Trib. Fermo, sentenza 04/12/2024, n. 764

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 04/12/2024, n. 764
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 764
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

R.G. N. 1806/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al n. 1806/2020 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 25/7/2024, scaduti in data 13/11/2024 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa
DA

IA SE, (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Massimo Monaldi, giusta procura in atti;

- appellante
CONTRO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. 05032630963), rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimiliano Fraticelli, giusta procura in atti;

- appellata

***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 31/2020 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
24/1/2020, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 31/1/2020”.
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 25/7/2024 - svolta con le modalità della trattazione scritta – i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per l'appellante IA SE il difensore ha precisato le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, -accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura pirata di cui in premessa e per l'effetto condannare la Società
Allianz Spa quale impresa designata dalla Consap per la regione Marche, per la liquidazione a carico del
FGVS, in persona del legale rappresentante pt. al risarcimento del danno complessivamente valutato ed accertato in € 4.130,98, o di quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, con interessi sulla somma rivalutata come per legge. -accertare e dichiarare responsabilità concorsuale del conducente dell'autovettura pirata di cui in premessa e per l'effetto condannare la Società Allianz Spa quale impresa designata dalla Consap per la regione Marche, per la liquidazione a carico del FGVS, in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno nella misura che risulterà di giustizia, con interessi sulla somma rivalutata come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio come da nota spese che si deposita oltre al rimborso ex art. 2 Dm 55/2014 pari al 15%, IVA e CNPA come per legge. Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello ravvisare la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese legali”.
Per la convenuta appellata COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LI S.P.A. il difensore “precisa le proprie conclusioni processuali come da comparsa di costituzione e risposta” come di seguito trascritte “- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o la tardività della produzione documentale effettuata da pars appellante sub doc. n. 1 dell'atto di citazione in appello (“copertina fascicolo penale 16-002719 mod. 44 con verbale SIT del 10.09.2016 rilasciate da MO O”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. ed indi ordinare l'espunzione dal fascicolo di detto documento, con ogni di ciò giuridica conseguenza;
- in via principale, respingere il proposto gravame, in quanto del tutto infondato sia in linea di fatto che di diritto e, comunque, non provato, ed indi confermare integralmente la sentenza di primo grado, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto gravame, contenere il risarcimento eventualmente dovuto dall'Allianz S.p.A. nei limiti del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro oggetto di lite. Con vittoria di spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c.
”.

2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in primo grado notificato in data 16/3/2017 LE
SE ha convenuto in giudizio Allianz Spa – quale società designata a norma dell'art.
286 D. Lgs. 209/2005
alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la
Regione Marche – al fine di ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti
a seguito del sinistro stradale occorso nel Comune di Servigliano in data 3/7/2016.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, l'attore ha dedotto quanto segue:
- in data 3/7/2016 alle ore 1:15 circa LE SE, alla guida del proprio motociclo Malaguti tg. BE29736 - con a bordo ZI AM - mentre percorreva la strada Faleriense, nel Comune di Servigliano (all'altezza di via della Resistenza) finiva fuori strada cadendo rovinosamente a terra, a causa del sorpasso da parte di un'autovettura che, successivamente restringeva la propria traiettoria tagliando la strada all'LE;

- il conducente dell'autovettura responsabile del sinistro proseguiva la marcia, senza fermarsi e senza prestare i dovuti soccorsi ad LE SE e ZI AM – i quali venivano quindi soccorsi da MO MA che “sopraggiungeva e seguiva a poca distanza il sig. LE” (cfr. p. 2 della citazione);

- a seguito della caduta LE SE si recava al pronto soccorso dell'ospedale di
Fermo da cui veniva dimesso alle ore 5:03 con diagnosi di “Policontuso con escoriazioni multiple” e prognosi di giorni 6;
tuttavia, l'LE alle ore 16:00 del medesimo giorno
perdeva coscienza” e veniva nuovamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di
Fermo da cui veniva dimesso alle ore 1:17 del 4/7/2016 con diagnosi: “Episodio sincopale di verosimile origine vasovagale in paz. Policontuso, distorsione del rachide cervicale, escoriazioni cutanee multiple e riferito trauma cranico minore” e prognosi di giorni 7;

- in data 9/7/2016 l'LE si sottoponeva ad ulteriori accertamenti all'esito dei quali gli veniva diagnosticato “trauma cranico non commotivo fronto-parietale dx, trauma distorsivo- distrattivo cervicale+dorsale+lombo-sacrale, cervicoalgia, compromissione funzionale collo con cefalea, occasionali vertigini soggettive e scroscio articolare, lombalgia e contrattura paravertebrale dx sn, sindrome soggettiva da trauma cranico minore” e prescritto “collare per gg. 10 con rimozione graduale […] RNM cervicale […] tecarterapia[…]” – diagnosi successivamente confermata da altro medico in data 18/7/2016, con prognosi di ulteriori 20 giorni;
3
l'LE a seguito delle terapie veniva dichiarato clinicamente guarito solo in data
25/9/2016 con i seguenti postumi permanenti “ITP al 75 % gg. 32;
ITP al 50% gg. 30

ITP al 25% gg. 20” - oltre ad avere subito in conseguenza dell'illecito un danno morale soggettivo;

- considerato che i predetti danni sono da ascrivere integralmente alla responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata, l'LE ha agito in giudizio nei confronti di Allianz Spa – quale impresa designata alla Gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, già intimata con raccomandata del 12/2/2017– al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti quantificati in complessivi euro 10. 363,68.
2. Si è costituita nel giudizio di primo grado Allianz Assicurazione spa - quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Marche - chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e deducendo in sintesi e per quanto di interesse:
− l'infondatezza della domanda per difetto dei presupposti di cui all'art. 283 D. Lgs.
209/2005
ed in particolare per difetto di specifica allegazione e prova della reale dinamica del sinistro, considerato che: a) non risulta essere stata “allertata” dall'attore alcuna autorità nell'immediatezza del fatto, così impedendo la tempestiva ricerca del responsabile;
b) non risulta essere stata sporta denuncia-querela dall'attore successivamente al sinistro, così definitivamente impedendo ogni opportuna ricerca del responsabile;
c) non risulta essere stato richiesto nell'immediatezza del fatto neppure l'intervento del 118, essendosi l'LE recato con mezzo proprio al pronto soccorso – al quale peraltro è giunto cosciente (cfr. referto medico) - circostanza incompatibili con la riferita “perdita di coscienza post-sinistro”;
d) risulta che in sede di primo accesso al Pronto Soccorso l'LE abbia dichiarato di essere finito fuori strada, senza fare alcun riferimento alla presenza di terzi;
e) la presenza del testimone
MO MA e della terza trasportata ZI AM non è mai stata rappresentata anteriormente all'avvio del presente giudizio – non facendosene menzione neppure nella richiesta risarcitoria stragiudiziale inoltrata alla Compagnia in data 12/7/2016;

- l'infondatezza della domanda per difetto di prova della oggettiva impossibilità di identificare il veicolo rimasto ignoto;

4
- l'ascrivibilità del
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