Trib. Locri, sentenza 02/05/2024, n. 448
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Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 02/05/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1928 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
AU TO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mobilio, con il quale è elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Via A. Manzoni n. 24
ricorrente contro
CALCEMENTI JONICI s.r.l. (PI e CF 00863960803), in persona del legale rappresentante p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco
Alvaro, Teresa Ielasi e Anna Vitello con i quali è elettivamente domiciliata in Siderno (RC), Via Mediterraneo n. 66 resistente
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
-che era dipendente della società resistente, in virtù di contratto a tempo indeterminato sin dal 5 marzo 2008, con la qualifica di Operaio di
Livello D del “CCNL Laterizi – Industria”, con le mansioni di meccanico, in servizio presso la sede di Siderno, Località Limarri;
-che, con nota del 22 ottobre 2022, la società ha comunicato la risoluzione del rapporto all'esito della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 legge n. 223/1991 precedentemente intrapresa dalla società resistente;
-che il licenziamento, impugnato con nota del 12 dicembre 2022, è
l'atto conclusivo di una procedura di licenziamento collettivo iniziata il 31 maggio 2022 con la relativa comunicazione di avvio della procedura di risoluzione del personale disciplinata dagli artt. 4 e 24 L. n. 223/91 e conclusasi con un mancato accordo tra le parti, all'esito del relativo esame congiunto del 29 giugno 2022 e del 19 luglio 2022, cui ha fatto seguito il licenziamento di 7 lavoratori dichiarati in esubero, tra cui l'odierno ricorrente;
-che il licenziamento è stato intimato in virtù di esigenze tecnico produttive che hanno determinato un ridimensionamento aziendale che inizialmente doveva riguardare 9 unità;
-che la procedura è stata attivata a seguito della necessità di procedere ad una riorganizzazione dell'attività produttiva con riduzione dei turni, che passavano da tre a uno;
-che la società resistente, nella lettera di licenziamento, ha indicato i profili professionali che non potevano essere ricollocati nel processo produttivo aziendale nelle seguenti figure: 1 operatore alla mattoniera, 1
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operatore all'uscite dell'essiccatoio, 1 operatore alla impilatrice, 2 operatori forno, 1 operatore allo scarico cott, 1 operatore impianto 1;
-che, dunque, è stata redatta la relativa graduatoria con l'attribuzione, ad ogni singolo lavoratore, del relativo punteggio nel rispetto dei criteri di legge, al fine di individuare, tra i diversi operatori addetti ad ogni singola fase della lavorazione o reparto interessati dai recessi, quale dovesse essere licenziato;
-che il ricorrente, rientrante a dire della società nel profilo professionale di addetto alla mattoniera, con un punteggio di 17,61, è risultato essere, tra i due operatori addetti al reparto, quello da licenziare in quanto in possesso di un punteggio più basso rispetto all'altro lavoratore del medesimo reparto;
-che il recesso è illegittimo in virtù dell'errore commesso dalla società in relazione al reparto “Collocazione aziendale”, presso il quale il ricorrente risultava addetto;
-che, infatti, il ricorrente non rientrava nel profilo professionale di
“addetto alla mattoniera”, ma nel diverso profilo professionale di
“meccanico”, come risulta dal contratto di lavoro del 5 marzo 2008, in cui si esplicita che il ricorrente era stato assunto quale “Operaio” con le mansioni di “Meccanico”;
-che le mansioni e il profilo professionale sono state confermate nel tempo dalla società;
-che, con due distinte comunicazioni risalenti al 18 dicembre 2019 e al 5 giugno 2020, erano state affidate al ricorrente le ulteriori mansioni di
“Addetto alle macchine di produzione” e di “Manutentore meccanico”, quali mansioni aggiuntive equivalenti e compatibili con quelle già svolte, che non comportavano “alcuna modifica delle condizioni economiche e normative, attualmente applicate” ;
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-che, pertanto, il ricorrente non era da considerarsi addetto alla mattoniera, svolgendo mansioni del tutto diverse ed essendo addetto ad un reparto diverso, per il quale non era stato previsto alcun ridimensionamento;
