Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 215
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1249/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Maria Rita Di Gregorio del foro di Ragusa, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in c.da Gerbe s.n., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcella Morgante del foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
30.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatari o in Vittoria (RG) il 25.03.2006, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, Serie
A, dell'anno 2006, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nato il figlio
(il 08.01.2009 a Vittoria);
Persona_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi, i quali vivranno separatamente e potranno fissare la propria dimora e il proprio domicilio ove riterranno più opportuno, anche all'estero, in rapporto alle rispettive esigenze lavorative, salvo l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di indirizzo, il numero telefonico e un indirizzo mail;
2) I coniugi si autorizzano all'iscrizione del figlio su ciascun passaporto e all'espatrio del minore, previa comunicazione per iscritto all'altro coniuge del periodo e del luogo di residenza.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi
i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e all'eventuale trasferimento di residenza e domicilio, sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle