Trib. Napoli, sentenza 17/06/2024, n. 4544

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 17/06/2024, n. 4544
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4544
Data del deposito : 17 giugno 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa M G M, all' udienza del 17.6.2024 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7715/2023
Tra
, nata a Napoli il 31.01.1986, ivi residente via Giuseppe Buonocore Parte_1
22, CF: , rappresentat a e difes a, congiuntamente e disgiuntamente C.F._1 giusta procura in calce a l presente atto, dall'Avv. P O C.F.: C.F._2
, e dall'Avv. P F A, C.F.: , e con gli
[...] CodiceFiscale_3
stessi elett.te domiciliat a presso il loro studio in Napoli al Corso G. Garibaldi n. 62
RICORRENTE
CONTRO
– c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore, sig. CP_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via E Nicolardi n. 5 presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. A V che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. M R
(c.f. ) CodiceFiscale_4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.4.2023 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- Di aver lavorato per la resistente, senza regolare inquadramento, dal 9.12.18 al
31.8.19 e dal 1.11.2020 al 31.8.2022 presso gli uffici di Napoli siti alla Piazza
Garibaldi n. 3, piano 6, scala B;

- Di aver prestato il proprio lavoro, in regime di subordinazione, sotto la direzione e il coordinamento del sig. , osservando il seguente orario: dal lunedì Controparte_2
al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con pausa pranzo dalla 13:00 alle 14:00;

- Di aver svolto mansioni di impiegata addetta alla segreteria, curando la raccolta e la conservazione dei documenti, fornendo consulenze per prestiti e cessioni del quinto dello stipendio, ovvero mansioni ricomprese nel livello 4 della classificazione professionale prevista dal C.C.N.L. settore Commercio, ritenuto applicabile al rapporto de quo;

- Di aver ricevuto una retribuzione forfettaria di € 600,00 mensili;

- Di non aver goduto di ferie nel primo periodo e di aver goduto di due settimane nel mese di agosto nel secondo periodo;

- Di non aver ricevuto 13esima, 14esima e TFR;

- Che il rapporto cessava il 31.12.2022 attesa la mancata regolarizzazione dello stesso, risultando vani i tentativi di bonaria definizione della vertenza.
Deduceva, inoltre, la mancata regolarizzazione contributiva, deducendo altresì le disposizioni previste dal CCNL richiamato. Assumeva, infine, di essere creditrice della complessiva somma di € 40.424,93, di cui € 3.967,27 per il T.F.R.
Concludeva: “a) accertare che tra la sig.ra ed è intercorso Parte_1 Controparte_1
un rapporto di lavoro subordinato, full time, a tempo indeterminato dal 9.12.2018 al
31.08.2019 e dall'1.11.2020 al 31.08.2022 con le mansioni indicate nel livello 4 disciplinato dal C.C.N.L. settore Commercio;
b) condannare in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. a versare all' e all' i contributi determinati, in relazione al precedente CP_3 CP_4

punto a), limitatamente a quelli non prescritti nonché a risarcire parte ricorrente del danno causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza;
c) condannare al pagamento in favore della sig.ra della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 40.424,93, di cui € 34.249,42 per differenze retributive (compresa tredicesima e quattordicesima mensilità non percepite) € 2.208,24 per ferie e permessi ed

€ 3.967,27 per il T.F.R., il tutto come risultante dagli allegati conteggi e che costituiscono parte integrante dello stesso o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a., c.p.a.
e spese generali da distrarsi in favore dell'avv. P O e dell'Avv. P
F A, procuratori antistatari e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva la resistente CP_1
deducendo:
- In via preliminare, la nullità del ricorso introduttivo per mancanza degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c., nonché per la genericità dello stesso;

- Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere un'impresa immobiliare che si occupa dell'acquisto di terreni, costruzione, trasformazione e ristrutturazione immobiliari, con sede legale a Cuneo alla Via Silvio Pellico n. 1 e sede operativa a Roma a Via Luigi Volpicelli n. 10 e di non aver avuto mai alcun ufficio o sede operativa a Napoli;

