Trib. Potenza, sentenza 20/03/2024, n. 26
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Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 709/2013 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria
per responsabilità sanitaria e vertente
FRA
NT IA NN, rappresentata e difesa dall'avv. Demetrio Ricciardone e
dall'avv. Serena Ricciardone in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e
domiciliata presso lo studio dell'avv. Donato Mancusi;
- ATTORE -
E
IRCCS - CR (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Centro di
Riferimento Oncologico di Basilicata) in persona del rappresentante legale;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della
instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
1
dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova
formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la
concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente
che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 1-7-2013
NT IA NN agiva in giudizio nei confronti dell'IRCCS - CR di
Rionero in Vulture al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale subito a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e
negligenza dell'equipe medica, che si erano verificate all'esito dell'intervento del
13-2-2009 di sostituzione di protesi ed espansione con protesi definitiva a destra,
oltre mastopessi della mammella sinistra, dell'intervento del 17-4-2011 di
mastectomia niple sparing sinistra preventiva, inserimento di protesi, revisione
del solco mammario della mammella destra e dell'intervento del 6-6-2011 di
rimozione di protesi, toilette chirurgica e posizionamento di espansore cutaneo cui
era stata sottoposta presso il reparto di Chirurgia plastica dell'IRCCS - CR di
Rionero in Vulture.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in seguito a diagnosi di carcinoma duttale di 2° grado resa all'esito della
procedura di ago aspirato effettuata in data 8-4-2008 presso l'Ospedale di Eboli,
in data 7-5-2008 era stata ricoverata presso il reparto di Chirurgia senologica
dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove, effettuata biopsia su nodulo QSE, era
stata sottoposta a mastectomia radicale destra con linfoadenectomia ascellare
totale fino al terzo livello, nel rispetto dei muscoli, e a posizionamento di
espansore sottomuscolare nella parte toracica destra e, successivamente, era stata
dimessa in data 15-5-2008 con prescrizione di chemioterapia a cicli, ogni ventuno
2
giorni, a partire dal 18-6-2008;
- in data 12-2-2009 era stata ricoverata al CR di Rionero in Vulture dove, al
fine di rendere definitivo il precedente intervento subito, era stata sottoposta ad
intervento di sostituzione della protesi ed espansione con protesi definitiva a
destra, oltre mastopessi della mammella sinistra;
- l'operazione era stata eseguita in data 13-2-2009 senza che le venisse fornita
alcuna preventiva informazione e in assenza di appropriati colloqui all'esito della
sola sottoscrizione di modulo dattilografato precostituito di consenso e in data 16-
2-2009 era stata dimessa;
- a causa di errore inescusabile di tecnica di chirurgia plastica, dopo qualche mese
dall'intervento, aveva notato l'asimmetria delle mammelle per posizione molto
alta del “c.a.c.”, oltre 4+1/2-5 centimetri sopra il solco sottomammario;
- in data 13-7-2009 presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona
era stato esaminato il frammento di 5 centimetri asportato dal cavo ascellare
destro per sospetta recidiva ascellare di carcinoma con diagnosi di metastasi
linfonodale da carcinoma scarsamente differenziato con estese aree di necrosi
intratumorale compatibile, con la storia clinica, con origine dalla mammella e
nella stessa giornata era stata operata e poi dimessa dopo due giorni con la
prescrizione di venticinque sedute di radioterapia e sei mesi di chemioterapia (da
agosto 2009 a gennaio 2010);
- a seguito di test BRCA1 con esito positivo e consulenza in I.S.T., centro tumori
ereditari di Genova, in data 17-4-2011 era stata ricoverata presso il CR di
Rionero in Vulture, dove era stata sottoposta ad intervento di mastectomia niple
sparing sinistra “preventiva” con inserimento di protesi e revisione del solco
mammario della mammella destra;
era stata dimessa in data 26-5-2011 con
diagnosi di fibrosi e adenosi mammella sinistra;
- dopo qualche giorno dall'intervento alla mammella sinistra, avendo notato la
3
fuoriuscita di scarsa sierosità chiara dalla breccia operatoria, aveva informato i
sanitari del CR, i quali l'avevano rassicurata, affermando che la breccia
chirurgica era del tutto guarita e che la sierosità consisteva soltanto in “un po' di
