Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 71

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 71
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 71
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N.R.G 6713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6713 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promosso da:
nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Sessini Luigi
Lorenzo che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;

RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente CP_1 domiciliato, presso lo studio dell'avv. Murino Stefano, che lo rappresenta e difende per procura speciale.
RESISTENTE
Conclusioni: nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:

confermare l'affidamento del minore ad entrambi i genitori Per_1 in regime di affido condiviso;
al quale dovranno continuare ad assicurare, concordemente e con pari responsabilità, educazione, istruzione e quant'altro necessario per una serena e costruttiva crescita.

I genitori dovranno, altresì, concorrere affinché il minore conservi rapporti significativi di frequentazione con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;

-b) a far data dal 9 marzo 2024 il figlio starà con il padre, con dimora presso la di lui abitazione per sette giorni consecutivi, segnatamente dalle ore 16,30 della giornata di sabato, alle ore
16,30 del sabato successivo, con l'obbligo dello stesso di accompagnare il bambino presso l'abitazione della madre.
Il figlio starà con la madre con dimora presso la di lei abitazione per i successivi sette giorni consecutivi, segnatamente dalle ore
16,30 della giornata di sabato, alle ore 16,30 del sabato successivo, con l'obbligo della stessa di accompagnare il bambino presso l'abitazione del padre.
Identiche modalità e tempi di frequentazione con il minore i genitori osserveranno alternativamente per il futuro.
Ciascun genitore nel periodo (7 giorni consecutivi) durante il quale il minore starà presso di sé avrà cura di assicurare che lo stesso possa essere contattato telefonicamente per due volte al giorno (una nella mattinata ed una durante la sera) dall'altro genitore, fatta salva la volontà del minore di contattare con modalità diverse, spontaneamente e a propria discrezione, l'altro genitore.
I genitori si danno atto che è lasciata ampia volontà al minore, ove lo desiderasse, di trascorrere un giorno con l'altro genitore anche nel periodo a quest'ultimo non spettante. L'accompagnamento del minore e la presa incarico dello stesso potrà essere delegata dai genitori anche a propri parenti purché conosciuti e graditi dal minore.
-c) Durante le festività natalizie ad anni alterni, a partire dall'anno 2024, il genitore che si troverà nella condizione di non essere collocatario, potrà avere comunque presso di sé il figlio per trascorrere la notte del 24 dicembre ovvero per il pranzo del
25 dicembre, nonché, per la notte del 31 dicembre ovvero il pranzo del 1° gennaio successivo.
-d) Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con
l'altro genitore, preventivamente concordate tra i genitori.
-e) Durante i rispettivi compleanni il padre e la madre potranno stare con il figlio dalle ore 10,30 alle ore 19,00, anche se non ricadente nel periodo di rispettiva spettanza.
-g) Il giorno del compleanno del figlio entrambi i genitori potranno stare con il minore ripartendosi il tempo a disposizione.
-h) Nel periodo estivo i genitori potranno stare con il figlio per
15 giorni, anche distribuiti in due lassi di tempo di 8 giorni e sette giorni consecutivi, avendo cura di assicurare al minore la frequentazione del mare o, alternativamente, della montagna, per un periodo adeguato all'età dello stesso.
I genitori dovranno concordare tra di essi, in linea di massima entro il mese di maggio, il periodo di ferie di rispettiva spettanza, salvo eventuali successive modifiche che potranno avvenire, per entrambi i genitori, per ragioni legate ai loro servizi di lavoro.
***
-i) A far data dal mese di aprile 2024 nel periodo durante il quale il genitore ospiterà presso di sé il figlio dovrà provvedere in via esclusiva a tutte le necessità, esigenze ed oneri di vita quotidiana del minore, nonché del relativo vestiario, con esonero dell'altro coniuge, non prevedendosi allo stato attuale alcun assegno a titolo di
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