Trib. Roma, sentenza 30/12/2024, n. 19753
TRIB Roma
Sentenza
30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 25772/2016
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe DI SALVO - Presidente dott. Maurizio MANZI - Giudice dott. Enrica CIOCCA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 25772/2016, promossa da:
FALLIMENTO AI S.R.L. con sede in Sabaudia (LT), S.S. 148 Pontina Km. 81,725, partita
IVA e codice fiscale 01518990591, in persona del curatore fallimentare pro tempore dott.ssa Emma
GO, con studio in Latina, via Cialdini n. 6, autorizzato all'azione dal giudice delegato al
Fallimento N. 130/2013 del Tribunale di Latina con decreto del 12.3.2016, integrato il 17.3.2016, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Lupoli del Foro di Latina, elettivamente domiciliato in
Roma, via Monte Zebio n. 19, presso lo studio dell'Avv. Massimo Vita, giusta delega posta a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
IA OL, residente in Latina, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Panini, elettivamente domiciliato in Latina, Viale dello Statuto n. 41, presso lo studio del difensore in virtù di procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
PA LE, C.F. [...], nato a [...] l'[...], residente in [...] e PA LA, C.F. [...],
pagina 1 di 28
nata a [...] il [...], residente in [...]
Rappresentati e difesi dall'avv. AR Orsini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Latina, Via Adua n. 34, giusta delega a margine della comparsa di risposta
IN RC, C.F. [...], nato a [...] il [...], residente in [...], int. 10 n. 169, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Pane e AR
Scarchilli ed elettivamente domiciliati in Roma via LO Emilio n. 57 presso lo studio dell'avv.
AR Serra giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI nonchè
AIG EUROPE LTD. – Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Milano, via della Chiusa, 2 (C.F. e P. IVA 08037550962), in persona del Funzionario Procuratore, Roberto
Fabian, rappresentata e difesa, tra loro anche disgiuntamente, in forza di delega allegata al presente atto, dagli avvocati Leonardo Giani e Gianfranco di Garbo gianfranco.digarbo@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio (Baker
&
McKenzie) in Roma, Viale di Villa Massimo, 57
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione di responsabilità di amministratore di s.r.l. ex artt. 146 L.F. e 2476 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: insiste nella dichiarazione di nullità della ctu con rinnovo della stessa anche con altro ctu o, in via subordinata, nella remissione in termini per il deposito di altre osservazioni alla relazione peritale. Parte attrice ha subito un pregiudizio dal mancato rispetto dei termini ex art.
195 c.p.c. da parte del ctu nonché dalla violazione della sospensione feriale dei termini, e dal non aver potuto utilizzare l'intero termine di gg.30 concesso per inviare le osservazioni di parte alla relazione peritale. Conclude riportandoci alle conclusioni formulate nella citazione e negli altri scritti difensivi, da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione, così provvedere: in via preliminare, dichiarare la nullità della relazione peritale del dott. Ascanio
Salvidio, disponendo il rinnovo della stessa o, in via subordinata, la remissione in termini per il deposito di altre osservazioni a detta ctu;
A. in via principale, dato atto della fondatezza, in fatto e in diritto, della contestazione di tutti o di parte dei gravi episodi, di cui agli scritti difensivi, posti in essere dal sig. OR LO nella sua qualità di Amministratore Unico della Fail S.p.A. poi divenuta S.r.l., accertare e dichiarare che il sig. OR LO, a seguito della sua condotta gravemente negligente, ha causato danni ex art. 146, comma 2, L.F. alla massa fallimentare della predetta Fail S.r.l. per complessive €.516.348,00 oltre che per ulteriori €.135.000,00 e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore di parte attrice per detti importi, ovvero per altra somma, maggiore o minore, come provata in corso di causa, o, infine, di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi se del caso in via equitativa;