fibrina”;
- inoltre, aveva informato i sanitari dell'asimmetria tra i due lati e la diversa
grandezza delle mammelle, oltre al fatto che la mammella sinistra era piccola,
verticalizzata e con un vuoto a livello dello sterno e gli stessi le avevano risposto
che sarebbe stata necessaria una consulenza neuropsichiatrica e che, a fronte delle
conseguenze possibili della sua patologia, le sue riflessioni non potevano essere
considerate;
- poiché la ferita chirurgica continuava a secernere e si evidenziava una piccola
apertura di circa un centimetro attraverso la quale si intravedeva del tessuto
biancastro, in data 6-6-2011 si era recata al CR per “estrusione protesi
mammaria sinistra” e, a fronte di diagnosi di fistola con deiscenza della breccia
operatoria, esposizione della protesi con area perilesionale eritematosa, erano state
praticati la rimozione protesi, la toilette chirurgica e il posizionamento di
espansore cutaneo;
era stata dimessa in data 14-6-2011;
- in data 30-6-2011 era stato reso noto l'esito dell'esame istologico: materiale in
esame: cicatrice di cute in pregressa mastectomia sinistra preventiva. Diagnosi
istologica: epidermide con ulcerazione sede di flogosi cronica ed acuta ed esiti
flogistici post-chirurgici con granulomi bioptici;
- dopo gli interventi risultava una asimmetria delle due mammelle: a destra,
nonostante il tempo trascorso, l'impianto appariva sollevato, duro, anelastico,
diverso nella forma e nel profilo rispetto al contro laterale, senza areola e senza
capezzolo;
a sinistra era presente l'espansore non ancora sostituito da protesi
definitiva;
appariva in modo notevole l'anisomastia tra la mammella destra
protesizzata e la sinistra con espansore, sempre segnalata ai sanitari, ma ignorata.
4
La cute che sovrastava l'espansore appariva rugosa alla palpazione come per
reazione tissutale, contribuendo a dare pessimo aspetto alle pseudo-mammelle;
- l'evoluzione negativa della ricostruzione dopo la mastectomia radicale bilaterale
era dovuta a incongrua terapia, ai comportamenti negligenti e superficiali dei
sanitari del reparto di Chirurgia plastica del CR di Rionero in Vulture:
sussisteva, infatti, il nesso causale tra tali comportamenti e i risultati del tutto
peggiorativi susseguenti agli interventi chirurgici;
- la condizione obiettiva di asimmetria e, in particolare, il vuoto a livello sternale
non poteva essere ricondotto, come affermato dai sanitari, ad una caratteristica
congenita, dal momento che tale circostanza non era mai stata segnalata nella sua
storia clinica;
- le suddette conseguenze lesive degli interventi erano riconducibili alla condotta
negligente dei sanitari del reparto di Chirurgia plastica, che non avevano eseguito
le procedure con la diligenza particolarmente qualificata che si richiede per
l'esecuzione di tali prestazioni: non avevano tenuto in considerazione le
condizioni generali, le condizioni della mammella contro laterale per stabilire il
tipo di tecnica operatoria da utilizzare (se preferire, previa espansione, l'uso di
protesi o se procedere con innesti successivi e ripetuti di grasso) e non avevano
considerato neppure le caratteristiche delle mammelle amputate né se fosse in
corso radioterapia o se la stessa sarebbe stata necessaria nel breve termine;
- in particolare, i sanitari avevano omesso di considerare l'incompatibilità tra
l'applicazione della radioterapia e l'applicazione di un espansore, oltre ad errare
nella mancata o scorretta misurazione della distanza con l'areola;
- inoltre, i sanitari avevano trattato superficialmente la complicanza della breccia
operatoria, che, se trattata al momento della sua segnalazione quando non era
ancora presente l'infezione, avrebbe consentito probabilmente di porvi rimedio
con punti aggiuntivi e terapia antibiotica o con lo stimolo della cicatrizzazione,
5
senza dover ricorrere al successivo intervento chirurgico di rimozione della
protesi;
- la sottoposizione in data 13-2-2009 all'intervento di sostituzione della protesi ed
espansione con protesi definitiva a destra, senza preventiva informazione e con
sottoscrizione di un modulo generico prestampato di consenso, le aveva causato
un pregiudizio di natura esistenziale, in quanto l'aveva privata del diritto di
scegliere consapevolmente, poiché non era stata verificata la sua disponibilità a
sottoporsi a successivi interventi di rimodellamento né le erano state fornite
compiute informazioni sulle protesi da utilizzare né sul profilo adatto al suo
complesso somatico;
- la condizione attuale comportava ulteriori ricoveri ed interventi per sostituire la
protesi della mammella destra, bilanciarla e armonizzarla con quella da applicare
