Trib. Foggia, sentenza 24/06/2024, n. 2247

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 24/06/2024, n. 2247
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2247
Data del deposito : 24 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 24 giugno
2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 1818/2021 r.g.l. promosso da
LP CI rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso dagli avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Trematore presso lo studio dei quali in Lucera (FG) Via Bovio. 18 è elettivamente domiciliata

ricorrente nei confronti di
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente
e disgiuntamente, dagli avv.ti Gianna Fiore e Domenico Longo in forza di procura generale alle liti per atto del notaio Paolo Castellini di Roma del 21/07/2015, rep. n. 80974, racc. n. 21569 e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale INPS di Foggia, Via Brindisi n. 45 resistente
OGGETTO: ricostituzione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2021, parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n. 10207012 con decorrenza
01.02.2020 liquidata con mod. TE08 del 15.05.2020 allegava di vantare contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata ante pensionamento per il periodo 08.09.1969 – 31.12.1995, lamentava la errata liquidazione del trattamento pensionistico in godimento.
Rielaborati i conteggi chiedeva al Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n. 10207012 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n.
488/1968, dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40
l.n. 183/2010 e per esatta applicazione della disposizione di cui l'art.
7, commi 10 e 12, d.l. n. 463/1983 convertito con l.n. 638/1983, per errata quantificazione dell'anzianità contributiva in quota A per ulteriori 28 settimane, a partire dall'01.02.2020;
- per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierna istante,

a partire dall'01.02.2020, della differenza mensile perequabile di € 15,42 differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l'I.N.P.S. al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”

Integrato il contraddittorio, si costituiva l'INPS che chiedeva “1)-
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare improponibile il ricorso per mancata proposizione della domanda amministrativa;
2)- IN ULTERIORMENTE

PRELIMINARE, dichiararlo improcedibile per mancata proposi zione dei rimedi amministrativi;
3)- IN VIA PRINCIPALE nel merito, rigettare il ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, dichiarare insussistente il diritto al riconoscimento del maggior rateo mensile di pensione e relativi arretrati come da controparte calcolati;

4)- sempre nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, procedere al ricalcolo nominando un CTU;
5) con vittoria delle spese di lite o in mero subordine,
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