Trib. Latina, sentenza 09/01/2024, n. 44

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 09/01/2024, n. 44
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 44
Data del deposito : 9 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 625/2021

N. R.G. 625/2021
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 625 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2021 vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Montalto, per procura in atti;

RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Vecchi, per procura in atti;

RESISTENTE
e
Con l'intervento del Curatore speciale Avv. Adele Coletta per la minore , come NA
da nomina avvenuta con provvedimento del 29.11.2022;

Con l'intervento del Pubblico Ministero – Sede
pagina 1 di 14 OGGETTO: Separazione giudiziale con addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: precisa le proprie conclusioni nei termini seguenti: Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, contrariis rejectis: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi IG.ra e IG. Parte_1
matrimonio contratto in Cisterna di Latina (LT) in data 24 giugno 2017, atto n. 24, Controparte_1
parte II, serie B, anno 2017;
2) dichiarare, ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., per tutto quanto dedotto

in atti, l'addebito della separazione in capo al IG. 3) dichiarare, ai sensi dell'art. 330 Controparte_1
c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. o, in via subordinata, Controparte_1
adottare ex art. 333 c.c., tutti i provvedimenti ritenuti convenienti dall'adito Giudice in funzione della
tutela della minore ;
4) disporre, ex art. 337 quater c.c., secondo quanto richiesto in atti, NA

l'affidamento esclusivo ed il collocamento prevalente della minore presso la di lei madre, NA
IG.ra ;
5) in ogni caso, disporre che gli incontri fra la minore ed il padre, Parte_1 NA

IG. continuino secondo modalità protette nei termini attualmente adottati, o, Controparte_1
comunque, secondo i modi che l'adito Giudice riterrà più opportuni al fine di tutelare l'integrità
psicofisica della minore ;
6) porre a carico del padre, IG. l'obbligo di NA Controparte_1

corrispondere alla ricorrente la somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento in favore la minore
, oltre al 50% delle spese straordinarie per come individuate nell'apposito protocollo NA
adottato dal Tribunale di Latina: 7) disporsi lo stralcio e la cancellazione definitiva delle espressioni
indicate nel punto n. 1) delle note di trattazione scritta di parte ricorrente relative all'udienza del 21
febbraio 2023 nonché del 29 novembre 2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 1, c.p.c.,
con assegnazione alla IG.ra di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non Parte_1
patrimoniale, ex art. 89, comma 2, c.p.c., per la quale si formula espressa domanda di condanna. 2)
Sulle istanze di rito. Parte ricorrente, la quale eccepisce tutto quanto ex adverso dedotto e sostenuto in
quanto infondato in linea di fatto ed in punto di diritto, chiede all'Ill.mo Giudice adito che la causa sia
rimessa in decisione, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per parte resistente: chiede il rigetto di tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito da controparte in
quanto infondato in fatto e in diritto e contestualmente chiede l'accoglimento delle già rassegnate
pagina 2 di 14 conclusioni, eccezioni e deduzioni proposte, come già richiesto nei precedenti atti, insistendo sulla
nomina di un CTU […]
Per parte intervenuta: si ritiene di rassegnare le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale
respingere le domande di decadenza della responsabilità genitoriale;
disporre l'affidamento esclusivo

della minore alla madre;
disporre gli incontri della minore con il padre o con i nonni paterni in

modalità protetta in presenza dei servizi sociali i quali potranno valutare e programmare un
ampliamento o restringimento degli incontri sulla base di situazioni pregiudizievoli vissute dalla
minore mediante una attenta analisi dei comportamenti durante e post incontri;
disporre l'obbligo del

versamento del mantenimento della minore a carico del padre. In via subordinata ed istruttoria si
chiede: di richiedere ai Servizi sociali la relazione aggiornata sullo stato psicologico della minore e sulla
evoluzione del rapporto con il padre negli incontri protetti;
la nomina di un esperto al fine di esaminare

