Trib. Pistoia, sentenza 18/01/2024, n. 76

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 18/01/2024, n. 76
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 76
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

R.G. n. 3028/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Il Tri bunal e, in com posi zione coll egi al e nell e persone dei seguenti m agi strati: dott. M zio B si P resident e dott.ssa Gi uli a G ulo Gi udi ce rel. dott.ssa El ena P iccinni Giudice ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A

nell a causa ci vil e di prim o grado iscritt a al n. r.g. 3028/ 2021 avent e ad oggetto il disconoscimento di pat ernità, vert ent e t ra:

AVV. C .F. , con st udio i n Controparte_1 C.F._1
Mont ecati ni Term e (PT) Piazza B atti sti n. 10, in qualit à di curat ore speci al e dell a minore C.F. , nat a a Pistoi a il 23 Persona_1 C.F._2
febbraio 2017, resi dente in Monsumm ano Terme (P T), via B atti sti n . 819, rappresentata e difesa dall'avv. S D M ed elettivamente domiciliata presso il suo st udio i n Mont ecatini Term e (PT), vi a Michel angelo n. 8, gi ust a procura in atti
ATTR IC E
nei confronti di
C.F. , nat a a Mont ecati ni Term e (PT) Controparte_2 C.F._3
il 24 marzo 1975 e resident e i n Monsummano Term e (PT), vi a C esare B atti sti n.
819, rappres ent at a e difes a unit ament e e di sgiunt ament e dagli avv.ti Eli sabetta
1


Severi e Federica P agni ed elettivam ent e domi cili at a presso l o studi o dell a prim a sito i n Monsummano Term e (PT), vi a Luciano Lam a n. 101, gi usta procura in at ti
e
C.F. , nat o a Fi renze in dat a 11 Controparte_3 C.F._4
dicembre 1970, res i dente in M ons umm ano Term e (P T) vi a Cesare B atti sti n. 819, rappresent ato e di fes o dall 'avv. Moni ca Zani chelli ed eletti vam ent e domi cili at a presso il suo studio s ito in Firenze, vi a C esare Guast i n. 15, giust a procura in atti
CONVENUTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.