-che la società resistente ha proceduto al licenziamento sulla base di un inquadramento del ricorrente non corrispondente alle mansioni svolte, con conseguente violazione dei criteri di scelta, in quanto riguardante un lavoratore addetto ad un reparto escluso, per espressa previsione aziendale, da qualsiasi ipotesi di ridimensionamento ed in relazione al quale nessuna comparazione doveva essere effettuata, essendo la comparazione limitata al solo personale addetto ai settori interessati dal ridimensionamento aziendale;
-che, pertanto, ai sensi del nuovo testo dell'art. 18 L. n. 300/70, il lavoratore va reintegrato nel posto di lavoro, con il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal momento del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, comunque non superiore alle 12 mensilità;
-che il licenziamento è, inoltre, illegittimo per violazione della procedura di cui all'art. 4 L. n. 223/91, che, oltre a prevedere le due ipotesi in cui si può ricorrere al licenziamento collettivo, disciplina minuziosamente il relativo procedimento, prevedendo il collocamento in mobilità dei lavoratori licenziati allo scopo di agevolarne il reimpiego e, comunque, di garantirne il reddito per il tempo e con le modalità ivi previste;
-che l'art. 4 della legge n. 223/91, nel testo attualmente vigente, disciplina la tempistica della procedura, stabilendo che: ““Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di
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esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.” e che la procedura “deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa”, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 4, che espressamente prevede che: “Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti della metà.”;
-che, nella specie, la società resistente è incorsa in una duplice violazione della procedura sotto il profilo dei tempi indicati dalla normativa per la conclusione della procedura;
-che la prima violazione riguarda il mancato rispetto del termine di sette giorni indicato dall'art. 4 comma 5 L. n. 223/91 per l'esperimento dell'esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali e/o con le rispettive associazioni sindacali in quanto, a fronte di una tempestiva richiesta avanzata dallo SL-Cobas di Vibo Valentia, quale organizzazione sindacale che rappresentava il ricorrente, il relativo esame congiunto, come risulta dal relativo verbale, si è svolto soltanto in data 29 giugno 2022, per poi completarsi il 4 luglio 2022, con la partecipazione delle altre sigle sindacali;
-che la seconda violazione si configura per il mancato rispetto del termine complessivo di durata della procedura prevista dal comma 5 art. 4 di 45 giorni che, nel caso di specie, trattandosi di procedura di licenziamento che sin dall'inizio riguardava meno di dieci lavoratori, doveva considerarsi ridotto della metà in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 comma 8;
-che, infatti, a fronte di una comunicazione di avvio della procedura pervenuta in data 1° giugno 2022, gli esami congiunti con le organizzazioni
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sindacali si sono svolti in data 29 giugno 2022 e in data 4 luglio 2022, come emerge a dal verbale di esame congiunto svoltosi innanzi all'Assessorato al Lavoro della Regione Calabria in data 19 luglio 2022, oltre il termine massimo di 22/23 giorni previsto dall'art. 4, commi 6 e 8;
-che, pertanto, in ragione delle plurime violazioni della procedura sindacale prevista dalla legge, il licenziamento è illegittimo.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “1)
In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di licenziamento del 20 ottobre 2022, emesso a carico del ricorrente dalla società Calcementi Jonici s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore perché intimato in violazione dei criteri di scelta ai sensi della
L. n. 223/91 per i motivi esposti sub 1) del presente ricorso;
2) per l'effetto, ordinare ai sensi e per gli effetti di cui al testo vigente dell'art. 18 comma 4
L. n. 300/70, la conseguente immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato presso la medesima società, con le medesime mansioni ed il medesimo livello ricoperto alla data del licenziamento;
3) sempre per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita o alla diversa somma dovesse essere considerata equa e di giustizia, oltre comunque al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sua