la qualità della relazione tra la figlia ed il padre, la presenza o meno di comportamenti inappropriati tali
da avere condizionato o da condizionare negativamente lo sviluppo psicologico della minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 5.2.2021, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione tra le parti con addebito della stessa al marito,
di affidare in via esclusiva la figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la Per_1
stessa e diritto di visita del padre, nel rispetto dei divieti di avvicinamento e di comunicare con qualsiasi
mezzo con la ricorrente applicati nei confronti del , porre a carico del resistente l'obbligo di Per_1
corrispondere l'importo mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia , oltre il 50% Per_1
delle spese straordinarie per come individuate dallo specifico protocollo applicato dal Tribunale di
Latina e di condannare parte resistente alla refusione di spese, diritti ed onorari del giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto
matrimonio in data 24.6.2017;
dal matrimonio era nata una figlia, (21.12.2019);
il matrimonio era Per_1
fallito a causa dei comportamenti posti in essere dal marito il quale aveva ripetutamente minacciato di
morte la moglie, di darle fuoco alla macchina, di accecarla per non farle più vedere la figlia e, in più
occasioni, aveva aggredito la stringendole le mani al collo;
le condotte del avevano Pt_1 Per_1
costretto la unitamente ai figli e (quest'ultimo nato da una precedente Pt_1 Per_1 Per_2
pagina 3 di 14
relazione) ad allontanarsi dall'abitazione coniugale ed a trasferirsi presso l'abitazione dei
genitori della ricorrente in Labico, sporgendo denuncia nei confronti del marito;
in data 29 ottobre
2020 il GIP preso il Tribunale di Latina aveva applicato nei confronti di la Controparte_1
misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla moglie , Parte_1
all'abitazione della stessa e ai luoghi dalla stessa frequentati, nonché del divieto di
comunicare con la persona offesa con qualunque mezzo;
la condotte tenute dal erano Per_1
di grave pregiudizio all'educazione della prole ed idonee a compromettere l'equilibrio e lo
sviluppo psico-fisico della prole pregiudicandone la serenità;
i comportamenti del Per_1
erano violativi dei doveri nascenti dal matrimonio ed idonei a fondare una pronuncia di
addebito a carico del marito;
era imputato del reato previsto e punito Controparte_1
dall'art. 572 c.p. ed il relativo procedimento penale pendeva innanzi al Tribunale di Latina.
non si opponeva alla domanda di separazione e chiedeva di rigettare la Controparte_1
domanda di addebito al marito, di disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi
genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e diritto di visita del genitore
non collocatario, di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di
mantenimento di € 300,00 (euro trecento/00) mensili oltre il 50% delle spese straordinarie e di
condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1
A sostegno delle proprie domande, parte resistente assumeva che: la famiglia era Per_1
sempre stata una famiglia serena;
in data 4.10.2020 il resistente era stato improvvisamente
allontanato dall'abitazione familiare e portato nella caserma dei Carabinieri di Cisterna di
Latina (LT);
nel pomeriggio dello stesso giorno la aveva presentato denuncia-querela Pt_1
sostenendo di essere stata oggetto maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p, da parte del coniuge;

nei confronti di era stata disposta l'applicazione della misura cautelare di Controparte_1
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex. art. 282 ter c.p.p.;
il
procedimento penale a carico del era ancora in fase dibattimentale e pertanto i Per_1
comportamenti violenti o prevaricatori addebitati al non erano stati accertati da Per_1
alcuna pronuncia avente forza di giudicato;
il GIP aveva demandato ai servizi sociali di
competenza l'individuazione delle modalità d'incontro tra e la figlia;
Controparte_1
pagina 4 di 14
l'applicazione della suddetta misura ex. art. 282 ter c.p.p. aveva gravemente compromesso i
rapporti del e dei nonni paterni con la minore;
la non collaborando in nessun Per_1 Pt_1
modo, di fatto impediva gli incontri della piccola , ora di quasi due anni, con il padre; nel mese di Per_1
marzo 2021 la ricorrente aveva interrotto le comunicazioni anche con i nonni paterni dopo
che questi avevano chiesto di far effettuare alla bambina delle video chiamate con il padre;
in data 31.3.2021, vista la perdurante mancata collaborazione della madre e dei Servizi Sociali competenti, il ed i nonni paterni avevano adito il Tribunale per i Minorenni di Roma, Per_1
chiedendo la decadenza della
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