in sostituzione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 709/2013 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria
per responsabilità sanitaria e vertente
FRA
NT IA NN, rappresentata e difesa dall'avv. Demetrio Ricciardone e
dall'avv. Serena Ricciardone in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e
domiciliata presso lo studio dell'avv. Donato Mancusi;
- ATTORE -
E
IRCCS - CR (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Centro di
Riferimento Oncologico di Basilicata) in persona del rappresentante legale;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della
instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
1
dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova
formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la
concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente
che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 1-7-2013
NT IA NN agiva in giudizio nei confronti dell'IRCCS - CR di
Rionero in Vulture al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale subito a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e
negligenza dell'equipe medica, che si erano verificate all'esito dell'intervento del
13-2-2009 di sostituzione di protesi ed espansione con protesi definitiva a destra,
oltre mastopessi della mammella sinistra, dell'intervento del 17-4-2011 di
mastectomia niple sparing sinistra preventiva, inserimento di protesi, revisione
del solco mammario della mammella destra e dell'intervento del 6-6-2011 di
rimozione di protesi, toilette chirurgica e posizionamento di espansore cutaneo cui
era stata sottoposta presso il reparto di Chirurgia plastica dell'IRCCS - CR di
Rionero in Vulture.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in seguito a diagnosi di carcinoma duttale di 2° grado resa all'esito della
procedura di ago aspirato effettuata in data 8-4-2008 presso l'Ospedale di Eboli,
in data 7-5-2008 era stata ricoverata presso il reparto di Chirurgia senologica
dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove, effettuata biopsia su nodulo QSE, era
stata sottoposta a mastectomia radicale destra con linfoadenectomia ascellare
totale fino al terzo livello, nel rispetto dei muscoli, e a posizionamento di
espansore sottomuscolare nella parte toracica destra e, successivamente, era stata
dimessa in data 15-5-2008 con prescrizione di chemioterapia a cicli, ogni ventuno
2
giorni, a partire dal 18-6-2008;
- in data 12-2-2009 era stata ricoverata al CR di Rionero in Vulture dove, al
fine di rendere definitivo il precedente intervento subito, era stata sottoposta ad
intervento di sostituzione della protesi ed espansione con protesi definitiva a
destra, oltre mastopessi della mammella sinistra;
- l'operazione era stata eseguita in data 13-2-2009 senza che le venisse fornita
alcuna preventiva informazione e in assenza di appropriati colloqui all'esito della
sola sottoscrizione di modulo dattilografato precostituito di consenso e in data 16-
2-2009 era stata dimessa;
- a causa di errore inescusabile di tecnica di chirurgia plastica, dopo qualche mese
dall'intervento, aveva notato l'asimmetria delle mammelle per posizione molto
alta del “c.a.c.”, oltre 4+1/2-5 centimetri sopra il solco sottomammario;
- in data 13-7-2009 presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona
era stato esaminato il frammento di 5 centimetri asportato dal cavo ascellare
destro per sospetta recidiva ascellare di carcinoma con diagnosi di metastasi
linfonodale da carcinoma scarsamente differenziato con estese aree di necrosi
intratumorale compatibile, con la storia clinica, con origine dalla mammella e
nella stessa giornata era stata operata e poi dimessa dopo due giorni con la
prescrizione di venticinque sedute di radioterapia e sei mesi di chemioterapia (da
agosto 2009 a gennaio 2010);
- a seguito di test BRCA1 con esito positivo e consulenza in I.S.T., centro tumori
ereditari di Genova, in data 17-4-2011 era stata ricoverata presso il CR di
Rionero in Vulture, dove era stata sottoposta ad intervento di mastectomia niple
sparing sinistra “preventiva” con inserimento di protesi e revisione del solco
mammario della mammella destra;
era stata dimessa in data 26-5-2011 con
diagnosi di fibrosi e adenosi mammella sinistra;
- dopo qualche giorno dall'intervento alla mammella sinistra, avendo notato la
3
fuoriuscita di scarsa sierosità chiara dalla breccia operatoria, aveva informato i
sanitari del CR, i quali l'avevano rassicurata, affermando che la breccia
chirurgica era del tutto guarita e che la sierosità consisteva soltanto in “un po' di
fibrina”;
- inoltre, aveva informato i sanitari dell'asimmetria tra i due lati e la diversa
