Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 53
TRIB Potenza
Sentenza
13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 1254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TE – sezione civile – in persona del giudice unico ANchiara
Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1254 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 9 gennaio 2025, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex artt.
617 c.p.c. – giudizio di merito immobiliare
TRA
CU TO, RI AN, CU EV e CU ANchiara, rappresentati e difesi dall'avv. Amelita RI
ATTORI/OPPOSTI
E
POP NPLS 2018 S.r.l., e per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza, la
Cerved Credit Management s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sinisi
CONVENUTA/OPPONENTE
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
POP NPLS 2018 S.r.l. ha instaurato procedimento di esecuzione immobiliare n.
20/2018 RGEI in danno di CU EV e CU ANchiara ex art 602
c.p.c.
In particolare, POP NPLS 2018 S.r.l. ha esposto che: è creditrice di CU
TO e RI AN sulla base di decreto ingiuntivo n. 172/2006 del
Tribunale di TE e di sentenza n. 296/2015 del Tribunale di TE;
CU
TO e RI AN con verbale di separazione consensuale, trascritto il
6.10.2004, hanno trasferito la proprietà di alcuni beni immobili alle figlie CU
EV e CU ANchiara;
la banca ha impugnato, ex art. 2091 c.c., il verbale di separazione;
il Tribunale di Melfi con sentenza n. 264/2012, ha accolto la domanda;
stante il passaggio in giudicato di tale sentenza la banca ha promosso esecuzione ex art. 602 c.p.c. in danno di CU EV e CU ANchiara.
Nell'ambito di tale procedura esecutiva il Giudice dell'Esecuzione, in data
5.7.2023, ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione limitatamente al lotto 3 e ad 1/2 del lotto 2.
POP NPLS 2018 S.r.l. con ricorso depositato in data 20.7.2023 ha proposto opposizione ex art 617 c.p.c. avverso tale ordinanza, chiedendone la revoca.
Il g.e., disposta la comparizione delle parti, all'esito dell'udienza in accoglimento dell'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta da POP NPLS 2018 S.r.l., con ordinanza del 29.1.2024 ha revocato l'ordinanza del 05.07.2023, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione CU TO, RI AN, CU EV e
CU ANchiara hanno tempestivamente introdotto il giudizio di merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta da POP NPLS 2018
S.r.l.
Si è costituita in giudizio POP NPLS 2018 S.r.l. chiedendo il rigetto della domanda proposta da CU TO, RI AN, CU EV e CU
ANchiara e l'accoglimento della propria opposizione.
Va brevemente ricordato che le disposizioni di cui agli artt. 615 e ss. c.p.c. delineano i procedimenti di opposizione secondo una struttura bifasica.
La prima fase si articola in un procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all'istanza di sospensione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza.
In particolare, ove risulti competente a decidere la causa di merito il medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
viceversa, ove risulti competente un diverso ufficio giudiziario, il giudice dell'esecuzione rimette la causa dinanzi a tale ufficio assegnando un termine perentorio per la riassunzione.
La seconda fase, solo eventuale, dà luogo, invece, ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione.
POP NPLS 2018 S.r.l con il ricorso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TE – sezione civile – in persona del giudice unico ANchiara
Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1254 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 9 gennaio 2025, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex artt.
617 c.p.c. – giudizio di merito immobiliare
TRA
CU TO, RI AN, CU EV e CU ANchiara, rappresentati e difesi dall'avv. Amelita RI
ATTORI/OPPOSTI
E
POP NPLS 2018 S.r.l., e per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza, la
Cerved Credit Management s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sinisi
CONVENUTA/OPPONENTE
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
POP NPLS 2018 S.r.l. ha instaurato procedimento di esecuzione immobiliare n.
20/2018 RGEI in danno di CU EV e CU ANchiara ex art 602
c.p.c.
In particolare, POP NPLS 2018 S.r.l. ha esposto che: è creditrice di CU
TO e RI AN sulla base di decreto ingiuntivo n. 172/2006 del
Tribunale di TE e di sentenza n. 296/2015 del Tribunale di TE;
CU
TO e RI AN con verbale di separazione consensuale, trascritto il
6.10.2004, hanno trasferito la proprietà di alcuni beni immobili alle figlie CU
EV e CU ANchiara;
la banca ha impugnato, ex art. 2091 c.c., il verbale di separazione;
il Tribunale di Melfi con sentenza n. 264/2012, ha accolto la domanda;
stante il passaggio in giudicato di tale sentenza la banca ha promosso esecuzione ex art. 602 c.p.c. in danno di CU EV e CU ANchiara.
Nell'ambito di tale procedura esecutiva il Giudice dell'Esecuzione, in data
5.7.2023, ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione limitatamente al lotto 3 e ad 1/2 del lotto 2.
POP NPLS 2018 S.r.l. con ricorso depositato in data 20.7.2023 ha proposto opposizione ex art 617 c.p.c. avverso tale ordinanza, chiedendone la revoca.
Il g.e., disposta la comparizione delle parti, all'esito dell'udienza in accoglimento dell'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta da POP NPLS 2018 S.r.l., con ordinanza del 29.1.2024 ha revocato l'ordinanza del 05.07.2023, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione CU TO, RI AN, CU EV e
CU ANchiara hanno tempestivamente introdotto il giudizio di merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta da POP NPLS 2018
S.r.l.
Si è costituita in giudizio POP NPLS 2018 S.r.l. chiedendo il rigetto della domanda proposta da CU TO, RI AN, CU EV e CU
ANchiara e l'accoglimento della propria opposizione.
Va brevemente ricordato che le disposizioni di cui agli artt. 615 e ss. c.p.c. delineano i procedimenti di opposizione secondo una struttura bifasica.
La prima fase si articola in un procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all'istanza di sospensione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza.
In particolare, ove risulti competente a decidere la causa di merito il medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
viceversa, ove risulti competente un diverso ufficio giudiziario, il giudice dell'esecuzione rimette la causa dinanzi a tale ufficio assegnando un termine perentorio per la riassunzione.
La seconda fase, solo eventuale, dà luogo, invece, ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione.
POP NPLS 2018 S.r.l con il ricorso
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