Trib. Napoli, sentenza 17/04/2024, n. 2015
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Testo completo
R.G. 12695/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12695/2023 R.G. LAVORO
TRA
GE OM n. a AVERSA (CE) il 16/09/1968 rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/10/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere impugnato in data
14.07.2023 tale presunto indebito INPS sulla prestazione di INV.CIV. n. 07056708 PER IL PERIODO
01/05/2019 al 31/07/2023 pari € 14.738,11. In particolare parte ricorrente deduce la irripetiblità delle somme percepite per intervenuta prescrizione, per genericità della motivazione posta a base del recupero e per assenza di dolo.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di “accertare e dichiarare l'inesistenza del presunto indebito di euro complessivo € 14.738,11 “quattordicimilasettecentotrentotto/11” relativo alla prestazione di INV. CIV.
n. 07056708 periodo 01.05.2019 al 31.07.2023;
- per l'effetto dichiarare la nullità della predetta missiva da parte dell'INPS di Aversa, nonché dell'intero procedimento di riscossione;
- accertare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme riportate nella missiva INPS;
- dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto
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Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato- attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
Cass. SU 18046/2010).
Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato che l'Inps ha comunicato all'istante la richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita sulla prestazione di invalidità civile nel periodo dall'1.5.2019 al 31.7.2023 senza indicare la motivazione del recupero e comunque oltre il termine di prescrizione quinquennale. La richiesta di restituzione è del 14.7.23 e l'indebito sarebbe risalente al 2019 quindi la prescrizione non può considerarsi spirata.
Va osservato che il ricorrente non ha minimamente documentato di avere diritto alla prestazione assistenziale né ha precisato l'ammontare delle somme eventualmente ricevute. Dunque, non ha provato i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, secondo il principio di cui alle SU della Cassazione 18046/2010. Dalla relazione depositata dall'Inps è infatti emerso che : “La Sig.ra CO con verbale 3930813506763 veniva riconosciuta invalida 100% con totale e permanente inabilità lavorativa da aprile 2019. In sede di domanda di riconoscimento di invalidità civile la ricorrente allegava in fase concessoria modello AP70 con la quale dichiarava di non aver alcun reddito e indicava per il coniuge, Sig. Di AZ AN [...], che il reddito per l'anno 2019 era pari a € 2.413,00. A seguito di visita di revisione del
28/02/2023, con verbale 3930953001789 la CO veniva riconosciuta da marzo 2023 invalida parziale al 75%, pertanto l'Ufficio ricostituiva la pensione della ricorrente in data 26/06/2023 al fine di cambiare la fascia di invalidità civile da totale a parziale. In sede di ricostituzione l'Ufficio constatava che i redditi del coniuge della CO difformi rispetto a quanto indicato nel modello AP70 collegato alla prima liquidazione della invalidità civile, pertanto procedeva ad inserire correttamente i dati riportati dalle Certificazioni
Uniche. L'inserimento di tali redditi ha fatto sì che è venuto meno il diritto alla maggiorazione ai sensi dell'art. 70 c. 6 legge 388/2000 pari a € 10,33 mese (ex 20.000 lire) e la maggiorazione sociale incrementata all'ex-milione ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020. Nel dettaglio il Sig. Di AZ AN ha percepito i seguenti redditi di lavoro dipendente (NON COMUNICATI ALL'ENTE PREVIDENZIALE”
Quanto poi alla rivendicata sanatoria di cui all'art 13 L 412/91, deve ritenersi che tale disciplina non sia applicabile alla materia dell'invalidità civile (cfr. Cass. 6610/2005, 7048/2006, 1446/2008).
Sulla questione della ripetibilità dei ratei di provvidenze per invalidi civili illegittimamente corrisposti è necessario preliminarmente richiamare alcuni principi generali, indispensabili ai fini della soluzione della controversia. Come affermato dalla S.C., nella sentenza n. 6610 del 29 marzo 2005, le prestazioni assistenziali agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di
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conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione rivestono natura meramente ricognitiva, finalizzata all'attuazione dei rapporti obbligatori
(cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti
c.d. di concessione, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i c.d. atti di