Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 531/2023 promossa da:
UI ER (c.f. [...]) con il patrocinio dell'avv. MARIONI
FILIPPO
PARTE ATTRICE contro
MONTE DEI PASCHI DI IE (cf. 00884060526 ) con il patrocinio dell'avv. CISANI
ROBERTO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale: accertare che la Banca Monte dei Paschi di SI
a mezzo dei propri funzionari ha violato il contratto quadro e più in generale gli obblighi imposti dalla legge a carico dell'intermediario finanziario per il rispetto delle regole di correttezza e buona fede previsti quali obblighi informativi ex D.Lgs n. 58/98 e Reg. Consob 11522/98 con specifico riferimento riguardo all'obbligo di acquisire dal cliente notizie per conto dell'investitore
e segnalare operazioni non adeguate al suo profilo di rischio e comunque di informare il cliente in merito all'andamento del titolo anche nel corso del rapporto, e per l'effetto dichiarare risolti il contratto di gestione patrimoniale linea 910, la polizza vita unit linked denominata Growlife, e la gestione Private Banking e condannarsi la convenuta al risarcimento del danno subito dal Sig.
ER IG di € 992.228,41 come stabilita in perizia asseverata e giurata del dr. Orione
Vittorino quale refusione del capitale versato per le operazioni di cessioni/acquisto, interessi,
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rivalutazione e spese di gestione pari alla perdita totale comprensiva di capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria subita dal Sig. ER IG e dalla madre OÉ IA UI relativamente ai suddetti prodotti: € 635.276,14 perdita di capitale;
€ 189.404,14 per interessi legali dal momento dell'estinzione di detti rapporti a tutto il 30.04.2017, ed € 167.548,14 per rivalutazione monetaria calcolata sempre al 30.4.2017 oltre successiva rivalutazione al
30.10.2022 pari a complessivi € 1.158.863,04. Accertarsi inoltre il maggior danno ex art.1224 II° co. c.c. e per l'effetto condannarsi la Banca Monte dei Paschi di SI a risarcire alla famiglia
ER in persona del Sig. IG ER la somma di € 330.229,02 rivalutata al 30.10.2022 od altra somma che verrà stabilita all'esito dell'eventuale fase istruttoria. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale declaratoria di nullità ed inattendibilità della relazione tecnica depositata dal dott.
Bavagnoli e, se del caso, sua rinnovazione: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, A) In via preliminare dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il presente giudizio a nr. RG 531/2023 e il giudizio pendente nanti la Corte d'Appello di
Genova a nr. RG 771/2022 e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
B) In via preliminare subordinata, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato del giudizio già promosso nanti il Tribunale di Genova ed attualmente pendente nanti la Corte
d'Appello di Genova a nr. R.G. 771/2022;
C) In via ulteriormente subordinata preliminare: i) dichiarare la parziale carenza di legittimazione attiva del sig. IG ER in relazione al 50% degli importi di cui è stato chiesto il risarcimento;
ii) dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. IG ER con riferimento alla domanda di risoluzione relativa alla Polizza Grow
Life nr. 1018194 del 26/10/2000;
iii) dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dal sig. IG ER mediante la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
D) Nel merito i) respingere tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto inammissibili, non provate e comunque infondate, dichiarando la mancanza di qualsiasi responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale e/o precontrattuale in capo a Banca Monte dei Paschi di SI
s.p.a. in relazione ai fatti di causa e ponendola in stato di assolutoria;
ii) in via subordinata dichiarare il concorso di colpa del ricorrente ex art. 1227 c.c.;
iii) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta in qualche misura una responsabilità della Banca
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esponente, detrarre da quanto liquidato in favore del ricorrente la complessiva somma di Euro
150.292,74 che Banca MPS ha già corrisposto alla sig.ra Noè sulla base di quanto statuito dal
Tribunale di Genova con la sentenza nr. 482/2022 o la diversa somma che dovesse risultare in esito del giudizio a nr. RG 771/2022 pendente nanti la Corte d'Appello di Genova. E) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia sono le domande – risolutoria e risarcitoria - svolte da IG ER nei confronti del Monte dei Paschi di SI S.p.A. fondati sull'asserito inadempimento agli obblighi, convenzionali e normativi, vigenti nei suoi confronti in forza dei rapporti di investimento intercorsi tra le parti.
