Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 524

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 524
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 524
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

RG 10194 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. R S - Presidente-
Dott.ssa V R - Giudice rel. -
Dott.ssa I C - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10194 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...]. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. T PSQUALE presso C.F._1
il quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. S M presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per
l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/05/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in BOSCOTRECASE (NA) il 18/06/2018 (Atto N. 20 parte II serie C - anno 2018 -
Comune di BOSCOTRECASE (NA)), che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente
1


del Tribunale di Napoli in data 27/10/2022, era intervenuta separazione in forza di resa Pt_2
nel procedimento rg. 17167/2022.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 5/01/2016 e il 3/10/2018, Per_1 Per_2
minorenni.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 22.10.24 e ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.

1.12.1970 n.898
, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: accogliere il ricorso alle condizioni di affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata e collocazione dei due figli minori presso la residenza privilegiata
e casa coniugale, assegnata alla madre ;
Parte_1
I coniugi pattuiscono il seguente patto e piano genitoriale: - La casa coniugale , dove convive essa con Parte_1
i suoi due figli viene assegnata alla madre e i coniugi reciprocamente concordano che i due figli minori vengono assegnati in affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata e collocazione dei due figli minori presso la mamma con cui convivono nella casa coniugale di Portici in viale Leone 16 con facolta' del padre di visitarli ,vederli e tenerli con se tre volte alla
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