Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 7
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Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 2 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
D'GE IN, rappr. e dif. dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone
- Ricorrente -
contro
«MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
PUGLIA - UFFICIO SCOLASTICO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TARANTO», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. dall'avv. Marcellino
Barletta
- Convenuto –
OGGETTO: “RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 29 settembre 2023 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in qualità di DOCENTE in base a vari contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per i suddetti incarichi da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti e dunque condannarsi il MINISTERO a corrispondere in suo favore le relative somme.
Si costituiva in giudizio il MINISTERO convenuto, contestando gli avversi assunti ed eccependo
l'intervenuta prescrizione.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del
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dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia fondata.
Deve infatti prestarsi adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE –
SEZIONE LAVORO nella SENTENZA 27 LUGLIO 2018 N° 20015 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE: cfr. CASS.
LAV. 5 MARZO 2020 N° 6293).
Nella suddetta pronuncia del 2018 è stato enunciato il seguente principio di diritto:
✓ «L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'ACCORDO QUADRO allegato alla DIRETTIVA 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo».
Più in particolare, nella richiamata sentenza è stato osservato quanto segue: “… l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la RETRIBUZIONE PROFESSIONALE
DOCENTI, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i