Trib. Potenza, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG 101/2015
TRA
AC ER, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Scavone.
OPPONENTE
E
AD CA, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Vito
Vertone;

OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PA TA ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n.
977/14 emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'architetto AD RL, della somma di euro
9.105,42 oltre interessi e spese, a titolo di compenso maturato per l'attività di progettazione avente ad oggetto la “Riqualificazione ed ampliamento di due edifici per ristorazione agrituristica e lavorazione miele” siti in agro di Pignola alla C.da Campo di Giorgio, distinti in catasto al Fl 7, p.lle 14-15-105-210-
740-742
In particolare, l'opponente ha dedotto :
pagina 1 di 11
-che nel mese di ottobre dell'anno 2005, l'architetto AD RL le aveva proposto di presentare domanda di contributo previsto dal bando approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 2515 del 07.12.2005 e riguardante investimenti, nelle aziende agricole, finalizzati alla promozione e incentivazione dell'attività Agrituristica;

-che il professionista nell'occasione le aveva garantito di attivarsi per porre in essere tutto quanto necessario per il raggiungimento del predetto contributo senza, però, ricevere alcun conferimento di incarico di redigere il progetto per cui ha chiesto l'ingiunzione delle spettanze;

-che avevano concordato verbalmente il compenso complessivo per le prestazioni che il professionista avrebbe dovuto svolgere pari a €. 1.000,00 oltre a €. 1.000,00 all'esito dell'effettivo finanziamento della pratica;

-che lei aveva versato la somma di euro 1000,00 come concordato a mezzo bonifico bancario, come da ricevuta depositata agli atti e da fattura n. 13 del
29.09.2006 quietanzata;

-che il termine previsto dal predetto bando (del 13.03.2006) per la presentazione delle istanze era stato prorogato dalla Regione Basilicata
13.04.2006;

-che entro tale scadenza doveva essere presentato almeno il Nulla Osta
Paesaggistico, mentre la D.I.A. o il Permesso a Costruire poteva essere presentato nei successivi 60 giorni e comunque non oltre il 12.06.2006;

-che l'architetto AD aveva predisposto il progetto di riqualificazione dell'edificio rurale lei aveva presentato al Comune di Pignola, in data 11 aprile 2006, denuncia di inizio di attività e contestualmente alla detta denuncia il professionista aveva asseverato che le opere comportavano modifiche di immobile sottoposto a vincolo paesaggistico senza però aver preventivamente ottenuto il Nulla -Osta ai sensi della L.R. 50/93 della Regione Basilicata;

-che il Comune di Pignola verificata l'assenza della predetta autorizzazione, in data 14.04.2006, l'aveva diffidata a non iniziare i lavori;

pagina 2 di 11
-che la Regione Basilicata aveva rilasciato il predetto Nulla Osta soltanto in data 28.06.2006 e, quindi, oltre quindi il termine ultimo previsto dal Bando e fissato per il 13.04.2006;

-che ciò ha comportato il rigetto della domanda di contributo e l'esclusione dalla approvazione della graduatoria definitiva deliberata dalla Regione
Basilicata in data 14.05.2007 per carenza del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere edili.
Alla luce di ciò l'opponente ha contestato:
1) di avere conferito l'incarico al professionista di espletare le attività per cui è ingiunzione;

2) l'entità dell'importo richiesto dall'opposto perché mai pattuito e in ogni caso lei ha già versato euro 1000,00, somma che comunque andrebbe eventualmente decurtata da quella pretesa;

3) l'esecuzione delle prestazioni in ordine alle quali è stato chiesto il pagamento.
L'opponente ha inoltre proposto domanda riconvenzionale deducendo che la grave negligenza e parzialità con cui l'opposto ha eseguito la prestazione professionale le ha causato dei danni patrimoniali essendo stata costretta ad affrontare la spesa di €. 1.000,00 per l'accatastamento dei locali condotti in affitto nonché €. 6.000,00 per aver cessato l'attività di allevamento ovili negli stessi locale in attesa dell'accoglimento del contributo richiesto. Pertanto, il danno sofferto secondo l'opponente sarebbe quantificabile in non meno di euro
7.000,00, di cui euro 1.000,00 per danno emergente ed euro 6.000,00 per lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione.
AD RL ha contestato la ricostruzione della vicenda fornita dall'opponente sostenendo di avere ricevuto l'incarico nel mese di ottobre/novembre 2005;
che tale incarico aveva ad oggetto esclusivamente la progettazione per la riqualificazione e l'ampliamento di due edifici per ristorazione agrituristica e lavorazione miele e di non avere mai garantito
l'accesso ai contributi pubblici, circostanza questa ribadita anche nel corso
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dell'interrogatorio formale;
che ha espletato l'opera professionale commissionata redigendo gli atti tecnici e/o amministrativi facendo ottenere alla PA il rilascio delle autorizzazioni e i nulla osta necessari alla sua attività.
Inoltre, secondo l'AD, la domanda inoltrata dalla committente alla
Regione Basilicata, allo scopo di ottenere contributi economici, è stata dalla stessa autonomamente proposta esulando tale ultima attività amministrativa dall'incarico ricevuto e non rientrante quindi nelle sue competenze professionali.
La parte opposta ha, quindi concluso, per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale
Tanto premesso, si rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'articolo 645 c.p.c. risulta formulata nel rispetto del termine di cui all'articolo 641 c.p.c. .
Quanto al merito, premesso che il presente giudizio ha ad oggetto l'esecuzione del
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