Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 23

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 23
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 23
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 9.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3115 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
AL CE, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Caruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via Picenza n. 101/A;

Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso
l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;

Resistente

OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex lege n. 104/92. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.6.2024 PA CE esponeva:
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;

- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;

- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il PA adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perchè accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua
e riconoscesse, quindi, il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a fruire dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge
n. 104 del 1992
con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 19.6.2024, il giudice dava corso alla trattazione del procedimento con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l'Inps
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