1.1. La società convenuta, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha svolto eccezioni preliminari di rito e di merito, opponendosi comunque all'accoglimento della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
È documentato che in data 7/9/2000 parte attrice, insieme alla di lui madre, hanno sottoscritto il contratto di gestione del patrimonio mobiliare n. 220332;
con tale contratto era stato conferito un patrimonio di euro 1.425.421,04 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte convenuta).
La gestione patrimoniale prevedeva la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento e/o sicav di natura obbligazionaria/azionaria oltre una marginale parte di liquidità investita in strumenti di mercato monetario e/o obbligazionario (Art. 1 della Sezione 2 del contratto di gestione).
È incontestato che a seguito delle perdite subite, la gestione patrimoniale anzidetta venne sostituita in data 15/5/2002 con un nuovo contratto di gestione del patrimonio mobiliare n.
243148 ove venne conferito un capitale di 1.155.000,00 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte attrice);
il portafoglio derivante dalla suddetta gestione patrimoniale, denominata “Private Banking” era così composto: - 10% liquidità (Fideuram Area Euro breve termine) - 45% obbligazionario (Fideuram
Obblig. Internazionale) - 45% azionario (Fideuram Azionario Internazionale).
È documentato che i fondi vennero disinvestiti il 17.7.2002 (cfr. doc. n. 17 fascicolo parte convenuta).
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Le doglianze dell'attore vertono sull'inadempimento della banca agli obblighi informativi sulla stessa gravanti ai sensi dell'art. 21 segg. T.U.F. e del Regolamento della Consob n.
11522/1998 per non essere stato reso edotto delle specifiche caratteristiche dell'operazione dell'eventuale non adeguatezza delle operazioni al suo profilo di investitore.
In particolare, parte attrice ha allegato che il patrimonio era stato in precedenza gestito in modo molto prudente e che lo stesso non era alimentabile con l'accantonamento di cospicui redditi di impresa o da lavoro, considerate la sua professione, e quella della madre, e l'assenza oggettiva di ampia “affluenza” al loro patrimonio. La parte ha, quindi, concluso che la convenuta, allorquando ha proposto la sottoscrizione dei due contratti dianzi citati, non ha tenuto conto del suo profilo di investitore avente una propensione al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 531/2023 promossa da:
UI ER (c.f. [...]) con il patrocinio dell'avv. MARIONI
FILIPPO
PARTE ATTRICE contro
MONTE DEI PASCHI DI IE (cf. 00884060526 ) con il patrocinio dell'avv. CISANI
ROBERTO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale: accertare che la Banca Monte dei Paschi di SI
a mezzo dei propri funzionari ha violato il contratto quadro e più in generale gli obblighi imposti dalla legge a carico dell'intermediario finanziario per il rispetto delle regole di correttezza e buona fede previsti quali obblighi informativi ex D.Lgs n. 58/98 e Reg. Consob 11522/98 con specifico riferimento riguardo all'obbligo di acquisire dal cliente notizie per conto dell'investitore
e segnalare operazioni non adeguate al suo profilo di rischio e comunque di informare il cliente in merito all'andamento del titolo anche nel corso del rapporto, e per l'effetto dichiarare risolti il contratto di gestione patrimoniale linea 910, la polizza vita unit linked denominata Growlife, e la gestione Private Banking e condannarsi la convenuta al risarcimento del danno subito dal Sig.
ER IG di € 992.228,41 come stabilita in perizia asseverata e giurata del dr. Orione
Vittorino quale refusione del capitale versato per le operazioni di cessioni/acquisto, interessi,
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rivalutazione e spese di gestione pari alla perdita totale comprensiva di capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria subita dal Sig. ER IG e dalla madre OÉ IA UI relativamente ai suddetti prodotti: € 635.276,14 perdita di capitale;
€ 189.404,14 per interessi legali dal momento dell'estinzione di detti rapporti a tutto il 30.04.2017, ed € 167.548,14 per rivalutazione monetaria calcolata sempre al 30.4.2017 oltre successiva rivalutazione al
30.10.2022 pari a complessivi € 1.158.863,04. Accertarsi inoltre il maggior danno ex art.1224 II° co. c.c. e per l'effetto condannarsi la Banca Monte dei Paschi di SI a risarcire alla famiglia
ER in persona del Sig. IG ER la somma di € 330.229,02 rivalutata al 30.10.2022 od altra somma che verrà stabilita all'esito dell'eventuale fase istruttoria. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale declaratoria di nullità ed inattendibilità della relazione tecnica depositata dal dott.
Bavagnoli e, se del caso, sua rinnovazione: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, A) In via preliminare dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il presente giudizio a nr. RG 531/2023 e il giudizio pendente nanti la Corte d'Appello di
Genova a nr. RG 771/2022 e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
B) In via preliminare subordinata, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato del giudizio già promosso nanti il Tribunale di Genova ed attualmente pendente nanti la Corte
d'Appello di Genova a nr. R.G. 771/2022;
C) In via ulteriormente subordinata preliminare: i) dichiarare la parziale carenza di legittimazione attiva del sig. IG ER in relazione al 50% degli importi di cui è stato chiesto il risarcimento;
ii) dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. IG ER con riferimento alla domanda di risoluzione relativa alla Polizza Grow
Life nr. 1018194 del 26/10/2000;
iii) dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dal sig. IG ER mediante la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
D) Nel merito i) respingere tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto inammissibili, non provate e comunque infondate, dichiarando la mancanza di qualsiasi responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale e/o precontrattuale in capo a Banca Monte dei Paschi di SI
s.p.a. in relazione ai fatti di causa e ponendola in stato di assolutoria;
ii) in via subordinata dichiarare il concorso di colpa del ricorrente ex art. 1227 c.c.;
iii) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta in qualche misura una responsabilità della Banca
pagina 2 di 11
esponente, detrarre da quanto liquidato in favore del ricorrente la complessiva somma di Euro
150.292,74 che Banca MPS ha già corrisposto alla sig.ra Noè sulla base di quanto statuito dal
Tribunale di Genova con la sentenza nr. 482/2022 o la diversa somma che dovesse risultare in esito del giudizio a nr. RG 771/2022 pendente nanti la Corte d'Appello di Genova. E) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia sono le domande – risolutoria e risarcitoria - svolte da IG ER nei confronti del Monte dei Paschi di SI S.p.A. fondati sull'asserito inadempimento agli obblighi, convenzionali e normativi, vigenti nei suoi confronti in forza dei rapporti di investimento intercorsi tra le parti.
1.1. La società convenuta, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha svolto eccezioni preliminari di rito e di merito, opponendosi comunque all'accoglimento della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
È documentato che in data 7/9/2000 parte attrice, insieme alla di lui madre, hanno sottoscritto il contratto di gestione del patrimonio mobiliare n. 220332;
con tale contratto era stato conferito un patrimonio di euro 1.425.421,04 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte convenuta).
La gestione patrimoniale prevedeva la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento e/o sicav di natura obbligazionaria/azionaria oltre una marginale parte di liquidità investita in strumenti di mercato monetario e/o obbligazionario (Art. 1 della Sezione 2 del contratto di gestione).
È incontestato che a seguito delle perdite subite, la gestione patrimoniale anzidetta venne sostituita in data 15/5/2002 con un nuovo contratto di gestione del patrimonio mobiliare n.
243148 ove venne conferito un capitale di 1.155.000,00 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte attrice);
il portafoglio derivante dalla suddetta gestione patrimoniale, denominata “Private Banking” era così composto: - 10% liquidità (Fideuram Area Euro breve termine) - 45% obbligazionario (Fideuram
Obblig. Internazionale) - 45% azionario (Fideuram Azionario Internazionale).
È documentato che i fondi vennero disinvestiti il 17.7.2002 (cfr. doc. n. 17 fascicolo parte convenuta).
pagina 3 di 11
Le doglianze dell'attore vertono sull'inadempimento della banca agli obblighi informativi sulla stessa gravanti ai sensi dell'art. 21 segg. T.U.F. e del Regolamento della Consob n.
11522/1998 per non essere stato reso edotto delle specifiche caratteristiche dell'operazione dell'eventuale non adeguatezza delle operazioni al suo profilo di investitore.
In particolare, parte attrice ha allegato che il patrimonio era stato in precedenza gestito in modo molto prudente e che lo stesso non era alimentabile con l'accantonamento di cospicui redditi di impresa o da lavoro, considerate la sua professione, e quella della madre, e l'assenza oggettiva di ampia “affluenza” al loro patrimonio. La parte ha, quindi, concluso che la convenuta, allorquando ha proposto la sottoscrizione dei due contratti dianzi citati, non ha tenuto conto del suo profilo di investitore avente una propensione al
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