Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 3209
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Testo completo
R.G.L. 896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 04/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 896/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Biella, via G. De Marchi, n. 4/A presso lo studio dell'avv. Giovanni RINALDI che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme agli avv. Walter MICELI, Fabio
GANCI e Nicola ZAMPIERI;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa , dirigente del CP_2
dalla dal dottor funzionario del Controparte_3 Controparte_4
e dalle dott.sse Elisa Cesaro e Natalie Olivero, Controparte_1 dipendenti dello stesso , domiciliati presso l' , CP_1 CP_1 Parte_2
Via Coazze n. 18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato)
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli
1
precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a Con tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il
al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella CP_3 somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.”
Per parte convenuta:
“rigettare il ricorso poiché