Trib. Benevento, sentenza 09/04/2024, n. 653

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 09/04/2024, n. 653
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 653
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile -in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 122 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione tardiva alla convalida di sfratto per morosità ex artt. 668 e 447 bis c.p.c., vertente
TRA
ER IC, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Scarpati, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Lupo (BN), giusta procura in atti;

-opponente-
E
Comune di Casalduni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Rillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torrecuso (BN), giusta procura in atti;

-opposto-
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. IC ER promuoveva, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., opposizione tardiva alla convalida dello sfratto per morosità pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 18.12.2020 in relazione all'immobile sito in Casalduni (Bn), individuato catastalmente al foglio 18, particella n. 632/5, e concessogli in locazione dal Comune di Casalduni in virtù di apposito contratto di libera locazione ad uso abitativo.
Il ricorrente assumeva di non avere avuto conoscenza, senza colpa, della data dell'udienza di comparizione del 18.09.2020 a cui la causa era stata rinviata d'ufficio con decreto del Giudice designato, né a quella successiva del 18.12.2020, in cui lo sfratto era stato convalidato, e quindi di non avervi preso parte.
1
L'opponente lamentava che alla data del 24.3.2020, in cui avrebbe dovuto celebrarsi la prima udienza di comparizione (e dunque nella prima fase dell'emergenza epidemiologica da Covid 19), si era recato personalmente in Tribunale ove gli veniva riferito però che le udienze non potevano essere celebrate e che non gli furono comunicati i successivi rinvii dell'udienza.
Nel merito l'opponente sosteneva che il Comune non aveva dimostrato di essere proprietario dell'immobile locato né l'esistenza del contratto locatizio che, comunque, doveva rivestire la forma scritta.
Chiedeva pertanto l'accertamento dell'ammissibilità dell'opposizione ex art. 668 c.p.c., e conseguentemente la prosecuzione del giudizio di merito, previo mutamento del rito.
Si costituiva in giudizio il Comune di Casalduni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata, in quanto promossa oltre il termine di dieci giorni dall'esecuzione, sul presupposto che l'ufficiale giudiziario aveva notificato l'atto di precetto con la contestuale convalida di sfratto munita di formula esecutiva il 9.12.2021, mentre l'opponente aveva iscritto a ruolo il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il 9.01.2022.
L'opposto deduceva, inoltre, che l'opponente non aveva provato di non avere conoscenza dell'intimazione di sfratto per morosità né per l'irregolarità della notificazione, né per caso fortuito
o forza maggiore.
ER IC depositava al contempo apposita istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida dello sfratto, che veniva però rigettata con provvedimento del
23.02.2022.
All'esito dell'udienza del 27 marzo 2024, celebrata con le modalità della trattazione scritta, la causa veniva decisa.
In via preliminare si rileva che l'eccezione sollevata dal Comune di Casalduni di inammissibilità dell'opposizione tardiva in quanto promossa oltre il termine di dieci giorni
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