Trib. Padova, decreto 11/02/2025
TRIB Padova
Decreto
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Caterina Santinello Presidente
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice rel.
D.ssa Paola Rossi Giudice
nella procedura rubricata sub n. 4060/2023 R.G. ha pronunciato fuori udienza il seguente
DECRETO
In data 3.7.2023 INTESA SAN PAOLO SPA, rappresentata da INTRUM ITALY S.p.A., in persona del procuratore Dott. Giandomenico, proponeva opposizione avverso lo stato passivo di “New Mamir S.r.l. in Liquidazione”, in persona del curatore Rag.
Giuseppe Bussolin, affermando:
- come, alla data della sentenza di fallimento, ossia al 21.07.2022, la stessa sarebbe stata creditrice in via chirografaria nei confronti della New Mamir S.r.l. in Liquidazione, per € 126.050,12, relativamente all'affidamento transitorio per smobilizzo di portafoglio commerciale e altri documenti di incasso a scadenza per € 150.000,00, a valere sul conto corrente n. 45614/1000/00001948;
- che la domanda era stata rigettata dal Giudice Delegato con la seguente motivazione: “Il Giudice Delegato rileva che il Curatore nel progetto di stato passivo espone quanto segue: “Il Curatore osserva quanto segue: Tra il 2020 ed il 2022, la società in bonis ha richiesto ed ottenuto una pluralità di finanziamenti da svariati istituti di credito. Dette erogazioni – ivi compresa quella in esame - si caratterizzano per essere garantite dal Fondo Pubblico ex L. 662/1996 che, come noto, consentirebbe agli istituti di soddisfare pressoché integralmente il proprio credito e, in seconda istanza, all'Agenzia di Riscossione di surrogarsi al passivo del LI munita di privilegio generale ante primo grado. Ad avviso del
Curatore, dai dati di bilancio in possesso degli istituti finanziatori avrebbero potuto/dovuto apparire chiari gli indici rivelatori di uno stato (quantomeno) di crisi, ovvero addirittura di vera e propria insolvenza della società poi fallita.
Questa, peraltro, nel 2010 era stata colpita da un evento alluvionale che avrebbe caratterizzato tutta l'operatività degli anni a venire, come conferma lo stesso imprenditore nella relazione gestionale del bilancio 31.12.2019, che attribuisce
a tale evento un "impatto economico fortemente negativo". Sempre dal bilancio
d'esercizio 2019 - depositato in data 6.5.2020 - è possibile evincere l'esistenza di:
- "debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo" per € 573.675,00, nonché
- "debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" per € 532.413,00. La situazione patrimoniale per l'esercizio 2019 evidenzia tra le passività: - "erario
c/iva" per € 173.013,57, nonché - "rateizzazioni Equitalia" per € 582.412,61.
Ritiene pertanto il Curatore che già dall'analisi del bilancio d'esercizio 2019 fosse chiaramente evincibile una fortissima esposizione erariale e contributiva e che la società era dovuta ricorrere a svariate rateizzazioni delle cartelle dell'amministrazione finanziaria già iscritte a ruolo. Svolgendo le dovute indagini, NC Intesa S.p.A. avrebbe appreso che le rateizzazioni richieste nel
2019 non erano state rispettate, essendo state corrisposte le ultime rate ben anteriormente allo scoppio della pandemia Covid-19. Deve, pertanto, desumersi che la società fosse insolvente sin dal 2019 e che detta condizione fosse agevolmente percepibile dagli operatori del mercato (in primis, istituti di credito, tenuti a valutare il merito creditizio) con l'ordinaria diligenza,
- mediante la richiesta di esibizione delle quietanze di pagamento delle rate pagate sino al momento dell'erogazione dei finanziamenti concessi. Alla luce di tutto quanto precede, l'erogazione della facilitazione per il cui credito l'istante chiede l'ammissione al passivo del LI configura una condotta potenzialmente integrante una ipotesi di concorso (art. 110 c.p.) nel reato fallimentare di cui agli artt. 224, comma 1, n. 1), l.f., in relazione all'art. 217, n.