Ragi oni di fatto e d i diri tto d ella deci si one
1. Con att o di cit azione regolarm ent e notifi cato, l'avv. in Controparte_1
qualità di curat ore s peci ale della minore ha chi esto di accert are Persona_1
che i l si g. non è il padre d i nat a a Pistoi a il 23 Controparte_3 Persona_1
febbraio 2017, esponendo che l a mi nore, nat a in cost anza di m atri moni o, sarebbe figli a di di vers o padre con il quale la m adre, si g.ra ha intratt enuto Controparte_2
una rel azione extraconiugal e.
Radi catosi il cont ra ddittorio, si è costit ui ta in giudizi o aderendo Controparte_2 alla domanda dell'attrice.
Si è t empesti vament e costitui to anche i l sig. contest ando l a Controparte_3
fondat ezza dell a domanda e la sussist enza di un i nt eresse at tual e del la minore al disconoscimento dell a propri a paternità.
Nel corso del giudizio è stato assunto l'interrogatorio formale dei convenuti, è stata escussa l a prova t est imoni al e ri chi est a dall a convenuta ed è st at a espl et at a CP_2 una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertame nto del rapporto di filiazione tra la minore e il convenut o Controparte_3
2
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordi nanza del 28 s ett embre 2023, il giudi ce ist rut tore ha rim esso l a causa al
Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'esito delle indagini tecniche effettuate dal consulente d'ufficio, che h a escluso la pat ernit à di nei confront i di (cfr. rel azione Controparte_3 Persona_1
tecni ca), cons ent e di rit enere provata la domanda di parte at tri ce di disconoscim ent o di pat ernit à.
Sul punt o i l consul ente t ecni co, dopo opport une indagini ematol ogi che geneti che e adeguate e condivisibili argomentazioni, ha concluso che “Il risultat o dell e indagini di laborat orio evidenzia quindi, al di là di ogni ragionevol e dubbi o, che
[...]
N ON è il padr e bi ologico di . CP_3 Persona_1
Il Coll egi o r it iene del tutt o condi visi bil e l'i ndi ri zzo giurisprudenzi al e in bas e al quale “l e prove emato -geneti che sono prove i n senso proprio, gi acché l 'attual e livello della ri cer ca ed esperi enz a sci enti fica consente di esprimere, grazie ad ess e, suffi ci enti garanz i e nel rit ener e decisi vo il loro contri but o nell 'attribuzione dell a pat ernit à di un soggetto, cons eguendo risultati dot ati di un alt o grado di probabil ità prossimo all a cert ez za” (cfr. Cass. n.13665/2004, cfr. anche Corte Costituzionale n
266/06 con riguar do all 'art 235 c.c.).
Deve, perciò, rit enersi raggiunt a l a prova del fatto che è s tata Persona_1
concepit a dal la m adre con pers ona di versa dal m arito e, Controparte_3 conseguentemente, dichiararsi che quest'ultimo non è padre della predetta.
L'accoglimento della domanda risponde indubbiamente all'interesse superiore di
gi acché, nel caso concret o, gli effetti del disconoscim ento non sono idonei a Per_1
pregiudi care l a bam bina che, al mom ent o della proposi zione dell a dom anda, non aveva ancora un'identità sociale ben determinata, attesa la sua tenera età e la circostanza che all'interno del nucleo familiare erano già emersi, nell'ambito del più ampio confli tto coni ugal e, seri dubbi sul la pat ernit à del convenut o (cfr. rel azione C TU nel giu di zio di separazi one tra i convenuti ) e considerat a Per_2 altresì l'assenza di un rapporto significativo tra la bambina e il convenuto
(all'udienza del 4 luglio 2023, il difensore del sig. ha dichiarato che CP_3
cost ui non vede l a m inore da quat tro anni ).
3. Ril evat a l a t ardività dell a dom anda concernent e l a conservazione del cognom e paterno, formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, segue l'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotazione della presente sentenza,
3
al suo pass aggio in giudi cato, ai sensi dell 'art. 49 del DPR 3.11.2000, n. 396 nel registro degli atti di nascita ed in calce all'atto di nascita di Persona_1
Deve altresì ess ere di chi arat a inammissibil e, perché form ulat a tardi vament e e perché estranea all'og getto del giudizio, la seguente domanda proposta dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni: “ Vogli a Controparte_3
pronunciarsi sulla possibi lità che si a mantenuto una qualche forma di rapporto tr a il Sig. e l a minore come suggerito dal Dot t. Controparte_3 Persona_1 nella Consulenza Tecnica in atti, resa nell'ambito del procedimento per Per_2 separazione di cui al RG 498/2020 Tri bunal e di Pist oia” (vedi note scritte ex art.
127 -ter c.p.c. deposi tato in data 27 sett embre 2023 ).
4. Considerata l'adesione della convenuta alla domanda di disconoscimento, CP_2
le spese processuali tra cost ei e part e att rice possono essere compensat e.
Quanto al rapport o processual e t ra part e att rice e il convenut o l e spes e CP_3
di giudi zio s eguono la s occombenza e si liqui dano i n favore dell o St ato, com e i n dispositivo, tenuto conto del valore i ndet erminabil e e dell a com pl essit à mini ma dell a cont roversi a, considerat o che l e parti hanno deposit ato sol o l a com pars a concl usional e, utili zzando i param etri di cui al Decret o del Mi nist ero della giust izi a
n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022 (param etri mini mi per l a fase decisional e, param etri m edi per le al tre fasi).
Le spese di C TU devono i nvece es sere poste definitivam ent e a ca ri co dei convenuti nell a m isura del 50%.
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