Trib. Termini Imerese, sentenza 26/09/2024, n. 1046
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa C G, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al nr. 1698/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati F G e W P_1
M ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Monreale (Pa), via Roma, 48.
- RICORRENTE –
CONTRO
(ora Controparte_1 Controparte_2
) - in persona del Ministro pro tempore.
[...]
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: Ricostruzione carriera
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 giugno 2022, la ricorrente indicata in epigrafe, dipendente del
resistente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal CP_1
1
01.09.2016, con il profilo di collaboratore scolastico, in servizio presso l'Istituto
Comprensivo Statale “Pollina/San Mauro Castelverde” di Pollina (PA), conveniva in giudizio il , al fine di rivendicare il suo diritto alla corretta Controparte_1
ricostruzione della carriera - assertivamente non riconosciuto dal decreto di ricostruzione di carriera Prot. n. 89 del 29.05.2018 ( cfr. alleg.2) - con il quale non le era stato riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo prestato presso diversi istituti scolastici statali in ragione di ripetuti contratti a tempo determinato, in violazione del principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché la mancata applicazione in suo favore della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del
C.C.N.L. Comparto Scuola del 4 agosto 2011, che, nel ridefinire le posizioni stipendiali di cui alla Tabella B allegata al C.C.N.L. sottoscritto il 23 gennaio 2009, aveva fatto salvo il diritto all'inserimento nelle preesistenti fasce stipendiali “3–8 anni” (comma 2) e “0–2 anni” (comma 3) per il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'01 settembre 2010.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA
ALL'INTEGRALE ED IMMEDIATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRERUOLO AI
FINI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA E, DUNQUE, AI FINI DELLA
COLLOCAZIONE NEI CORRISPONDENTI SCAGLIONI STIPENDIALI - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s. 2006-2007, pari ad anni 7, mesi 5 e giorni 17 (e non, invece, come erroneamente riportato nel ricorso introduttivo, in anni 7, mesi 6 e giorni 4);- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL
RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI
STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI
PRECARIATO - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE
DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE
DEL 4 AGOSTO 2011 PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO (CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO) ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2010, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L
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del 19 luglio 2011;PER L'EFFETTO Tenuto conto del calcolo errato, nel ricorso introduttivo, dell'anzianità di servizio preruolo (anni 7, mesi 6 e giorni 4) superiore rispetto al calcolo corretto dell'anzianità di servizio preruolo, specificato con le note, di anni 7, mesi 5 e giorni 17, si dichiara di rinunciare alla quantificazione delle somme così come effettuata nel ricorso introduttivo e si chiede di condannare genericamente il
: - a collocare il ricorrente al livello stipendiale Controparte_2
corrispondente a tutta l'anzianità di servizio pre-ruolo maturata, pari ad anni 7, mesi 5 e giorni 17, e al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali;- al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio prestato con i contratti a tempo determinato. - al pagamento in favore del ricorrente, con assegno ad personam, dell'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” (cfr. conclusioni del ricorso così come riportate nelle note di trattazione scritta del 03 luglio 2023).
Il non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato Controparte_1
mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Va premesso, in punto di diritto, che l'art. 569 del D.lgs. 297/1994 (intitolato
"Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera"), al primo comma, prevede che “Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole
e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.
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L'art. 570 del medesimo D.lgs. (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento"), al primo comma, statuisce che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 13, D.P.R. 23.8.1988 n. 399 (intitolato "Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale"), “Ai fini dell'inquadramento contrattuale,
l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
È pacifico che nel caso di specie il , al momento dell'immissione in ruolo della CP_3
ricorrente, ha ricostruito la sua carriera valutando il periodo pre-ruolo conformemente alla sopra riportata normativa, inserendolo tempo per tempo nella corrispondente fascia stipendiale.
Secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”;la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La CGUE ha affermato (cfr. sentenza , sentenza e Persona_1 Persona_2
e, più di recente, sentenza Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo Persona_3
una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non
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consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e
i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze
[...]
, cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, e Persona_1 Persona_2 Persona_3
C-444/09 e C-456/09,Racc. pag. 1-14031, punto 54;ordinanza M M, cit., punto 40;sentenza R P, cit., punto 72, nonché ordinanza L M, cit., punto 47). 51.La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, alfine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze
D C , punti 53 e 58, e e Iglesias punto 55;Per_1 Persona_2 Per_3
ordinanza M M, cit., punto 41;sentenza R S, cit., punto 73, nonché ordinanza L M, cit., punto 48).” Conclusivamente la Corte di
Giustizia ha affermato che : “La clausola 4 dell 'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare
l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti
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periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Sempre la CGUE nell'ordinanza del 4.9.2014 ha affermato (al punto 17) che “La Pt_2
clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un 'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive " ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.
L'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una
"ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, quando... la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell' ambito di contratti di lavoro
a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione
a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione”.
La citata giurisprudenza comunitaria (specialmente la sentenza e l'ordinanza Tes_1
Bertazzi, che si occupano espressamente di disparità di trattamento in ambito di anzianità di servizio) detta principi tutt'altro che inconferenti rispetto al caso di specie.
