Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 22

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 22
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 22
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 7483/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7483/2019 promossa da:
ORMIS S.R.L. in Liquidazione e ammessa al Concordato Preventivo n. 3/2019 con l'avv. Tullio Castelli ATTRICE
contro
JSW STEEL ITALY PIOMBINO SPA (GIA' AFERPI SPA) CONVENUTA con gli avv. Giuseppe Vettori e Lorenzo Vettori
e
TRE EFFE FORNITURE IDRAULICHE SRL TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e respinta, previe le declaratorie del caso, nel merito: 1) in via principale, a) accertato
l'avversario inadempimento ex art. 1453 c.c., secondo quanto dedotto e per i fatti e i motivi tutti esposti in narrativa, condannare la convenuta AFERPI s.p.a. ad adempiere a tutti gli
pagina 1 di 16 obblighi contrattuali a suo carico, in forza del contratto di appalto ordine n. 284387 del
24/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni per cui è causa, e quindi, completata e accettata l'opera in appalto, condannare la stessa convenuta al pagamento del residuo prezzo contrattuale dovuto a ORMIS pari ad € 1.650.000,00 o altra somma che risultasse a tale titolo dovuta in corso di causa, oltre interessi di legge e rivalutazione dal maggio 2015 al saldo;
b) inoltre, condannare la convenuta AFERPI s.p.a., in adempimento all'obbligo assunto con l'art.

2 dell'atto di modifica del 26/08/2011, secondo quanto dedotto e per i fatti e motivi tutti esposti in narrativa, al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 2.000,00, oltre a IVA come per legge, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, a partire dal mese da cui si è resa inadempiente (dal mese di aprile 2018) fino al momento in cui sia effettivamente cessato il “ricovero merce”, oltre interessi di legge e rivalutazione dalla mora al saldo;
c) condannare la stessa convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte attrice, in conseguenza ai fatti descritti in narrativa e all'avversario protratto inadempimento

e/o ritardo nell'adempimento, nella misura che verrà accertata in corso di causa, tra i quali sono da ritenersi compresi, in particolare, i danni dedotti ed esposti in atti di mancato guadagno sull'intera commessa, quelli derivanti da incremento negli oneri, delle spese di gestione, degli oneri e spese tecniche, di assistenza professionale e legale e degli oneri e costi di incantierizzazione subiti da ORMIS, e quelli derivanti dalla violazione dell'obbligo di buona fede e cooperazione, quantificazione in subordine da effettuarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione di legge;

2) in via subordinata rispetto alla precedente domanda 1-a), accertato il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni sulla stessa gravanti in forza del contratto di appalto ordine
n.284387 del 24/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni per cui è causa, dichiarare ex art. 1453 c.c. risolto il contratto, per cui è causa, per grave inadempimento, fatto, colpa e responsabilità esclusiva della convenuta Committente, per i motivi e le eccezioni tutte di cui in narrativa, e per l'effetto, salva l'accoglimento della domanda di cui al precedente punto b), condannare la controparte al risarcimento di tutti danni, in conseguenza patiti e patiendi di cui alla successiva domanda 3);

pagina 2 di 16 3) in ogni caso, previo accoglimento delle domande precedenti o anche in via autonoma, condannare la convenuta AFERPI s.p.a. al risarcimento a favore di ORMIS di tutti i danni patiti e patiendi da parte attrice, per l'avversario inadempimento e/o ritardo nell'adempimento anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. e per i fatti tutti dedotti in causa, sia per danno emergente che per lucro cessante, tra i quali sono da ritenersi compresi, in particolare, il danno per la prestazioni, le forniture e i lavori eseguiti da ORMIS e non saldati, i danni per perdita di guadagno, tenuto conto del valore dell'intera e originaria commessa, della mancata possibilità di esercitare la prelazione e della perdita di chances di altri appalti e commesse, e il danno per le spese generali, per i costi e oneri di manutenzione ordinaria sui beni, per i costi tecnici, e oneri generali per la protratta “incantierizzazione/fermo opera”, e i danni per il ritardato pagamento, danni tutti nella misura che verrà quantificata in corso di causa, in subordine anche in via equitativa, sempre oltre ad interessi, moratori o in subordine al saggio legale, e rivalutazione di legge dal fatto al saldo;

