Trib. Napoli, sentenza 17/07/2024, n. 4667
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 20.6.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4599/2022 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
ER AN elett.te dom.ta in Napoli Via Aquila n. 130 , presso lo studio dell'avv.
LUCIA DE FILIPPO , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio ;
Ricorrente
e
INPS in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. GIANFRANCO
PEPE giusta procura generale alle liti per atto del Notaio P. Castellini di Roma del 21.7.2015 rep. n. 77778/19476 ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede INPS di
Napoli alla via A. De Gasperi 55;
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv. Fabio FRANCO presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Solimena, n° 139;
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROVINCIALE II DI NAPOLI -UFF. TERRITORIALE DI
NAPOLI in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domiciliano per legge ;
e
INAIL in persona del Direttore Regionale pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, del 18.6.14, conferita per atto Notaio Alfredo Limosani, recante Rep. n.
17705, Racc. n. 8545, dall'Avv. CONCETTA PETRILLO elett.te domiciliato nella Avvocatura
Inail di Napoli - Via Nuova Poggioreale - ang. S. Lazzaro;
Convenuti
2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 14.3.2022 la parte in epigrafe , Ruggiero Sandra, ha convenuto in giudizio INPS, ADER nella doppia veste in epigrafe riportata e INAIL proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 071 2021 90126944 51/000, emessa il
12/11/2021 e notificata il 18/01/2022, riferita, per ciò che concerne in questa sede, al mancato pagamento dell'importo di €. 328,56 a titolo di contributi I.V.S. e premi I.N.A.I.L..
Ha esposto la ricorrente che in data 18/01/2022, è stata raggiunta dalla intimazione di pagamento innanzi specificata con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha intimato il pagamento per un importo complessivo di €. 25.302,53, con l'ulteriore avvertimento che, in caso di mancato adempimento spontaneo dell'intimato pagamento nel termine di 5 giorni, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;
Ha dedotto che dalla lettura dell'atto e degli allegati si fa riferimento a due cartelle di pagamento, segnatamente:
- la nr. 07120150091795923000, notificata il 27/01/2016, recante quale Ente che ha emesso il ruolo l'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Napoli, uff. territoriale di Napoli 3, per un importo complessivo di € 4.107,99, di cu € 274,39 riguardanti crediti di natura previdenziale e assistenziale (nello specifico, contributi I.V.S.) anno 2008;
-la nr. 07120160063128753000, asseritamente notificata il 25/08/2016, recante quale
Ente creditore l'INAIL sede di Napoli, per un importo dovuto di € 54,17, riguardante crediti di natura previdenziale e assistenziale (nello specifico, rate premio) anno 2014;
-che il totale delle cartelle di pagamento contenute nella intimazione di pagamento ed impugnate nel giudizio è pari ad € 328,56 .
Affermando che i crediti in oggetto sarebbero estinti per il compimento del termine di prescrizione quinquennale ha chiesto al Tribunale di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese contenute nell'intimazione di pagamento opposta (numero 071 2021 90126944 51 000) e, di conseguenza, annullare parzialmente la cartella di pagamento n. 07120150091795923000 ed annullare l'intera cartella di pagamento n. 07120160063128753000 e, contestualmente, dichiarare non dovuta la somma di € 328,56 e, conseguentemente, dichiarare l'irripetibilità della predetta somma;
condannare le parti convenute alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al procuratore antistatario .
Si è costituito in giudizio l'INPS che ha eccepito , preliminarmente, la tardività dell'opposizione stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito, che, pertanto, sono divenuti definitivi;
nel merito, ha rilevato l'insussistenza della dedotta prescrizione e pertanto ha concluso chiedendo :
3
-Rigettare l'opposizione nel merito siccome infondata in fatto e diritto;
-In ogni caso condannare parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Inps, delle spese di giudizio .
ADER si è costituita in giudizio rilevando la regolarità delle notifiche e l'assenza di prescrizione , concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
Agenzia delle Entrate , DIR. PROVINCIALE II DI NAPOLI -UFF. TERRITORIALE DI NAPOLI, si è costituita in giudizio eccependo il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 20.6.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4599/2022 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
ER AN elett.te dom.ta in Napoli Via Aquila n. 130 , presso lo studio dell'avv.