Del tutto irrilevante, poi, è il fatto che le decisioni sui casi e si riferiscano Tes_1 Pt_2
a situazioni nelle quali la considerazione del servizio pre-ruolo era esclusa totalmente e non
a situazioni (come quella che ci occupa) in cui tale considerazione esiste ma è ridotta rispetto a quella riservata ai dipendenti a tempo indeterminato;ciò è la mera conseguenza del fatto che la CGUE non era investita di una situazione analoga a quella di causa e non
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implica l'esistenza di un orientamento favorevole alla tesi del , secondo la quale la CP_3
violazione della clausola sarebbe configurabile solo quando l'anzianità viene completamente trascurata;anzi, considerato il fatto che nella clausola 4 si afferma genericamente che i lavoratori a termine “non possono essere trattati in modo meno favorevole” degli altri, senza alcuna delimitazione “quantitativa” al divieto di discriminazione, deve ritenersi che anche una discriminazione solo parziale (come quella che ci occupa) rientri nel divieto, salva la sussistenza di “ragioni oggettive” giustificatrici della disparità di trattamento.
La citata Direttiva CE è sicuramente applicabile anche al lavoro a termine con la P.A. (cfr. sentenze CGUE in cause , e ) ed è direttamente Persona_1 Per_4 Per_5 Per_6
applicabile dal giudice nazionale a prescindere dalla sua trasposizione nel diritto interno, dato che la prescrizione in essa contenuta ha carattere incondizionato e sufficientemente preciso (cfr. cfr. sentenza Corte Costituzionale 168/1991 e sentenze CGUE Impact e
Valenza ed altri).
Ai fini dell'applicabilità della clausola 4 è poi irrilevante il fatto che la disparità di trattamento produca effetto quando il lavoratore è ormai stato assunto a tempo indeterminato dato che, come si legge nella sentenza CGUE Valenza ed altri: “34. Il semplice fatto che le ricorrenti nei procedimenti principali abbiano acquisito la qualità di lavoratrici a tempo indeterminato non esclude la possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro (v. sentenza R S, cit., punto 41, nonché, in tal senso, sentenza dell'8 marzo 2012, Huet, C-251/11, punto 37). 35. Infatti…le ricorrenti mirano essenzialmente, nella loro qualità di lavoratrici a tempo indeterminato, a mettere in discussione una differenza di trattamento applicata nel valutare l'anzianità e l'esperienza professionale pregresse ai fini di una procedura di assunzione al termine della quale esse sono divenute dipendenti di ruolo. Mentre i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo indeterminato verrebbero presi in considerazione ai fini della determinazione dell'anzianità e dunque per la fissazione del livello della retribuzione, quelli effettuati in qualità di lavoratori a tempo determinato non lo sarebbero, senza che, a loro avviso, vengano esaminate la natura delle mansioni svolte e le caratteristiche inerenti
a queste ultime. Poiché la discriminazione contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro,
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di cui le ricorrenti…si asseriscono vittime, riguarda i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratrici a tempo determinato, nessun rilievo presenta la circostanza che esse, nel frattempo, siano divenute lavoratrici a tempo indeterminato (v., in tal senso, sentenza
R S, cit., punto 42).
36. Inoltre, occorre rilevare che la clausola 4 dell'accordo quadro prevede, al punto 4, che
i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro debbano essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo quando criteri differenti siano giustificati da ragioni oggettive.
Non risulta né dal testo di detta disposizione, né dal contesto in cui questa si colloca, che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquisito lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva
1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti dal ricorso a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, depongono in senso contrario (sentenza R S, cit., punto 43).
37. Escludere a priori l'applicazione dell'accordo quadro in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali significherebbe limitare – in spregio all'obiettivo assegnato a detta clausola 4 – l'ambito della protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un'interpretazione indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (sentenza R S, cit., punto
44 e la giurisprudenza ivi citata)”.
Orbene, analizzando la fattispecie in esame, alla luce di tali principi, è evidente che il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente è stato elaborato violando il principio di non discriminazione.
Secondo quanto si evince dal decreto di ricostruzione della carriera (cfr. all. n. 5), infatti, al momento della immissione in ruolo dell'istante, la sua anzianità effettiva – calcolata cioè sommando tutti i periodi di servizio - era di anni 7, mesi 5 e giorni 17, ma nel decreto di ricostruzione di carriera è stata riconosciuta soltanto per anni 6, mesi 3 e giorni 20 (più anni
1, mesi 1 e giorni 27 ai soli fini economici), così ritardando l'inserimento della ricorrente nella fascia stipendiale successiva a quella di originaria appartenenza.
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E', quindi, evidente che il trattamento di ricostruzione della carriera ricevuto dall'istante sulla scorta della normativa interna appare violare la Direttiva Comunitaria richiamata, essendo inferiore a quello che le sarebbe spettato per il servizio effettivamente reso.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano, altresì, alla ricorrente le differenze retributive, oltre interessi legali dal giorno della maturazione e fino al soddisfo, conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità rivendicata.
Per quanto poi concerne la richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 del C.C.N.L del 4 agosto 2011, riservata soltanto a coloro che erano già assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2011, la parte ricorrente allega di avere prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato CP_3
stipulati prima del 1° settembre 2010, in particolare fin dal 2006 (cfr. decreto ricostruzione carriera).
Tale domanda va accolta, alla luce dell'orientamento espresso da ultimo dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 2924/2020), le cui conclusioni si intendono qui interamente richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, evidenziando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Pertanto, alla ricorrente, immessa in ruolo il 01.09.2016, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni antecedenti al 01 settembre 2011, va riconosciuto il diritto
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all'applicazione della clausola di salvaguardia che riconosce il mantenimento del gradone stipendiale più favorevole “3-8 anni”, con conseguente condanna di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.