario, non sia andata a buon fine a causa dell'errata indicazione di irreperibilità dell'ufficiale postale”. Il difensore della ricorrente, pertanto, chiedeva la concessione di un nuovo termine per effettuare notifica e il Presidente relatore così provvedeva:
“Rilevato che deve essere concesso un nuovo termine per rinnovare la notifica al CP_1
Rilevato che dall'esame del certificato di residenza e dalle dichiarazioni dell'Avv. Bonalumi e della Signora deve ritenersi PACIFICO che il resistente risieda in Piazza Padre Giuliani 4 in Pt_1
Cernusco Sul Naviglio con la signora Per_3
pagina 3 di 11 Ritenuto pertanto necessario, visto che l'ufficiale postale si ostina a indicare CP_1
irreperibile che la notifica venga effettuata dall'ufficiale giudiziario il quale dovrà effettuarla ai sensi dell'art. 139 c.p.c. lì vivendo un nucleo familiare composto anche da un bambino piccolo e quindi ben potendo trovare che ritira la notifica,
Ritenuto di autorizzare la ricorrente a rinotificare anche presso il luogo di lavoro del resistente in Pioltello, Via Bolivia 10 presso F Termica s.r.l.
P.Q.M
.
Concede termine per il rinnovo della notifica ex art. 139 c.p.c. all'indirizzo di residenza e presso il luogo di lavoro fino al 30.07.2024.
Concede termine al resistente fino al 10.10.2024 per la propria costituzione” e fissava nuova udienza di prima comparizione in data 28.11.2024,
alla suddetta udienza il Presidente relatore, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. con plico non ritirato e compiuta giacenza, dichiarava la contumacia del
. La parte ricorrente veniva sentita liberamente e dichiarava: “i miei figli non vedono il padre da CP_1
mesi, almeno 3 o 4 mesi. il padre ha visto il figlio più piccolo per il suo compleanno per qualche ora. Lui di
dice sempre che lavora e che non ha tempo e che non ha soldi. Mio figlio grande è arrabbiato e mi ha detto
che non vuole più vederlo, il piccolo vuole un contatto e ogni tanto messaggia con il padre. io ho incontrato
il padre per caso nel bar della Esse Lunga di Pioltello dove lavoro, ci siamo salutati a distanza. Non ha mai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/11/2023, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione delle parti del 28.11.2024, discussa nella Camera di Consiglio dell'11/12/2024 promossa
DA
c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
08/09/1985, rappresentata e difesa dall' avv. BONALUMI SIMONA con studio in VIA PODGORA
N. 11 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
17/11/1987, residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 09.12.2023
pagina 1 di 11
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: come da provvedimenti adottati dal Presidente relatore in data 28.11.2024 e quindi:
1.Affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
2.Autorizzare il padre a vedere i figli solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà dei figli,
3.Conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori versando alla madre entro il 10 di ogni mese con decorrenza dall'ottobre 2023 (come da separazione) la somma di euro 550 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a giugno 2025 vista la notifica a giugno 2024 al datore di lavoro, come da domanda del difensore, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida di questo Tribunale
4. Assegnare la casa coniugale di Cernusco sul Naviglio via Mazzini 22 alla madre con quanto l'arreda
5. l'AUF sarà percepito integralmente dalla madre
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a SOFIA (BULGARIA) il 22/07/2007, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO -MI- nell'anno 2007, atto n. 72, Parte II, Serie C, dal matrimonio sono nati due figli: in data 10.11.2007 e Persona_1 [...]