LUCIA DE FILIPPO , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio ;
Ricorrente
e
INPS in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. GIANFRANCO
PEPE giusta procura generale alle liti per atto del Notaio P. Castellini di Roma del 21.7.2015 rep. n. 77778/19476 ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede INPS di
Napoli alla via A. De Gasperi 55;
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv. Fabio FRANCO presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Solimena, n° 139;
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROVINCIALE II DI NAPOLI -UFF. TERRITORIALE DI
NAPOLI in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domiciliano per legge ;
e
INAIL in persona del Direttore Regionale pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, del 18.6.14, conferita per atto Notaio Alfredo Limosani, recante Rep. n.
17705, Racc. n. 8545, dall'Avv. CONCETTA PETRILLO elett.te domiciliato nella Avvocatura
Inail di Napoli - Via Nuova Poggioreale - ang. S. Lazzaro;
Convenuti
2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 14.3.2022 la parte in epigrafe , Ruggiero Sandra, ha convenuto in giudizio INPS, ADER nella doppia veste in epigrafe riportata e INAIL proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 071 2021 90126944 51/000, emessa il
12/11/2021 e notificata il 18/01/2022, riferita, per ciò che concerne in questa sede, al mancato pagamento dell'importo di €. 328,56 a titolo di contributi I.V.S. e premi I.N.A.I.L..
Ha esposto la ricorrente che in data 18/01/2022, è stata raggiunta dalla intimazione di pagamento innanzi specificata con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha intimato il pagamento per un importo complessivo di €. 25.302,53, con l'ulteriore avvertimento che, in caso di mancato adempimento spontaneo dell'intimato pagamento nel termine di 5 giorni, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;
Ha dedotto che dalla lettura dell'atto e degli allegati si fa riferimento a due cartelle di pagamento, segnatamente:
- la nr. 07120150091795923000, notificata il 27/01/2016, recante quale Ente che ha emesso il ruolo l'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Napoli, uff. territoriale di Napoli 3, per un importo complessivo di € 4.107,99, di cu € 274,39 riguardanti crediti di natura previdenziale e assistenziale (nello specifico, contributi I.V.S.) anno 2008;
-la nr. 07120160063128753000, asseritamente notificata il 25/08/2016, recante quale
Ente creditore l'INAIL sede di Napoli, per un importo dovuto di € 54,17, riguardante crediti di natura previdenziale e assistenziale (nello specifico, rate premio) anno 2014;
-che il totale delle cartelle di pagamento contenute nella intimazione di pagamento ed impugnate nel giudizio è pari ad € 328,56 .
Affermando che i crediti in oggetto sarebbero estinti per il compimento del termine di prescrizione quinquennale ha chiesto al Tribunale di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese contenute nell'intimazione di pagamento opposta (numero 071 2021 90126944 51 000) e, di conseguenza, annullare parzialmente la cartella di pagamento n. 07120150091795923000 ed annullare l'intera cartella di pagamento n. 07120160063128753000 e, contestualmente, dichiarare non dovuta la somma di € 328,56 e, conseguentemente, dichiarare l'irripetibilità della predetta somma;
condannare le parti convenute alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al procuratore antistatario .
Si è costituito in giudizio l'INPS che ha eccepito , preliminarmente, la tardività dell'opposizione stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito, che, pertanto, sono divenuti definitivi;
nel merito, ha rilevato l'insussistenza della dedotta prescrizione e pertanto ha concluso chiedendo :
3
-Rigettare l'opposizione nel merito siccome infondata in fatto e diritto;
-In ogni caso condannare parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Inps, delle spese di giudizio .
ADER si è costituita in giudizio rilevando la regolarità delle notifiche e l'assenza di prescrizione , concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
Agenzia delle Entrate , DIR. PROVINCIALE II DI NAPOLI -UFF. TERRITORIALE DI NAPOLI, si è costituita in giudizio eccependo il
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