- Che il sig. , oltre che amministratore della resistente, fosse anche un agente CP_2
e collaboratore di mediazione creditizia iscritto all'OAM;

- Che tale attività fosse svolta nell'ufficio di Napoli, alla Piazza Garibaldi n. 3;

- Che la ricorrente svolgeva solo attività segnalatrice, ovvero procacciatrice, in favore del sig. e di altri mediatori creditizi, occupandosi di segnalare potenziali CP_2
clienti e che a tale attività comportava il versamento, in favore della ricorrente, ogni due o tre mesi, delle provvigioni sulle pratiche definite;

- Che tale attività avveniva attraverso la consegna di copia della documentazione reddituale del clienti interessati, oppure attraverso l'accompagnamento degli stessi presso l'ufficio del sig. . CP_2
Contestava la genericità dei conteggi. Concludeva: “1. In via preliminare, per le ragioni sopra esposte, dichiarare nullo ed inammissibile il ricorso introduttivo;

2. Nel merito, rigettare la domanda per difetto/carenza di legittimazione passiva della resistente e, CP_1

comunque, per infondatezza in fatto ed in diritto della domanda rivolta in suo danno;
3.

Condannare la ricorrente al risarcimento del danno in favore della resistente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;

4. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.

Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 17.6.2024 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte resistente, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema
Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93;
n. 14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la
questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una immediata ed esauriente difesa, ed a consentire al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
Sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente. Invero, dalla visura storica versata in atti è emerso che sino al 15.1.2015 (data iscrizione 22.1.2015) la sede della resistente fosse proprio in Napoli alla Piazza Garibaldi n.

3. Inoltre, tre testi su quattro hanno confermato che
a tutt'oggi sono presenti, tanto fuori dall'ufficio, quanto sul citofono dello stabile, riferimenti all' CP_1
Nel merito il ricorso è infondato.
La ricorrente agiva in giudizio nei confronti della resistente assumendo di aver lavorato, con vincolo di subordinazione e senza regolare inquadramento, alle dipendenze della stessa per
i periodi dedotti in ricorso, assumendo pertanto di essere creditrice del complessivo importo di € 40.424,93.
In ordine ai rapporti di lavoro a “nero” giova premettere che, come da giurisprudenza consolidata, la mancata regolarizzazione del lavoratore non assolve il datore di lavoro dal rispetto di tutti i diritti spettanti al lavoratore regolarmente inquadrato, tra cui una retribuzione commisurata al lavoro prestato, secondo rispettivo inquadramento nel CCNL di categoria, ferie, permessi, contributi previdenziali, 13esima e TFR. In mancanza di un contratto di lavoro regolare, ovvero di un contratto “scritto” su cui il lavoratore possa fondare la propria pretesa, la sussistenza del rapporto di lavoro a nero andrà provata in base alla regola generale dettata dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, sulla parte ricorrente grava l'onere di allegare
e provare i fatti costitutivi posti a fondamento del proprio diritto. In altri termini, il lavoratore
è onerato di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro a nero, e solo in seguito all'accertamento, potrà ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le voci che non gli sono state regolarmente corrisposte nel corso del rapporto. La soluzione della controversia, dunque, presuppone l'analisi di quegli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato. È opportuno dunque richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94,
n. 7374;
Cass. lav. 9.6.94, n. 5590;
Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav.
19.11.98, n. 11711;
Cass., lav., 18.06.98, n. 6114;
Cass., lav., 04.03.98, 2370;
Cass. lav.
26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore
o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;

vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
L'incidenza di tali indici nel rapporto oggetto del presente giudizio va valutata alla luce delle risultanze istruttorie.
Il teste di parte ricorrente, , riferiva: “INDIFFERENTE. Conosco la Testimone_1 Pt_1
da molto tempo. Abitiamo vicini. Ci frequentiamo abitualmente. A.D.R.: ora lavora Per_1
in un call center. In passato so che lavorò per . Talvolta la accompagnavo a lavoro CP_1
poiché lavoravo al C.so La accompagnavo a piazza Garibaldi ma non ricordo il Per_2
numero. Ciò avveniva agli inizi del 2019 e lo ricordo perché mi dovevo sposare. Lavorò anche in un altro periodo, per circa un anno e mezzo, fino al 2022, terminando in agosto.
Qualche volta la andavo a prendere e salivo sopra in attesa che finisse e vedevo altre impiegate lavorare e talvolta vedevo anche il legale rappresentante. Vedevo la fare Pt_1
fotocopie e vedevo una scrivania sulla quale erano poggiate delle carte. So che veniva pagata con bonifici sulla postpay. La lavorò per per due periodi distinti, il Pt_1 CP_1
primo di circa 6 mesi fino ad agosto 2019, il secondo per circa un anno e mezzo fino ad agosto 2022. Non so dire se godette di ferie. Mi disse di non aver avuto tredicesima, quattordicesima e tfr. Non so dire perché, insoddisfatta da un punto di vista retributivo alla cessazione del rapporto nel 2019, abbia poi deciso nel 2020 di riprendere a lavorare per la stessa società. So che nel 2022 si dimise perché voleva essere regolarizzata e la società non voleva. Se non sbaglio, diede il preavviso. Mi diceva di fare la segretaria della società convenuta. Quando sono salito a prendere la e sul citofono esterno al palazzo e sul Pt_1
e sul tappetino della porta d'ingresso vi era la scritta Assicentro. Si saliva, se Parte_2 non erro, al sesto piano, sulla destra usciti dall'ascensore c'era la porta d'ingresso. All'ingresso c'era una sorta di reception, senza addetti, almeno non mi risultano. Sulla destra
c'era una sala d'attesa su cui si aprivano due porte. Nella stanza dove stavano le postazioni delle lavoranti c'erano la fotocopiatrice e la postazione della . Una delle porte che si Pt_1 apriva nella sala d'attesa c'era un corridoio su cui si aprivano tre porte, entrando nel corridoio, in fondo a destra, c'era la stanza dove lavorava anche la insieme ad altre 4 Pt_1
o 5 persone che io vedevo regolarmente a lavoro. Nel primo periodo di lavoro della Pt_1 sono salito 7 o 8 volte, nel secondo 2 o 3 volte. Dall'ingresso non si vedeva la postazione della . In genere aspettavo in sala d'attesa e talvolta la mi offriva il caffè Pt_1 Pt_1
facendolo in una stanzetta che si affacciava sul corridoio sopra descritto. Nel 2018 2019 lavoravo nel bar P di C.so Lucci dalle 9 alle 17/17.30 tutti i giorni, il sabato mezza giornata. Nel secondo periodo ero disoccupato ma la accompagnavo ugualmente.
Accompagnavo la a fare il prelievo al bancomat e vedevo dall'estratto conto il bonifico Pt_1
ricevuto. A volte il bonifico leggevo che era a nome del titolare, il sig. ma non so il CP_2
cognome. Chiarisco gli unici bonifici che ho visto erano a nome del sig. . Lasciavo CP_2
la la mattina alle 8.45 e quando la riprendevo erano dopo le 17.30. So dalla che Pt_1 Pt_1
l si occupava di finanziamenti e la collaborava per queste attività”. CP_1 Pt_1
Il teste di parte resistente, , riferiva: “INDIFFERENTE. Sono un libero Tes_2 professionista ed ho una stanza in fitto nell'appartamento occupato dall' in Piazza CP_1
Garibaldi, sotto Kappaò, da circa 6 anni. A.D.R.: Ho una società di mediazione creditizia e ho visto talvolta la nell'Immobile. L'ufficio è al sesto piano uscendo dall'ascensore lato Pt_1 destro. C'è la scritta Assiecentro sul tappetino, sul citofono esterno e sulla porta ci sono diverse scritte tra le quali anche . All'ingresso c'è un front office, sulla destra ci CP_1
