Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2024, n. 2083
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice
sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n n. 2526 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Marianna Avolio
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'Avv. Salvatore Sammarro
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 la ricorrente ha agito in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti relativi alla minore Per_1
, nata in data [...] dalla unione more uxorio con e
[...] Controparte_1
riconosciuta da entrambi i genitori.
La ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“-affido condiviso della figlia minore ai genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso e seondo le indicazioni consigliate dai specialisti : neuro psichiatra infantile e logopedista, che seguono la minore,
-con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre( casa familiare). al fine di favorire ex art. 337 bis co.1 c.c. per il figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, in particolare con il padre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, considerato e poderato lo stato di salute dell'infante.
-Per l'effetto di quanto sopra, tutte le decisioni nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
-Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare il diritto alla genitorialità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e collocamento della minore presso la dimora del genitore.
- relativamente alla regolamentazione del diritto di visita:
* il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei week-end a fine settimana alternati.
Potendosi sin d'ora liberamente organizzarsi per gli orari in base a quelle che sono anche le esigenze lavorative di entrambi ed in particolare secondo la cautela raccomandata dal dottore psichiatra sotto cui è in cura la minore ossia che il diritto di visita e dunque l'esercizio della genitorialità paterna venga organizzato per i primi sei anni di vita della minore in presenza sempre della madre in modo da non destabilizzare il delicato equilibrio psicofisico della minore.
-La minore potrà pernottare presso l'abitazione paterna, o comunque con il padre, quando esprimerà liberamente ed in piena serenità il desiderio di pernottare nell'abitazione paterna e comunque non prima del compimento degli anni sei, fino ad allora il pernottamento presso la casa paterna potrà avvenire solo se la minore è accompagnata dalla madre ;
* nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane nel mese di agosto, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti con almeno una settimana di anticipo dal periodo stabilito e sempre secondo i reciproci impegni lavorativi e secondo le esigenze di salute della minore sopra descritte;
* nelle festività natalizie, la minore trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di
Natale con l'altro, parimenti trascorreranno la vigilia con l'uno ed il giorno di Capodanno con l'altro;
ed in quelle pasquali, passeranno il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire almeno con una settimana di anticipo rispetto alle predette festività sempre tenendo conto che fino al compimento