Trib. Treviso, sentenza 10/12/2024, n. 2096
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. nr. 3652/2024 in data
29.7.2024, promossa da
( ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Laura Spinetta
parte ricorrente
contro
( ) CP_1 C.F._2
con il patrocinio degli avv. Meri Zorz e Andrea Puppunato
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
avente per oggetto: Scioglimento matrimonio
decisa sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza
reietta: IN VIA PRINCIPALE 1. pronunciare, ai sensi
dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 lo
scioglimento del matrimonio contratto tra il IG. Pt_1
e IG.ra siccome trascritto nel
[...] CP_1
Registro dello Stato Civile del Comune di Villorba atto n.
34, parte 2, serie A, anno 2008, ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune territorialmente competente
di procedere all'annotazione di rito, 2. affidare la minore
in via congiunta e condivisa ad entrambi i Per_1
genitori;
gli stessi assumeranno di comune accordo le
decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
educazione e salute del figlio minore, tenendo conto della
sua capacità, dell'inclinazione naturale e della sua
aspirazione;
3. confermarsi il collocamento della minore
presso la casa della madre;
4. diritto di visita paterno:
Il IG. terrà con sé la figlia a week end Pt_1 Per_1
alternati con la madre, dal venerdì alla domenica, nonché
due ulteriori notti al mese in giornate da concordarsi
compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ludici della
minore. Il padre terrà inoltre con sé a cena una Per_1
volta a settimana, compatibilmente con gli impegni
scolastici e/o ludici della minore.
5. il IG. Pt_1
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corrisponderà entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra
un importo di € 330,00 (cui andrà sommata la quota CP_1
dell'AAUU di competenza del IG. pari ad € 122,70, Pt_1
così per totali € 452,70, salvo quanto dianzi precisato al
punto successivo) a titolo di contributo al mantenimento
della figlia, oltre rivalutazione Istat;
6. il IG. Pt_1
presta il consenso affinché la IG.ra percepisca CP_1
integralmente l'Assegno Unico Universale per il figlio a
carico, pari a complessivi € 245,40 (di cui di competenza
del IG. ) eccezion fatta per quanto di seguito Pt_1
specificato: qualora il contributo al mantenimento dovuto
in favore della minore venisse quantificato in misura
superiore ad € 330,00 il IG. percepirà Pt_1
autonomamente la propria quota di AA.UU., pari al 50%;.
Revocare l'assegno di mantenimento pari ad € 150,00
disposto in sede di separazione consensuale in favore della
IG.ra ;
8. rigettare, per le ragioni suesposte la CP_1
concessione di un assegno divorzile in favore della IG.ra
;
9. Le spese straordinarie saranno ripartite nella CP_1
misura del 50% fra i coniugi secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Treviso anche per la loro
individuazione;
per le spese superiori ad € 50,00 mensili,
tuttavia, salvo quelle indifferibili, dovrà preventivamente
acquisirsi il consenso scritto dell'altro genitore a mezzo
whatsapp. Qualora l'altro genitore non presti il consenso
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scritto a mezzo whatsapp entro due giorni dalla richiesta,
la spesa dovrà ritenersi non autorizzata. 10. Eventuali
agevolazioni fiscali e/o contributi e/o bonus a sostegno
della famiglia, saranno richiesti e percepiti da entrambi i
coniugi nella misura del 50% ciascuno, ovvero usufruiti a
vantaggio di entrambi seppur percepiti da uno solo. A tal
fine i coniugi si obbligano reciprocamente a sottoscrivere
la modulistica richiesta ai fini dell'erogazione delle
suddette agevolazioni fiscale e/o contributi a sostegno
della famiglia, senza dilazione. 11. Detrazioni fiscali
ripartite al 50% tra i genitori. In ogni caso: Con vittoria
di spese di lite ed onorari
Per parte resistente:
accertato il decorso del termine ex lege previsto,
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario contratto tra i sigg.ri CP_1
e in Villorba ( TV), registrato in
[...] Parte_1
Comune di Villorba – anno 2008, parte II serie A, atto n.
34;
2) affidarsi la figlia minore ad entrambi i Per_1
genitori in via condivisa, con collocazione prevalente
della stessa presso la madre;
3) assegnarsi la casa già
coniugale, di proprietà del sig. sita in Casale sul Pt_1
Sile (TV) via Bonisiolo 45 alla sig.ra che la CP_1
abiterà con la figlia;
4) il padre potrà vedere e tenere
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con sé , compatibilmente con i desiderata
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