Trib. Genova, sentenza 01/07/2024, n. 98
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Testo completo
Proc. n. 3728 /2021 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. M A D L Presidente rel.
Dott. D C G
Dott. M G G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui in epigrafe promosso da (CF Parte_1
) elettivamente domiciliato in VIA MALTA, 3/25 16121 GENOVA presso C.F._1 lo studio dell'Avv. BERENGAN LUCA (CF ) che lo rappresenta in forza di C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.05.2021 il signor esponeva: Parte_1
▪ di essere successore legittimo, in quanto coniuge, della signora nata a Persona_1
Casabona (KR) il 30.07.1956, residente in GENOVA e scomparsa in data 29.10.2007;
▪ che gli altri successori legittimi sono la figlia, signora ata a Genova Controparte_1
il 02.04.1985 e il figlio Signor nato a Genova il 25.02.1979 ed ivi Persona_2
deceduto in data 03.09.2021;
▪ che, come da denuncia orale del signor la madre risulta scomparsa a Persona_2
far data dal 29.10.2007 (cfr. verbale di denuncia in atti);
▪ che la stessa risultava affetta da disturbi psichici, faceva uso di psicofarmaci ed era in cura presso il SSM, dopo diversi tentativi di suicidio;
▪ che vane sono risultate tutte le ricerche;
▪ che sono trascorsi più di dieci anni dall'ultima notizia;
▪ che è pertanto necessaria una dichiarazione la morte presunta della signora
[...]
. Per_1
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice Delegato e ordinava che la domanda, a cura dei ricorrenti, fosse inserita per estratto due volte consecutive a distanza di dieci giorni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nei quotidiani “Il Secolo XIX edizione di Genova” e in La Repubblica con invito a chiunque avesse notizie della scomparsa di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Con Decreto in data 08.03.2024 il G.D. fissava l'udienza di comparizione del ricorrente davanti a sé;
Sentiti, all'udienza del 04.06.2024 i signori e Parte_1 Controparte_1
gli stessi davano atto che nelle more il signor era deceduto;Persona_2
All'esito dell'udienza il G.D. disponeva acquisirsi il certificato di morte e si riservava di riferire al
Collegio.
In primo luogo va rilevato che il ricorrente, in quanto marito della scomparsa, è legittimato, a norma dell'Art. 50 comma II C.c., a proporre l'istanza ex Art. 58 C.c. e che sussiste la competenza del
Tribunale di Genova, dal momento che la signora al momento della scomparsa, Persona_1
era residente nel Comune di Genova.
Sempre in via preliminare si osserva inoltre che, come emerge dall'ultimo comma dell'Art. 59 C.c., la dichiarazione di morte presunta non deve essere preceduta dalla dichiarazione di assenza.
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Infatti, dagli atti allegati al ricorso emerge che la signora dal giorno 29.10.2007 Persona_1
non ha più dato alcuna notizia di sé (v. verbale di denuncia sporta dal figlio Persona_2
in atti).
Va infine considerato che, a seguito della pubblicazione dell'istanza secondo le formalita' di cui all'Art. 727 C.p.c., non sono pervenute, nei sei mesi dalla pubblicazione, notizie della persona scomparsa.
Il persistere della totale mancanza di notizie per oltre dieci anni, nonché le circostanze della scomparsa, inducono a ritenere che la signora sia da tempo deceduta. Persona_1