il 18/8/2009, Persona_2
i coniugi si sono separati consensualmente in data 17.05.2021 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 15.06.2021 prevedendo le seguenti condizioni: -affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
-collocamento presso la madre;
-assegnazione della ex casa coniugale sita in Cernusco sul Naviglio, Via Mazzini 22/B di proprietà comune delle parti alla madre;
-regolamentazione delle frequentazioni padre-figli;
-contributo di mantenimento paterno per i due figli
pagina 2 di 11
di euro 400,00 mensili, da aumentare ad euro 550,00 mensili una volta estinto un finanziamento a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 13.11.2024 la chiedeva pronuncia di divorzio alle Parte_1
seguenti condizioni: -affido esclusivo ad ella dei due figli minori: -collocamento degli stessi presso di sé con assegnazione della ex casa coniugale a suo favore;
-regolamentazione delle frequentazioni padre-figli previo accordo con la madre;
-un contributo di mantenimento paterno per i figli di euro
550,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
il 100% dell'AUF a suo favore;
disporre
l'obbligo del di pagare la quota del 50% della rata del mutuo a lui spettante gravante sulla ex CP_1
casa coniugale;
allegava che dopo la separazione ella si era occupata da sola dei figli, avendo di fatto il padre smesso di interessarsi degli stessi e non vedendoli più da luglio 2023, che il padre non aveva più partecipato a nessuna questione che riguardasse la vita dei minori, che anche dal punto di vista economico il padre non aveva versato alcunché a titolo di mantenimento dei figli, tanto che ella gli aveva notificato un atto di precetto e aveva sporto denuncia-querela per il reato di cui all'art. 570 cp. all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 21.02.2024, a seguito del rinvio di udienza previamente fissata con decreto del 03.12.2024, disposto su istanza di rimessioni in termini della ricorrente, tenutasi in data 25.06.2024, verificato che la notifica non era andata a buon fine, essendo stata effettuata presso l'indirizzo di residenza del resistente ai sensi dell'art.
140 cpc ma essendo ritornata R/R con indicato “irreperibile” in data 18.04.2024, il Presidente ascoltava la ricorrente la quale dichiarava: “so per certo che mio marito vive in Piazza Padre Giuliani 4 a Cernusco, con la signora . So per certo che sul citofono risulta il nominativo ”. Lo so per Per_3 Per_3 certo perché i miei figli vanno dal padre ogni tanto e io li porto o li vado a prendere. Non mi capacito
pertanto come la notifica, corretta per l'ufficiale giudiziario, non sia andata a buon fine a causa dell'errata indicazione di irreperibilità dell'ufficiale postale”. Il difensore della ricorrente, pertanto, chiedeva la concessione di un nuovo termine per effettuare notifica e il Presidente relatore così provvedeva:
“Rilevato che deve essere concesso un nuovo termine per rinnovare la notifica al CP_1
Rilevato che dall'esame del certificato di residenza e dalle dichiarazioni dell'Avv. Bonalumi e della Signora deve ritenersi PACIFICO che il resistente risieda in Piazza Padre Giuliani 4 in Pt_1
Cernusco Sul Naviglio con la signora Per_3
pagina 3 di 11 Ritenuto pertanto necessario, visto che l'ufficiale postale si ostina a indicare CP_1
irreperibile che la notifica venga effettuata dall'ufficiale giudiziario il quale dovrà effettuarla ai sensi dell'art. 139 c.p.c. lì vivendo un nucleo familiare composto anche da un bambino piccolo e quindi ben potendo trovare che ritira la notifica,
Ritenuto di autorizzare la ricorrente a rinotificare anche presso il luogo di lavoro del resistente in Pioltello, Via Bolivia 10 presso F Termica s.r.l.
P.Q.M
.
Concede termine per il rinnovo della notifica ex art. 139 c.p.c. all'indirizzo di residenza e presso il luogo di lavoro fino al 30.07.2024.
Concede termine al resistente fino al 10.10.2024 per la propria costituzione” e fissava nuova udienza di prima comparizione in data 28.11.2024,
alla suddetta udienza il Presidente relatore, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. con plico non ritirato e compiuta giacenza, dichiarava la contumacia del
. La parte ricorrente veniva sentita liberamente e dichiarava: “i miei figli non vedono il padre da CP_1
mesi, almeno 3 o 4 mesi. il padre ha visto il figlio più piccolo per il suo compleanno per qualche ora. Lui di
dice sempre che lavora e che non ha tempo e che non ha soldi. Mio figlio grande è arrabbiato e mi ha detto
che non vuole più vederlo, il piccolo vuole un contatto e ogni tanto messaggia con il padre. io ho incontrato
il padre per caso nel bar della Esse Lunga di Pioltello dove lavoro, ci siamo salutati a distanza. Non ha mai
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