4) in ulteriore subordine, in ipotesi di non accoglimento delle precedenti domande 1-a) e 2), condannare la convenuta AFERPI ex art. 1671 c.c. a corrispondere a ORMIS la somma di €
1.405.000 (di cui € 945.000 per spese sostenute e l'importo dei lavori già eseguiti e € 460.000, per mancato guadagno) o la diversa maggior somma che sarà accertata in corso di causa, pari
a quanto dovuto per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno in riferimento al contratto di appalto per cui è causa, e in subordine anche in via equitativa, oltre ad interessi, moratori o in subordine al saggio legale, e rivalutazione di legge dal fatto al saldo, salvo e impregiudicato l'accoglimento dell'autonoma domanda 3) di condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte attrice presentata in via principale;
sempre nel merito, in via principale, sulle avversarie domande riconvenzionali, respingere e rigettare tutte le avversarie domande riconvenzionali ed eccezioni, in quanto infondate in fatto e in diritto;
spese rifuse anche di CTU;
in istruttoria: previa revoca parziale dell'ordinanza 12/11/2021 del giudice ove non ha ammesso le istanze istruttorie dedotte dall'attrice, ammettersi tutte tali istanze come espressamente indicate nella seconda memoria ex art. 183 – 6° comma in data 31/03/2021 da

pagina 3 di 16 ritenersi qui trascritte in ogni loro parte con conferma del rigetto delle istanze istruttorie della convenuta.
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, per l'insieme degli elementi in fatto ed in diritto esposti nella narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
In via preliminare: piaccia all'Ill.mo Giudice adito: - dichiarare inammissibile le domande attoree per il difetto di legittimazione attiva dell'attrice RM S.p.a., per tutte le causali indicate in narrativa;
- dichiarare inammissibile le domande per il difetto di interesse ad agire di parte attrice;
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente procedimento per l'insussistenza dei presupposti di legge.

Nel merito:
- dichiarare inammissibile la domanda dell'attrice RM S.p.a. e comunque ed in ogni caso respingere tutte le domande da lei svolte, anche singolarmente prese, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, nonché assolutamente indeterminate, sulla scorta di tutti o parte dei titoli e delle norme fatte valere ovvero sulla base delle diverse norme e titoli che il Tribunale riterrà di applicare.
In via riconvenzionale:
- per le ragioni espresse in atti, condannare l'attrice RM S.p.a. a corrispondere a JSW Steel
Italy Piombino S.p.A. (già Acciaierie e Ferriere di Piombinio S.p.a.), l'importo di euro
4.787.500,00 o la somma maggiore e minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, per le prestazioni non svolte da parte attrice e già pagate in anticipo dalla sua dante causa CH, sulla base delle ragioni indicate in narrativa;

- condannare l'attrice RM S.p.a. al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. - per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave ed in difetto della normale prudenza - nella misura che verrà determinata ovvero che risulterà di giustizia, per tutte le causali indicate in narrativa;

- condannare la società RM S.p.a. (P. IVA: 00653420174) a risarcire integralmente alla
Comparente JSW Steel Italy Piombino S.p.A. (già Acciaierie e Ferriere di Piombinio S.p.a.) pagina 4 di 16 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (limitazioni al godimento dei beni, spese di trasporto e logistiche per la consegna, mancata vendita degli equipaggiamenti) subiti e subendi, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

- in ogni caso con l'emanazione di ogni altro e diverso provvedimento connesso e/o consequenziale ritenuto di giustizia.
In via istruttoria, previa revoca parziale dell'ordinanza del 12 novembre 2021, nella parte in cui non ha ammesso le richieste istruttorie formulate da JSW:
- rigettare le richieste istruttorie formulate da parte attrice;

- per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse già acquisita la prova della infondatezza della domanda attorea e ritenesse opportuno procedere ad una istruttoria, si chiede siano ammesse le richieste istruttorie formulate nella seconda memoria depositata (al paragrafo IV);

- per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle richieste istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria, come richiesto al paragrafo III della terza memoria depositata.
- si formula istanza di acquisizione della CTU e del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art.
696/696bis c.p.c. recante R.G. n. 18650/2018 del Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Gianni
Sabbadini;

- previa revoca parziale dell'ordinanza del 12 novembre 2021, si chiede che il Giudice voglia incaricare il CTU nominato, Prof. Marcello Gelfi, di: a) accertare lo stato di conservazione dei macchinari di proprietà di PI (JSW) dopo che le operazioni di trasporto, attualmente in corso dopo 3 anni dalla richiesta, saranno terminate;
b) accertare il corretto funzionamento dell'universalità dei beni di proprietà di PI (JSW) una volta che sarà stata trasportata a

Piombino;
c) quantificare
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