Trib. Bari, sentenza 21/03/2024, n. 1202
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'udienza pubblica del giorno 21.3.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.3734/2021 R.G.
TRA
avv. GANCI F, CALVIO M R, MICELI W Parte_1
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 Controparte_2 dott. Giuseppina Lotito
[...]
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2021 il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva nei confronti del CP_1 intimato di: accertare il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei diversi contratti a tempo determinato stipulati ;
per l'effetto, di condannare lo stesso
al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati. CP_1
Si costituiva in giudizio la parte intimata, contestando la fondatezza della domanda anche nel merito. Istruita la causa con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante in ricorso: di aver svolto negli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 l'attività di docente mediante la stipula di distinti contratti d'insegnamento a tempo determinato per i giorni individuati a pag.2 del ricorso;
di non aver percepito la retribuzione professionale di cui all'art. 7
CCNL comparto SCUOLA.
2. La retribuzione professionale docenti (RPD) è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario effettuare ore aggiuntive, realizzare progetti o svolgere particolari funzioni), istituito dal CCNL "secondo biennio economico 2000/2001". L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che "sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive";
al comma 3 stabilisce poi che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999".
3. Parte ricorrente invoca a sostegno dell'illegittimità della esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi o temporanee dalla corresponsione della RPD la violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio
Europeo 28.6.1999 (1999/70/CE). L'assunto è fondato.
4. In ambito europeo trova infatti cittadinanza il principio in forza del quale è vietata la disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e no. Tale principio trova fondamento nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea (principio di non discriminazione), cosi come interpretata dalla Corte di Giustizia. Il suo rispetto, invocato da parte ricorrente, impone dunque la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa svolta in ragione di contratti a termine. La predetta clausola 4 stabilisce infatti che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" ;
(…) "I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo