Trib. Lucca, sentenza 29/10/2024, n. 413
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Testo completo
N. R.G. 3460/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. G B Presidente estensore
Dott.ssa M B G
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/10/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/7/2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato GABRIO Parte_1 C.F._1
FRANCESCONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Borgo a Mozzano (LU), piazza San Rocco n. 2, giusta procura in atti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato UGO Parte_2 C.F._2
MAZZEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana
(LU), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 1, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra ed il Sig. Parte_1
di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelnuovo di Parte_2
Garfagnana, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2) Disporre che le figlie siano affidate ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa adibita ad abitazione coniugale che verrà assegnata in via esclusiva alla madre, di cui i ricorrenti sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, sita in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via Papa
Giovanni XXIII n.
8. Il padre si impegna a liberare il predetto appartamento dai suoi beni personali
1
entro il 10.09.2024, ad eccezione delle attrezzature e dei materiali di proprietà del che sono Parte_2 ricoverati nel garage dell'appartamento, che verrà sgombrato non appena lo stesso avrà reperito un altro fondo e comunque entro la fine dell'anno in corso.
3) Disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori, siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di permanenza con le figlie;
4) Disporre che le figlie minori vivano quindi presso la madre ed il padre potrà tenerle con sé ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso ed accordo con la madre, tenendo sempre e comunque conto del volere delle minori stesse e dei loro impegni scolastici e non, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: a) due giorni
a settimana, compreso il pernotto, nei quali il padre prenderà con sé