3), l.f., norma, quest'ultima, che incrimina la condotta dell'amministratore che compia "operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento". Nella concreta fattispecie, sembra possibile ragionare di "operazioni" (richieste di finanziamenti bancari), caratterizzate 1) da "grave imprudenza", sotto il profilo della non plausibilità dell'operazione rispetto alle prospettive di sopravvivenza dell'impresa (alla stregua di una valutazione, ex ante e in concreto, la situazione dell'impresa richiedente era, infatti, tale da far ritenere il finanziamento non idoneo a permettere il superamento delle crisi o dello stato di insolvenza), 2) da una finalità dilatoria, rispetto alla dichiarazione di fallimento. Sul piano del concorso nel reato, ex art. 110 c.p., è ipotizzabile una concorrente responsabilità di chi abbia finanziato un'impresa in uno stato di grave crisi economica, conoscendo - o avendo dovuto conoscere, usando la diligenza professionale qualificata del buon banchiere - lo stato d'insolvenza dell'imprenditore in questa situazione, con la conseguenza di ritardare l'emersione dello stato di decozione
e, quindi, l'apertura dell'inevitabile procedura fallimentare. Nel caso di specie, non risulta documentalmente che l'istante si sia attenuta ai principi di c.d. sana
e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio della prenditrice in forza di informazioni adeguate, né tantomeno abbia agito nel rispetto dei dettami delle Linee Guida EBA rubricate "Orientamento in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti" (EBA/GL/2020/06) del 29.5.2020. Alla luce di tutto quanto precede, e considerato, dunque, che la situazione della società poi fallita non evidenziava idonea capacità di rimborso del finanziamento de quo quantomeno dal 2019, si eccepisce la nullità della linea di credito concessa per illiceità della causa (anche concreta), per motivo illecito comune alle parti, per contrarietà all'ordine pubblico e violazione di norme imperative, munite del presidio della sanzione penale, cui consegue – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2035 cod. civ. - la non ripetibilità della prestazione eseguita per scopo contrario al buon costume (v. Cass. ord. n. 16706/2020, Tribunale Vicenza
22.4.2021, Tribunale Vicenza 3.3.2022, Tribunale Vicenza 19.5.2022 e Tribunale
Torino 4.10.2022)”;
- che, quanto alla valutazione del merito creditizio, i dati di bilancio della New Mamìr
S.r.l. relativi agli anni 2019 e 2020 avrebbero fatto emergere una situazione di ripresa
economica della società e non sarebbe stato in ogni caso prevedibile l'andamento economico con riferimento a quelle attività (come quella svolta dalla società debitrice),
che non erano considerate “essenziali” nel periodo di pandemia;
- che il contratto di finanziamento sarebbe, pertanto, pienamente valido: i) nessuna violazione di norme imperative, né comportamenti contrari all'ordine pubblico sarebbero stati posti in essere dalla NC;
ii) del tutto priva di prova concreta sarebbe la considerazione sul motivo illecito comune alle parti;
iii) l'istituto di credito avrebbe operato in buona fede, valutando ex ante il buon andamento dell'attività ed il proficuo mantenimento della stessa sul mercato;
iv) pertanto, non sarebbe configurabile in capo alla NC alcuna ipotesi di concorso ex art. 110 c.p., per cui alla opponente non sarebbe addebitale nessuna responsabilità penale.
In data 23.10.2023 si costituiva New Mamir S.r.l. in Liquidazione, la quale: i) deduceva che si sarebbe configurata la fattispecie di natura giurisprudenziale di concessione abusiva di credito, in quanto non sarebbe stata svolta la valutazione del merito creditizio, ossia lo svolgimento di un'indagine esaustiva e completa al fine di consentire al finanziatore di avere contezza di ogni aspetto delle attività e delle passività del prenditore;
ii) sul punto, richiamava le considerazioni delle curatela per
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