Trib. Brescia, sentenza 17/12/2024, n. 825
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Testo completo
N. R.G. 10539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10539/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Sarabelli Monica, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore, in Brescia
e
(c.f. ), con l'avv. Cartaino Mirella, elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 06.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«Omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi ricorrenti, il cui matrimonio è stato celebrato con rito concordatario in Castegnato (BS) in data 19.9.1998, trascritto il 21.9.1998 nei registri di Stato Civile del medesimo Comune di Castegnato al numero 18 parte II serie A, alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
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2. La casa familiare, di proprietà di entrambi, sita in Cazzago San Martino (BS) Via Achille Grandi n.
Co 4 , sarà assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra che vi abiterà con le figlie. Controparte_1
Le spese relative all'assicurazione e alla manutenzione straordinaria degli immobili saranno a carico di entrambi i proprietari nella misura del50%o ciascuno, mentre le spese di manutenzione ordinaria e le imposte relative al rispettivo godimento saranno a carico della sig.ra CP_1
I coniugi si impegnano a proseguire nel pagamento del mutuo ipotecario acceso sulla casa coniugale, utilizzando la provvista al momento esistente sul c/c n. 008686 ai medesimi intestato.
I coniugi si impegnano altresì a mettere in vendita la casa coniugale a decorrere dal dicembre 2025 e a suddividere fra loro il ricavato in ragione della metà ciascuno, dedotta la restante parte di mutuo sull'immobile maturata sino alla data della cessione.
La sig.ra si impegna a liberare l'immobile entro trenta giorni dalla fissazione della data del CP_1
rogito notarile.
3. La figlia minore di anni 17 è affidata in