sono delle panche, una porta della stanza con le panche da sul corridoio sul quale si aprono tre porte, una delle quali da accesso alla mia stanza. In fondo a tutto c'è la cucina. Di fronte alla mia stanza c'è un'altra stanza con una scrivania. A fianco alla mia stanza ce n'è un'altra dove lavora . Su sollecitazione del Giudice il teste chiarisce che: il teste rappresenta CP_2 che l'ufficio è composto da 4 stanze e una cucina e un bagno. Io pago l'affitto ad CP_5
. Non mi sono mai servito della . La non lavorava per alcuno. So che
[...] Pt_1 Pt_1
era una segnalatrice di pratiche per Oropallo. Veniva ogni tanto, circa una volta a settimana.
L'ho vista talvolta al mattino e talvolta al pomeriggio e si tratteneva per discutere delle pratiche che aveva. Il sig. è un mediatore creditizio. Assicentro è una società CP_2
immobiliare. Non so se abbia interessi o legami con . La portava CP_2 CP_1 Pt_1
ad pratiche finanziarie e talvolta chiedeva a me di curarle, perciò so riferire CP_2 CP_2 che si trattava di pratiche di finanziamenti. Ho un regolare contratto di locazione presso i locali di ”. CP_1
Il teste di parte ricorrente, , riferiva: “Sono la sorella di Testimone_3 Persona_3
Mia sorella gestisce pratiche finanziarie. Lo fa dal 2019 e ha iniziato col signore presente in aula (la teste indica il legale rappresentante della convenuta) Mia sorella è autonoma.
Inizialmente fu diretta da per circa sei sette mesi. Già da allora curava Controparte_2
pratiche finanziarie. Andava dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, con pausa pranzo dalle 13 alle 14.30. Ella così mi riferiva. Spesso quando finivo di lavorare la andavo a trovare, vi andavo anche con la mia cagnolina. Andavo verso le 17.30 e aspettavo mia sorella in sala
d'attesa. Mia sorella lavorò per nel 2019 per 6-7 mesi e poi dal 2020 al 2022, CP_2 agosto Conosco bene l'immobile destinato a studio. Era indicata la dizione ASSICENTRO sul citofono esterno, sul campanello interno e sul tappetino. Oltre c'erano 6-7 CP_2
persone allo studio, tutte donne. Non conosco ma confermo che nei periodi in Tes_2
cui mia sorella lavorò vi erano allo studio solo donne. Mia sorella aveva una sua postazione: nel corridoio sulla destra c'era una stanza in cui mia sorella lavorava con le altre ragazze.
Mia sorella lavorava solo per clienti di per consulenze relative ad esempio alla CP_2 cessione del quinto. All'inizio anche partecipava agli incontri con la clientela. Così CP_2
ci raccontava mia sorella. Nel secondo periodo i clienti erano sempre passati da . CP_2
Non aveva mia sorella potere di firma né di incassare denaro. Mia sorella si poteva assentare liberamente bastava che avvisasse senza necessità di alcuna CP_2
certificazione medica in caso di malattia. Così ella mi riferiva. Mia sorella non era sotto contratto e quindi poteva anche iniziare ogni giorno un po' più tardi ed eventualmente andare via prima. Durante i periodi indicati mia sorella non svolgeva altri lavori. Mia sorella riceveva
600 euro al mese e lo so perché così ella mi diceva, e null'altro. Mia sorella era pagata sempre da . Nel primo periodo non ebbe ferie, il secondo godette di ferie Controparte_2
le prime due settimane di agosto ma mi disse che non erano retribuite. Il rapportò cessò perché non volle regolarizzarla e mia sorella si dimise. Diede un preavviso di una CP_2
settimana, lo seppi sempre da mia sorella. Mia sorella non ha mai avuto la tredicesima, e mi disse di non avere avuto il TFR. L'Assicentro si occupa di pratiche finanziarie, cessione del quinto. Il Signor era responsabile di questa attività. Mia sorella non era iscritta CP_2
ad alcun albo né era necessario farlo per esercitare la sua attività. Fu solo necessario seguire un corso di un mese se non erro. Sono operatrice call center e lo ero anche all'epoca dei fatti. Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30. Lavoro al centro Polifunzionale CP_4
a Poggioreale”.
Il teste di parte resistente, , riferiva: “ è il cugino di Testimone_4 Controparte_2 mia madre, sono figli di due fratelli. Svolgo un'attività analoga a quella di . Io sono CP_2
fondamentalmente un segnalatore. Quando ho un cliente o svolgo la consulenza in ufficio da o in altri luoghi. Ciò avviene da più di 15 anni. Conosco la ricorrente, l'ho vista CP_2 talvolta in ufficio da . Incontrai la ricorrente nell'ufficio di . Non CP_2 Per_3 CP_1 credo avesse una sua postazione. Vado nell'ufficio di almeno una volta alla CP_1 settimana. E' così da sempre. Dal 2019 al 2022 ero tra Milano e Napoli e avrò visto la ricorrente non più di due o tre volte in totale. In ufficio c'erano persone “volanti”, segnalatori che come me concludevano la loro attività nell'ufficio . Ho conosciuto ultimamente CP_1
, circa un anno o due anni fa. A quanto so l'unico che occupa una stanza negli Tes_2
uffici è , quindi il non occupa alcuna stanza. Penso che CP_1 Controparte_2 Tes_2
la ricorrente come me e gli altri segnalatori si appoggiasse in solo per concludere CP_1 specifici affari con . L' si occupa solo di affari immobiliari. Io mi occupo CP_2 CP_1
invece di finanziamenti. Io con mi occupo solo di finanziamenti. La società CP_2
si occupa solo di investimenti immobiliari mentre si occupa solo di CP_1 CP_2 finanziamenti. è iscritto all'albo Mediatori che oggi è divenuto Agenti in attività CP_2
finanziaria. Non so se la ricorrente sia iscritta in questo albo. Anche io sono iscritto in questo albo altrimenti non potrei lavorare. Non so se i segnalatori siano tutti iscritti all'albo. Il segnalatore che non è iscritto all'Albo ha bisogno sempre di per completare le CP_2 pratiche finanziarie che richiedono l'iscrizione all'albo. Non esiste pratica finanziaria che non richieda che sia realizzata da soggetto che sia iscritto all'albo suddetto. Io non ricordo che
l'ufficio sia identificato con la scritta o neanche . Mi correggo, CP_1 Controparte_2
penso proprio che non ci sia. Sono cresciuto con e quindi da lui ho saputo tutte le CP_2 notizie circa l'attività della società e la sua stessa attività”.
Quanto emerso dall'istruttoria non conferma quanto dedotto nel ricorso introduttivo dalla ricorrente. Le testimonianze rese, infatti, non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza degli indici di subordinazione summenzionati. In particolare, non è emerso con chiarezza che la ricorrente fosse eterodiretta dal sig. . Altra circostanza che non trova CP_2
conferma, fatta eccezione della testimonianza resa dalla sorella della ricorrente che, in ogni caso, riferiva de relato, è la retribuzione percepita dalla stessa ricorrente, la quale affermava
nel ricorso di ricevere € 600,00 mensili. Orbene, in tal senso, la documentazione versata in atti dal resistente, circa alcuni pagamenti effettuati in favore della ricorrente nell'ultimo periodo, smentiscono tale ricostruzione. Gli importi dei bonifici effettuati, infatti, sono tutti diversi tra di loro, così come non vi è una ricorrenza nella data mensile di erogazione del bonifico.
Dall'istruttoria, così come dalla documentazione relativa ai pagamenti, pertanto, risulta confermata, piuttosto, la tesi sostenuta dalla resistente. Invero, è ragionevole ritenere che tra le parti sia intercorso un rapporto di collaborazione e non di subordinazione.
A sostegno di questo, si evidenzi un'ulteriore circostanza.
Per lo svolgimento dell'attività dedotta, infatti, la ricorrente avrebbe dovuto essere obbligatoriamente iscritta nell'apposito albo OAM. In tal senso, giova richiamare quanto previsto dall'art. 11 del d. lgs. 13 agosto 2010 n. 141, rubricato “Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia”: “1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o . Gli agenti CP_6
in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.
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