Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 105

TRIB Foggia
Sentenza
13 gennaio 2025
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TRIB Foggia
Sentenza
13 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 105
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 105
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 13.1.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 3794/2024 R.G.L. vertente
TRA
LI VI rappresentato e difeso dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto costituita con l'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 17.04.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2020, per 103 giornate, alle dipendenze della azienda agricola “San Massimo Srls”, e negli anni 2021 e 2022, rispettivamente per 102 giornate e 112 giornate, alle dipendenze della “Società agricola 2.0 srls” , ed ha censurato l'operato dell'Inps laddove ha ritenuto totalmente insussistente i suddetti rapporti di lavoro provvedendo alla cancellazione del suo nominativo dagli elenchi OTD in relazione alle predette giornate.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il suo diritto al riconoscimento, come periodi utili a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate in ricorso e, per l'effetto, di condannare l'Inps a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi contributivi, con condanna dell'Inps alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.

2.Costituitosi tempestivamente in giudizio, l'Inps ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati) e ne ha chiesto il rigetto.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****

3. Deve, preliminarmente, darsi atto che il ricorrente ha documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro.
Tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970
, conv. con modifiche nella L. 83/1970. In ogni caso, il ricorso giudiziario risulta depositato nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.

4.Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche
mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9
) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall' odierno ricorrente, che ne era gravato.
Tanto premesso, si osserva che l'Inps ha depositato i verbali ispettivi relativi ad entrambe le ditte asserite datrici di lavoro del ricorrente. Dalle attività ispettive, volte alla verifica del regolare svolgimento del rapporto di lavoro e la relativa congruità della manodopera occupata, è emersa la natura virtuale delle suddette aziende e la natura fittizia dei rapporti di lavoro denunciati, fra i quali quello oggetto del presente accertamento.
Ed invero, gli accertamenti espletati hanno riguardato contestualmente l'azienda agricola “San
Massimo srls”, per la quale è stato redatto verbale di accertamento ispettivo n. 2023003490/DDL del 18.07.2023, riguardante il periodo compreso tra il 1.03.2018 e il 30.06.2023, e l'azienda agricola “Società Agricola 2.0 srls”, per la quale è stato redatto verbale di accertamento ispettivo n.
2022006444/DDL del 18.07.2023, riferito al periodo compreso tra il 1.04.2018 e il 30.06.2023, i cui tratti salienti sono qui ripercorsi:
- entrambi gli accertamenti muovono da una verifica amministrativa congiunta giacché, tra la “San
Massimo srls”, e la “Società Agricola 2.0 srls”, sussiste una evidente connessione determinata dalla
comune sede legale (via A. De Curtis, n.2 in Chieti) e dalla medesima gestione ammnistrativa, riconducibile alla persona di MI IO RI TO;

- quanto alla sede legale, la stessa è stata sottoposta a controllo ispettivo, in data 28.04.2023, che ha rilevato la sola presenza di un “rudere abbandonato” costituito dal solo piano terra (in passato occupata anche da cittadini extracomunitari), privo di insegne, campanelli e altre indicazioni riconducibili alle aziende agricole ispezionate;

-in pari data i verbalizzanti, hanno effettuato anche un controllo presso l'indirizzo delle unità locale delle aziende, entrambe ubicate a Campomarino - per la “Società San Massimo srls”, in Via dei
Grappoli, e per la “Società Agricola 2.0 srls”, in Via degli Acini- non rinvenendo, alcun ufficio o immobile;

-sulla fittizietà della sede legale della società (Via A. De Curtis n. 2, in Chieti) e sul luogo di esercizio dichiarato (Via dei Grappoli /via Degli Acini Snc, in Campomarino), si è espresso, con processo verbale di constatazione del 2.12.2021, il Nucleo Di Polizia Economica-Finanziaria della
Guardia di Finanza di Foggia che ha riscontrato che “l'intera Società Agricola 2.0 Srls è da considerarsi una società istituita solamente sotto il profilo cartolare”;

-quanto, poi, al socio e amministratore unico di entrambe le società, sig. MI IO RI
TO, i verbalizzanti hanno rilevato che quest'ultimo ha acquisito tale carica in data 17.11.2018, per la Società Agricola 2.0 srls”, subentrando a CE TO (responsabile legale dal 8.3.2018 al 17.11.2018), e in data 16.09.2019 per la Società agricola San Massimo s.r.l.s”, prima di proprietà della sig.ra PR NN;

-proprio al fine di acquisire informazioni sui rapporti di lavoro agricoli istaurati da entrambe le società, in data 5.05.2023, gli ispettori, hanno convocato, presso il Commissariato della Polizia di
Stato di San Severo, previa autorizzazione del G.I.P. del Tribunale di Foggia- Sez. Penale- il sig.
MI. Quest'ultimo in merito alla gestione della “Società Agricola 2.0” e al ruolo da lui ricoperto ha dichiarato: “Sono diventato socio unico ed amministratore unico della Società Agricola


2.0 nel novembre 2018 e da tale data questa società, almeno per quanto è a mia conoscenza, non ha mai svolto fino ad oggi alcuna attività aziendale, per cui non ha mai avuto esigenza di occupare lavoratori...”
ha poi aggiunto “.. Se dovesse risultare che questa società abbia svolto un'attività aziendale e se avesse pure fatto risultare di aver occupato lavoratori ciò non risponde affatto alla realtà”, e infine ha precisato che “Non so nulla di tutti questi lavoratori denunciati alle dipendenze della Società Agricola 2.0 a me intestata, sto apprendendo da voi in questo momento questi fatti e quindi di certo tutte tali persone non hanno
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