grandezza delle mammelle, oltre al fatto che la mammella sinistra era piccola,
verticalizzata e con un vuoto a livello dello sterno e gli stessi le avevano risposto
che sarebbe stata necessaria una consulenza neuropsichiatrica e che, a fronte delle
conseguenze possibili della sua patologia, le sue riflessioni non potevano essere
considerate;
- poiché la ferita chirurgica continuava a secernere e si evidenziava una piccola
apertura di circa un centimetro attraverso la quale si intravedeva del tessuto
biancastro, in data 6-6-2011 si era recata al CR per “estrusione protesi
mammaria sinistra” e, a fronte di diagnosi di fistola con deiscenza della breccia
operatoria, esposizione della protesi con area perilesionale eritematosa, erano state
praticati la rimozione protesi, la toilette chirurgica e il posizionamento di
espansore cutaneo;
era stata dimessa in data 14-6-2011;
- in data 30-6-2011 era stato reso noto l'esito dell'esame istologico: materiale in
esame: cicatrice di cute in pregressa mastectomia sinistra preventiva. Diagnosi
istologica: epidermide con ulcerazione sede di flogosi cronica ed acuta ed esiti
flogistici post-chirurgici con granulomi bioptici;
- dopo gli interventi risultava una asimmetria delle due mammelle: a destra,
nonostante il tempo trascorso, l'impianto appariva sollevato, duro, anelastico,
diverso nella forma e nel profilo rispetto al contro laterale, senza areola e senza
capezzolo;
a sinistra era presente l'espansore non ancora sostituito da protesi
definitiva;
appariva in modo notevole l'anisomastia tra la mammella destra
protesizzata e la sinistra con espansore, sempre segnalata ai sanitari, ma ignorata.
4
La cute che sovrastava l'espansore appariva rugosa alla palpazione come per
reazione tissutale, contribuendo a dare pessimo aspetto alle pseudo-mammelle;
- l'evoluzione negativa della ricostruzione dopo la mastectomia radicale bilaterale
era dovuta a incongrua terapia, ai comportamenti negligenti e superficiali dei
sanitari del reparto di Chirurgia plastica del CR di Rionero in Vulture:
sussisteva, infatti, il nesso causale tra tali comportamenti e i risultati del tutto
peggiorativi susseguenti agli interventi chirurgici;
- la condizione obiettiva di asimmetria e, in particolare, il vuoto a livello sternale
non poteva essere ricondotto, come affermato dai sanitari, ad una caratteristica
congenita, dal momento che tale circostanza non era mai stata segnalata nella sua
storia clinica;
- le suddette conseguenze lesive degli interventi erano riconducibili alla condotta
negligente dei sanitari del reparto di Chirurgia plastica, che non avevano eseguito
le procedure con la diligenza particolarmente qualificata che si richiede per
l'esecuzione di tali prestazioni: non avevano tenuto in considerazione le
condizioni generali, le condizioni della mammella contro laterale per stabilire il
tipo di tecnica operatoria da utilizzare (se preferire, previa espansione, l'uso di
protesi o se procedere con innesti successivi e ripetuti di grasso) e non avevano
considerato neppure le caratteristiche delle mammelle amputate né se fosse in
corso radioterapia o se la stessa sarebbe stata necessaria nel breve termine;
- in particolare, i sanitari avevano omesso di considerare l'incompatibilità tra
l'applicazione della radioterapia e l'applicazione di un espansore, oltre ad errare
nella mancata o scorretta misurazione della distanza con l'areola;
- inoltre, i sanitari avevano trattato superficialmente la complicanza della breccia
operatoria, che, se trattata al momento della sua segnalazione quando non era
ancora presente l'infezione, avrebbe consentito probabilmente di porvi rimedio
con punti aggiuntivi e terapia antibiotica o con lo stimolo della cicatrizzazione,
5
senza dover ricorrere al successivo intervento chirurgico di rimozione della
protesi;
- la sottoposizione in data 13-2-2009 all'intervento di sostituzione della protesi ed
espansione con protesi definitiva a destra, senza preventiva informazione e con
sottoscrizione di un modulo generico prestampato di consenso, le aveva causato
un pregiudizio di natura esistenziale, in quanto l'aveva privata del diritto di
scegliere consapevolmente, poiché non era stata verificata la sua disponibilità a
sottoporsi a successivi interventi di rimodellamento né le erano state fornite
compiute informazioni sulle protesi da utilizzare né sul profilo adatto al suo
complesso somatico;
- la condizione attuale comportava ulteriori ricoveri ed interventi per sostituire la
protesi della mammella destra, bilanciarla e armonizzarla con quella da applicare
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