il tutto con decorrenza degli interessi legali dalla data del 30.11.2009, di emissione delle note di credito, e dalla data dei pagamenti dei compensi in favore dell'A.U. non dovuti, al saldo;
B. in via egualmente principale, dato atto della fondatezza, in fatto e in diritto, della contestazione di tutti o
pagina 2 di 28 di parte dei gravi episodi, di cui agli scritti difensivi, posti in essere dal sig. OR LO nella sua qualità di Amministratore Unico della Fail S.p.A. poi divenuta S.r.l., viste le gravi e reiterate violazioni dei propri doveri di controllo da parte dei componenti del Collegio Sindacale, accertare
e dichiarare i convenuti Dottori BI AL e AR EC, nonché la Rag. NU
BI, responsabili vuoi in proprio, vuoi in solido con il sig. OR LO, per i danni da costui arrecati ex art. 146, comma 2 L.F. alla massa fallimentare della predetta società Fail S.r.l. per complessive €.516.348,00 oltre che per ulteriori €.135.000,00 e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento dei danni in favore di parte attrice per detti importi, ovvero per altra somma, maggiore o minore, come provata in corso di causa, o, infine, di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi se del caso in via equitativa;
il tutto con decorrenza degli interessi legali dalla data del 30.11.2009, di emissione delle note di credito, e dalla data dei pagamenti dei compensi in favore dell'A.U. non dovuti, al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite.” Si chiede quindi, in caso di mancato accoglimento delle istanze preliminari, che la causa venga assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”
PER IL CONVENUTO OL IA: “Voglia il Tribunale adito, rigettare integralmente la domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto con rifusione delle spese di causa in favore del procuratore antistatario.
In via subordinata si chiede il riesame delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex Art. 183,
6° comma, II Termine, con particolare riferimento alle prove testimoniali richieste di cui si chiede l'ammissione”
PER I CONVENUTI AN PA E LA PA: “l'avv. AR Orsini si riporta a tutto quanto allegato, dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge”.
PER IL CONVENUTO RC IN: l'avv. Pane reitera le proprie istanze istruttorie non ammesse, formulate nella memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. e precisamente la prova testimoniale del dott. Roberto BI, residente in [...], sulla seguente circostanza: “Vero che in data 9.12.2009 l'assemblea dei soci della AI Spa deliberava di riconoscere all'amministratore unico LO OR, con decorrenza dal 10.12.2009, un compenso mensile di €. 3.000,00 lordi? In via subordinata si riporta a tutto quanto allegato, dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di risposta e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Nella Comparsa di risposta conclude: “In via preliminare, affinché il Tribunale autorizzi la chiamata in causa del terzo ai sensi degli artt. 106, 269 c.p.c. nei confronti della soc. AIG EUROPE LIMITED, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede secondaria in Italia in Milano via Della Chiusa 2, disponendo altresì, il differimento della prima udienza di comparizione delle parti nonché provvedendo, giusta decreto, alla fissazione di nuova data per la medesima al fine di consentire la citazione del terzo indicato, nel rispetto dei termini di legge. In via principale per il rigetto delle avverse domande per tutti i motivi in premessa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la Aig Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rapp.te p.t., tenuta a garanire il dot. EC contro gli eventuali effetti dell'accoglimento delle domande attoree, e per l'effetto condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate /o liquidate in corso di causa in favore del Fallimento Fail srl”.
