Trib. Urbino, sentenza 05/12/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Urbino, sentenza 05/12/2024
Giurisdizione : Trib. Urbino
Numero :
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N.279 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 279 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 08 ottobre 2024, e vertente
TRA
Il SI. nato a [...] il [...] e residente in [...]
16 loc. GO SS Montecalvo in F. (PU) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Biondi,
Ricorrente
E
La SI.ra nata a [...] il [...] e residente in [...]
Giacomo Leopardi n. 6/B – Montecalvo in F. (PU) – , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. dall'Avv. Gilberta Arcangeli,
Resistente
Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024 ritualmente notificato, il SI. Parte_2
esponeva:
[...]
- di aver contratto matrimonio, in data 02.06.2002 con la SI.ra Controparte_1
trascritto presso il Comune di Sestino – Arezzo - anno 2002 numero 1, parte II, Serie A
Ufficio, optando per il regime di separazione dei beni, dal quale nascevano i tre figli,
in data 27.11.2003, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente;
, in data 07.06.2006 e Parte_3 Controparte_2
in data 25.04.2008, questi ultimi minorenni e studenti;

-che in data 26.10.2022 il Tribunale di Urbino emetteva la sentenza di separazione n.
305/2022, pubblicata il 03/11/2022 nel procedimento civile n. 598/2019 r.g. così disponendo: “ accoglie la domanda di addebito della separazione e pone a carico del SI. un assegno mensile di mantenimento a favore della SI.ra Parte_2 [...]
pari ad € 100,00;
affida i figli minori e ad entrambi i genitori che Pt_4 Pt_3 CP_2

provvederanno congiuntamente ad esercitare la responsabilità genitoriale;
colloca i figli e in via prevalente presso il padre;
CP_2 Pt_3

dispone l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori e collocandoli Pt_3 CP_2
prevalentemente presso il padre ed assegnando la casa di residenza familiare sita in
Montecalvo in Foglia, loc. GO SS , alla via Seriole n. 16.
Disponendo che la SI.ra possa vedere e frequentare i figli minori Controparte_1
liberamente m accordandosi con questi e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, in via sussidiaria che possa tenere con se i figli secondo il calendario di incontri e visite riportato in parte motiva;
dispone che la provveda al mantenimento dei gli e , e Controparte_1 CP_2 Pt_3

mediante la propria quota parte di assegno unico ed a tal fine;
dispone che Per_1

percepisca direttamente il 100% dell'assegno unico famigliare, infine, Parte_2
dispone che partecipi alle spese straordinarie necessarie per i figli Controparte_1
nella misura del 40%;

- avverso la suddetta sentenza proponeva appello il SI. per diversi Parte_2
motivi di cui al ricorso che si deposita (doc. 4), la Corte di Appello in accoglimento parziale: “dispone che provveda al mantenimento dei figli Controparte_1
contribuendo alle spese straordinarie nella misura del 50%;” (doc. 5)”
Deduceva inoltre:
-che la SI.ra tualmente integrato lavora come operaia presso la Controparte_1
società Alluminia srl sita in Mercatale (PU), ha un'auto Ford Fiesta tg EA 232 GS di sua
esclusiva proprietà e corrisponde un canone di affitto per l'immobile che detiene in locazione;

- che esso ricorrente è operaio presso la BST S.R.L. con un reddito annuale di circa
16.726,00, compreso l'assegno unico famigliare per i figli, dovendo anche sostenere spese per n.2 finanziamenti rispettivamente di importo pari ad € 341,00 e 86,00 mensili e possiede, in comproprietà
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