pagina 3 di 28
PER LA TERZA CHIAMATA AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito, in via principale: respingere tutte le domande svolte contro il convenuto AR EC siccome manifestamente infondate e indimostrate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti nei precedenti scritti;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande rivolte contro il convenuto EC, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza e, per l'effetto, respingere tutte le domande
contro
AIG;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande a carico del convenuto EC e, altresì, di ritenuta operatività della
Polizza, accertare la quota di responsabilità direttamente imputabile allo EC e contenere la condanna di AIG, e il conseguente obbligo di manleva, entro tale quota, secondo i termini e le condizioni tutte di Polizza, dichiarando altresì il diritto di AIG, laddove richiesta di pagare somme eccedenti la suddetta quota, di rivalersi per l'eccedenza sulle altre parti del
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe DI SALVO - Presidente dott. Maurizio MANZI - Giudice dott. Enrica CIOCCA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 25772/2016, promossa da:
FALLIMENTO AI S.R.L. con sede in Sabaudia (LT), S.S. 148 Pontina Km. 81,725, partita
IVA e codice fiscale 01518990591, in persona del curatore fallimentare pro tempore dott.ssa Emma
GO, con studio in Latina, via Cialdini n. 6, autorizzato all'azione dal giudice delegato al
Fallimento N. 130/2013 del Tribunale di Latina con decreto del 12.3.2016, integrato il 17.3.2016, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Lupoli del Foro di Latina, elettivamente domiciliato in
Roma, via Monte Zebio n. 19, presso lo studio dell'Avv. Massimo Vita, giusta delega posta a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
IA OL, residente in Latina, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Panini, elettivamente domiciliato in Latina, Viale dello Statuto n. 41, presso lo studio del difensore in virtù di procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
PA LE, C.F. [...], nato a [...] l'[...], residente in [...] e PA LA, C.F. [...],
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nata a [...] il [...], residente in [...]
Rappresentati e difesi dall'avv. AR Orsini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Latina, Via Adua n. 34, giusta delega a margine della comparsa di risposta
IN RC, C.F. [...], nato a [...] il [...], residente in [...], int. 10 n. 169, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Pane e AR
Scarchilli ed elettivamente domiciliati in Roma via LO Emilio n. 57 presso lo studio dell'avv.
AR Serra giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI nonchè
AIG EUROPE LTD. – Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Milano, via della Chiusa, 2 (C.F. e P. IVA 08037550962), in persona del Funzionario Procuratore, Roberto
Fabian, rappresentata e difesa, tra loro anche disgiuntamente, in forza di delega allegata al presente atto, dagli avvocati Leonardo Giani e Gianfranco di Garbo gianfranco.digarbo@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio (Baker
&
McKenzie) in Roma, Viale di Villa Massimo, 57
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione di responsabilità di amministratore di s.r.l. ex artt. 146 L.F. e 2476 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: insiste nella dichiarazione di nullità della ctu con rinnovo della stessa anche con altro ctu o, in via subordinata, nella remissione in termini per il deposito di altre osservazioni alla relazione peritale. Parte attrice ha subito un pregiudizio dal mancato rispetto dei termini ex art.
195 c.p.c. da parte del ctu nonché dalla violazione della sospensione feriale dei termini, e dal non aver potuto utilizzare l'intero termine di gg.30 concesso per inviare le osservazioni di parte alla relazione peritale. Conclude riportandoci alle conclusioni formulate nella citazione e negli altri scritti difensivi, da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione, così provvedere: in via preliminare, dichiarare la nullità della relazione peritale del dott. Ascanio
Salvidio, disponendo il rinnovo della stessa o, in via subordinata, la remissione in termini per il deposito di altre osservazioni a detta ctu;
A. in via principale, dato atto della fondatezza, in fatto e in diritto, della contestazione di tutti o di parte dei gravi episodi, di cui agli scritti difensivi, posti in essere dal sig. OR LO nella sua qualità di Amministratore Unico della Fail S.p.A. poi divenuta S.r.l., accertare e dichiarare che il sig. OR LO, a seguito della sua condotta gravemente negligente, ha causato danni ex art. 146, comma 2, L.F. alla massa fallimentare della predetta Fail S.r.l. per complessive €.516.348,00 oltre che per ulteriori €.135.000,00 e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore di parte attrice per detti importi, ovvero per altra somma, maggiore o minore, come provata in corso di causa, o, infine, di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi se del caso in via equitativa;
il tutto con decorrenza degli interessi legali dalla data del 30.11.2009, di emissione delle note di credito, e dalla data dei pagamenti dei compensi in favore dell'A.U. non dovuti, al saldo;
B. in via egualmente principale, dato atto della fondatezza, in fatto e in diritto, della contestazione di tutti o
pagina 2 di 28 di parte dei gravi episodi, di cui agli scritti difensivi, posti in essere dal sig. OR LO nella sua qualità di Amministratore Unico della Fail S.p.A. poi divenuta S.r.l., viste le gravi e reiterate violazioni dei propri doveri di controllo da parte dei componenti del Collegio Sindacale, accertare
e dichiarare i convenuti Dottori BI AL e AR EC, nonché la Rag. NU
BI, responsabili vuoi in proprio, vuoi in solido con il sig. OR LO, per i danni da costui arrecati ex art. 146, comma 2 L.F. alla massa fallimentare della predetta società Fail S.r.l. per complessive €.516.348,00 oltre che per ulteriori €.135.000,00 e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento dei danni in favore di parte attrice per detti importi, ovvero per altra somma, maggiore o minore, come provata in corso di causa, o, infine, di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi se del caso in via equitativa;
il tutto con decorrenza degli interessi legali dalla data del 30.11.2009, di emissione delle note di credito, e dalla data dei pagamenti dei compensi in favore dell'A.U. non dovuti, al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite.” Si chiede quindi, in caso di mancato accoglimento delle istanze preliminari, che la causa venga assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”
PER IL CONVENUTO OL IA: “Voglia il Tribunale adito, rigettare integralmente la domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto con rifusione delle spese di causa in favore del procuratore antistatario.
In via subordinata si chiede il riesame delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex Art. 183,
6° comma, II Termine, con particolare riferimento alle prove testimoniali richieste di cui si chiede l'ammissione”
PER I CONVENUTI AN PA E LA PA: “l'avv. AR Orsini si riporta a tutto quanto allegato, dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge”.
PER IL CONVENUTO RC IN: l'avv. Pane reitera le proprie istanze istruttorie non ammesse, formulate nella memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. e precisamente la prova testimoniale del dott. Roberto BI, residente in [...], sulla seguente circostanza: “Vero che in data 9.12.2009 l'assemblea dei soci della AI Spa deliberava di riconoscere all'amministratore unico LO OR, con decorrenza dal 10.12.2009, un compenso mensile di €. 3.000,00 lordi? In via subordinata si riporta a tutto quanto allegato, dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di risposta e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Nella Comparsa di risposta conclude: “In via preliminare, affinché il Tribunale autorizzi la chiamata in causa del terzo ai sensi degli artt. 106, 269 c.p.c. nei confronti della soc. AIG EUROPE LIMITED, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede secondaria in Italia in Milano via Della Chiusa 2, disponendo altresì, il differimento della prima udienza di comparizione delle parti nonché provvedendo, giusta decreto, alla fissazione di nuova data per la medesima al fine di consentire la citazione del terzo indicato, nel rispetto dei termini di legge. In via principale per il rigetto delle avverse domande per tutti i motivi in premessa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la Aig Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rapp.te p.t., tenuta a garanire il dot. EC contro gli eventuali effetti dell'accoglimento delle domande attoree, e per l'effetto condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate /o liquidate in corso di causa in favore del Fallimento Fail srl”.
pagina 3 di 28
PER LA TERZA CHIAMATA AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito, in via principale: respingere tutte le domande svolte contro il convenuto AR EC siccome manifestamente infondate e indimostrate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti nei precedenti scritti;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande rivolte contro il convenuto EC, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza e, per l'effetto, respingere tutte le domande
contro
AIG;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande a carico del convenuto EC e, altresì, di ritenuta operatività della
Polizza, accertare la quota di responsabilità direttamente imputabile allo EC e contenere la condanna di AIG, e il conseguente obbligo di manleva, entro tale quota, secondo i termini e le condizioni tutte di Polizza, dichiarando altresì il diritto di AIG, laddove richiesta di pagare somme eccedenti la suddetta quota, di rivalersi per l'eccedenza sulle altre parti del
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